Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 2 agosto 2024, n. 1005
Presidente: Cacciari - Estensore: Papi
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, già titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, rilasciato dalla Questura di Firenze il 30 giugno 2022, con scadenza 30 giugno 2024, in data 21 agosto 2023 chiedeva la conversione del suddetto titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro.
Mediante il provvedimento del 8 novembre 2023 la Questura di Firenze respingeva l'istanza, con la seguente motivazione: «letta la Legge 5 maggio 2023 n. 50 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 marzo 2023 n. 20 che prevede l'abrogazione della conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale ex art. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008, precedentemente consentita dall'art. 6 d.lgs. 286/1998, comma 1 bis, lett. a); letta la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere prot. N. 0050432 del 1.6.2023 con la quale si specificava che per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 continua ad applicarsi la disciplina previgente; [...] Si rifiuta l'istanza [...] in quanto è inammissibile», e dunque con riferimento all'intervenuta abrogazione, ad opera del d.l. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito nella l. n. 50 del 5 maggio 2023, della possibilità di conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per protezione speciale.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Muhammad A. impugnava il provvedimento di reiezione della propria istanza di conversione, chiedendone l'annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
In particolare, il ricorrente evidenziava la ritenuta convertibilità del proprio permesso ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito in l. 50/2023.
3. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024, era accolta con ordinanza della Sezione n. 91/2024.
All'udienza pubblica del 4 luglio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
L'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, reca una disposizione transitoria espressa, prevedendo che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, d.lgs. n. 286/1998, "in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".
Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di parte ricorrente era in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del citato art. 7, per il che avrebbe dovuto applicarsi la suddetta disposizione transitoria di cui all'art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023, che, come precisato, consente la conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i requisiti di legge.
Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
L'Amministrazione dovrà pertanto esaminare nuovamente l'istanza di conversione del ricorrente, conformandosi alle statuizioni recate con la presente pronuncia.
6. Le spese di lite possono essere compensate, considerata la novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.