Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 19 luglio 2024, n. 6550
Presidente: Caringella - Estensore: Maggio
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 2 febbraio 2024, n. 850 il T.A.R. Campania - Napoli ha dichiarato la cessata materia del contendere in relazione a un ricorso in materia di accesso agli atti proposto dall'avv. Antonio C., compensando le spese di giudizio.
Avverso il capo di sentenza concernente la disposta compensazione delle spese l'avv. C. ha proposto appello.
A sostegno del gravame si lamenta che:
1) il Tribunale avrebbe dovuto regolare le spese di lite, ivi compreso il contributo unificato, sulla base del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto del comportamento tenuto dal Comune appellato e del fatto che l'ostensione degli atti richiesti sarebbe avvenuta solo successivamente alla proposizione del gravame;
2) la decisione di compensare la spese sarebbe immotivata non avendo tenuto conto dei costi sostenuti dall'odierno appellante, sia per quanto attiene alla presentazione del ricorso, sia per il soddisfacimento del proprio interesse.
Per resistere all'appello si è costituito in giudizio il Comune di Sorrento.
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla camera di consiglio del 18 luglio 2024 la causa è passata in decisione.
L'appello merita accoglimento limitatamente al rimborso del contributo unificato.
Quanto alla disposta compensazione delle spese processuali sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, deve ritenersi che, nel processo amministrativo, il giudice di primo grado disponga di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
Inoltre, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità (fra le tante, C.d.S., Ad. plen., 24 maggio 2007, n. 8; Sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1816; 16 maggio 2016, n. 1971; Sez. IV, 1° febbraio 2024, n. 1065; 31 gennaio 2024, n. 991; 30 dicembre 2020, n. 8517; Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 6557; Sez. VI, 27 aprile 2022, n. 3320; 1° marzo 2021, n. 1720).
Invece, a norma dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla "parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio" (C.d.S., Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3517; 13 gennaio 2014, n. 68; Sez. IV, 1° giugno 2017, n. 2635; Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4887).
In definitiva l'appello va accolto limitatamente alla domanda di rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di primo grado.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione di spese e onorari di giudizio, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone che il Comune di Sorrento rimborsi all'appellante quanto versato a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
Spese del presente grado di giudizio compensate, fatto salvo l'onere della parte appellata di pagare il contributo unificato a esso relativo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, sez. VI, sent. n. 850/2024.