Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 23 luglio 2024, n. 6633

Presidente: Carbone - Estensore: Conforti

FATTO E DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dal signor Gianni V. avverso la sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 786 del 1° settembre 2021.

2. Il giudizio ha ad oggetto il diniego di rilascio del permesso di costruire domandato ai sensi dell'art. 3 della l.r. Liguria 3 novembre 2009, n. 49.

3. Si riassumono i fatti rilevanti per la decisione.

3.1. Il signor V. è proprietario di un edificio ubicato nel territorio del Comune di Ventimiglia e identificato al catasto urbano del Comune di Ventimiglia a foglio 19, mappale 590, censito in categoria A/4.

3.2. Si tratta di un immobile di 8,5 mq, secondo il Comune e in base alla planimetria relativa allo "stato di fatto" presentata nel procedimento dall'appellante, e di 17 mq, secondo la prospettazione dell'appellante, realizzato con muratura "a secco", in un'area di campagna e "destinato un tempo al temporaneo ricovero del personale addetto al fondo" (ricorso di primo grado, pag. 8).

3.3. Con l'istanza del 7 maggio 2018, l'interessato ha domandato il rilascio del permesso di costruire ai sensi della legge regionale attuativa del c.d. Piano casa.

3.4. In data 25 luglio 2018, il Comune di Ventimiglia ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza originariamente presentata.

3.5. In data 6 agosto 2018, l'istante ha controdedotto al preavviso di rigetto, presentando una memoria procedimentale.

3.6. In data 21 novembre 2018, il Comune di Ventimiglia ha respinto l'istanza con il provvedimento n. 226, in quanto "il manufatto oggetto di ristrutturazione... non si configura quale volumetria esistente a totale o prevalente destinazione residenziale", essendo "privo di aperture finestrate, pavimenti, intonaci nonché di impianti e considerate le esigue dimensioni di circa mq 8,50 nonché la maggioranza di prospetti posti in sottosuolo".

4. Il diniego è stato impugnato dall'istante con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per la Liguria.

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Ventimiglia, resistendo al ricorso.

5. Con la sentenza n. 786/2021, il T.A.R. per la Liguria ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

6. Il signor Gianni V. ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando tre motivi di appello.

6.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Ventimiglia resistendo all'appello.

6.2. L'appellante ha depositato la sua memoria difensiva e le sue repliche, in data 29 aprile 2024 e 10 maggio 2024.

6.3. Il Comune ha depositato la sua memoria difensiva e le sue repliche, in data 6 maggio 2024 e 15 maggio 2024.

7. All'udienza del 6 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Con il primo e il terzo motivo di appello, il signor V. impugna il capo della sentenza di primo grado, nel quale il T.A.R. ha affermato che l'intervento progettato dall'interessato sarebbe in contrasto con le finalità della legge regionale sul Piano casa, preordinata al recupero e alla valorizzazione degli immobili.

8.1. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo della sentenza che ha escluso la destinazione residenziale dell'immobile oggetto dell'istanza di permesso di costruire.

L'appellante evidenzia le caratteristiche connotanti l'immobile e che, a suo dire, ne comproverebbero la destinazione e, in particolare, "lo specifico classamento dell'edificio [ossia A/4, ossia abitazione popolare], nonché il comprovato uso abitativo del medesimo, essendo, tale ultimo, dotato di approvvigionamento idropotabile e di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, nonché di tutte le utenze e le servitù tali da consentirne la dichiarata destinazione".

A sostegno del motivo di appello, viene anche menzionato un parere formulato dalla Regione Liguria rispetto ad una vicenda che l'appellante ritiene simile.

8.2. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, vertendo su censure tra loro connesse.

8.3. Il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado non sia viziata da errori in fatto o in diritto come sostiene l'appellante e, pertanto, che l'appello vada respinto.

8.4. Le prove fornite dalle parti nel corso del giudizio confermano le motivazioni che l'ente ha posto a fondamento del provvedimento di diniego, partendo dalle risultanze dell'istruttoria procedimentale.

Come già esposto in fatto, l'istante, nel corso del procedimento amministrativo, ha prodotto la planimetria dello "stato di fatto" del fabbricato dal quale emerge la sua consistenza attuale misurata in 8,5 mq e non in 17 mq.

Si tratta di dichiarazione proveniente dalla parte e, dunque, può considerarsi la protestatio contra factum proprium inidonea ad infirmare il dato dichiarato nel corso del procedimento.

Quello indicato non costituisce, tuttavia, l'unico elemento in fatto che induce a ritenere insussistente il vizio di difetto dei presupposti che l'appellante imputa all'ente.

Sono eloquenti, in proposito, le foto del fabbricato depositate in giudizio, che evidenziano l'esistenza di un rudere inidoneo ad essere qualificato come "volumetria esistente a totale o prevalente destinazione residenziale", ai fini dell'applicazione della l.r. n. 49 del 2009 (c.d. Piano casa), ma che appare, a tutto voler concedere, come un magazzino per il ricovero degli attrezzi agricoli o un momentaneo riparo per coloro che svolgevano lavori nei campi.

In ragione di questa circostanza, il T.A.R. ha evidenziato come il diniego sarebbe corrispondente alla ratio della legge sul piano casa, che incentiva il "recupero" delle edificazioni esistenti, con il riconoscimento di volumetria aggiuntiva, ma non è preordinata alla costruzione ex novo di edifici, che è quanto avverrebbe, sul piano sostanziale, consentendosi di "trasformare" l'edificio esistente, nella sua attuale consistenza, in quello progettato.

8.5. Non costituiscono invece prove idonee ad infirmare il precedente assunto, così come rilevato dal T.A.R., le due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in quanto, in base all'orientamento della Sezione: "La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nell'ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. D'altro canto, l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali" (C.d.S., Sez. IV, 25 maggio 2018, n. 3143).

Ad ogni modo, nell'atto notorio a firma del signor Narciso V., si dichiara che il manufatto "veniva destinato nel periodo estivo quale ricovero abitativo per la coltivazione dei fondi attigui di proprietà..." (e dichiarazione pressoché analoga è contenuta nella dichiarazione del signor Guglielmo G.), confermando così l'impressione tratta dai documenti fotografici, circa la "reale" destinazione d'uso del bene che non è quella a "totale o prevalente destinazione residenziale".

8.6. Non persuade, inoltre, l'argomento che fa leva sulla destinazione catastale "A/4", sia per quanto rilevato, correttamente, dal T.A.R., ossia che il classamento catastale attiene a profili fiscali, sia per il fatto che la categoria di classamento risulta, nel caso di specie, "proposta" dall'interessato e non ancora validata dall'ufficio competente e, dunque, costituisce un mero atto/dichiarazione di parte.

8.7. Neppure inducono, infine, ad una differente decisione la circostanza che l'edificio sarebbe servito dalle utenze, in quanto trattasi di una circostanza, che pur potendo costituire un indizio della destinazione ad uso non è da sola sufficiente a superare gli ulteriori elementi valorizzati dall'ente per respingere l'istanza, e il parere regionale invocato, che non risulta prodotto tra gli atti di primo grado e che comunque, come rilevato dalla difesa dell'ente, attiene a questioni di massima da verificare con riferimento ad ogni singolo caso.

9. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l'appello deve essere respinto.

10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del Comune di Ventimiglia, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Liguria, sez. II, sent. n. 786/2021.