Corte di cassazione
Sezione V civile (tributaria)
Ordinanza 19 luglio 2024, n. 20005

Presidente: Cataldi - Relatore: Chieca

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento n. TF501AM00461/2012 la Direzione provinciale II di Napoli dell'Agenzia delle entrate imputava per trasparenza alla socia Barbara B., in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d'impresa determinato in capo alla Planet Solar Fitness di Vallefuoco Biagio & Co. s.a.s. per l'anno 2007, recuperandolo a tassazione ai fini dell'IRPEF.

La B. impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto impositivo.

La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 5495/33/2016 del 14 giugno 2016, rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La B. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è denunciata la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2909 c.c.».

1.1. Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto che l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, costituito dall'avviso di accertamento emesso nei confronti della Planet Solar Fitness di Vallefuoco Biagio & Co. s.a.s., ancorché disposto con sentenza non ancora passata in giudicato, avesse determinato l'automatica caducazione dell'avviso di accertamento notificato alla socia B.

2. Con il secondo motivo, proposto, in subordine, a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., è dedotta «la nullità della sentenza o del procedimento per omessa applicazione dell'art. 295 c.p.c.».

2.1. Si sostiene che, in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra l'accertamento tributario nei confronti della società e quello riguardante i singoli soci, la Commissione regionale avrebbe dovuto sospendere il presente processo in attesa della definizione della controversia separatamente proposta dalla Planet Solar Fitness di Vallefuoco Biagio & Co. s.a.s.

3. In limine litis va rilevato d'ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.

3.1. Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

3.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri - salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti -, sicché tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.

3.3. Ne discende che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022).

3.4. Tanto premesso, va osservato che il presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia B. per il recupero a tassazione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, del maggior reddito d'impresa determinato dall'Ufficio in capo alla Planet Solar Fitness di Vallefuoco Biagio & Co. s.a.s. per l'anno d'imposta 2007, si è svolto senza il coinvolgimento della società e degli altri soci (emergendo dallo stesso ricorso per cassazione che la contribuente era titolare di una quota del 50%).

3.5. Non ricorrono, peraltro, nel caso in esame, le condizioni in presenza delle quali, secondo l'insegnamento ormai da tempo acquisito, è possibile ricomporre l'unicità della controversia attraverso la riunione delle cause, decise nel merito con distinte sentenze, relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dello stesso a ciascun socio (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).

3.6. Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza e dell'intero procedimento.

3.7. Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.

3.8. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell'art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase di legittimità.