Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 5 agosto 2024, n. 6959

Presidente: Saltelli - Estensore: Filippini

FATTO

1. Il sig. Pierluca Dionisi, che aveva partecipato alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio svoltesi il 12 e il 13 febbraio 2023, quale candidato della lista "Azione-Italia Viva" - Circoscrizione provinciale di Roma, ottenendo 5.095 voti di preferenza, ma non risultando eletto, essendosi collocato al terzo posto della propria lista che aveva ottenuto 2 seggi nella circoscrizione provinciale di Roma, assegnati alla signora Marietta Tidei, con 9.539 voti, e al signor Luciano Nobili, con 5.116 preferenze, ha chiesto al TAR per il Lazio l'annullamento di tale esito elettorale, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia alla stregua di due ordini di motivi.

Con il primo, in relazione alla posizione del candidato Nobili che prevaleva con una differenza di sole 21 preferenze in più, ha lamentato che - nelle Sezioni analiticamente elencate - le preferenze risultanti da ciascun verbale sezionale a proprio favore sarebbero state omesse dal prospetto complessivo dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati; e che, nel medesimo prospetto, le preferenze annotate a favore del controinteressato sarebbero state maggiori di quelle risultanti dai verbali sezionali. Complessivamente, gli sarebbero stati illegittimamente sottratti n. 10 voti di preferenza, mentre al Nobili ne sarebbero stati illegittimamente aggiunti 35, così che, se tali voti fossero stati computati correttamente, il Nobili avrebbe ottenuto un numero complessivo di voti di preferenza pari a 5081, mentre egli ne avrebbe ottenuti 5105, risultando il secondo della sua lista e venendo eletto consigliere regionale con uno scarto rispetto al Nobili di 25 voti in più.

Con il secondo motivo ha poi dedotto che il computo definitivo dei voti di preferenza attribuito era frutto di un'illegittima correzione apportata al prospetto finale da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, che aveva dato luogo ad un inammissibile nuovo computo dei voti allorquando i plichi delle singole sezioni elettorali erano stati già definitivamente chiusi; il tutto sulla base di una segnalazione di irregolarità proveniente da un rappresentante (tale sig. Casini) della stessa lista di appartenenza del ricorrente. Tale manifesta e clamorosa illegittimità comportava l'annullamento delle elezioni e la loro ripetizione in quelle sezioni in cui si erano verificate tali evenienze.

2. L'adito Tribunale, nella resistenza del solo controinteressato signor Nobili (che aveva dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso), disponeva un'articolata verificazione all'esito della quale l'originario ricorrente spiegava motivi aggiunti, prospettando ulteriori ragioni di censura, anche in relazione ai documenti ulteriormente acquisiti per effetto della verificazione.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR ha respinto il ricorso principale ed i motivi aggiunti ritenendo infondati i motivi di censura sollevati. In particolare:

- quanto al primo motivo, pur avendo accertato la verificazione alcuni errori nell'attribuzione delle preferenze [comparando il prospetto riepilogativo delle preferenze con i dati delle stesse preferenze indicate nelle (o nella) tabelle di scrutinio delle sezioni contestate, per il Comune di Roma le Sezioni nn. 138, 160, 363, 512, 822, 842, 869, 992, 1011, 1577, 1626, 2145, 2194, 2498, 2502 e 2564; per il Comune di Fiumicino, la sezione n. 16], con conseguente attribuzione di 7 voti di preferenza in più al ricorrente e 3 preferenze in meno al candidato Nobili, la rideterminazione finale, con 5102 preferenze per il ricorrente e 5113 preferenze per il candidato Nobili, non modificava sostanzialmente il risultato elettorale;

- quanto al secondo motivo di censura (che i motivi aggiunti avevano specificato e approfondito), sebbene dalla verificazione era emerso che l'Ufficio elettorale circoscrizionale avesse corretto il prospetto dei voti di preferenza sulla base delle tabelle di scrutinio e per fare ciò avesse riaperto i plichi sigillati da ciascun Presidente di sezione elettorale al momento della chiusura delle operazioni sezionali di scrutinio (ciò relativamente - quanto meno - alle sezioni del Comune di Roma nn. 102, 244, 255, 436, 474, 475, 505, 562, 568, 654, 701, 790, 853, 943, 962, 1028, 1140, 1330, 1366, 1401, 1422, 1426, 1737, 1794, 1862, 1869, 1988, 2059, 2180, 2395, 2415, 2428, 2498, 2535, 2561, 2571, 2574, 2576, 2594, 2595, 2601), tanto si era necessario poiché per nessuna di dette sezioni risultavano indicati nei verbali sezionali i voti di preferenza riportati da alcuno dei candidati delle varie liste elettorali in competizione; sicché, se era ben vero che, una volta chiusi e sigillati, i plichi contenenti le schede di cui all'art. 54, ultimo comma, d.P.R. n. 579/1960, non possono essere riaperti e che le operazioni compiute in caso di riapertura devono essere considerate viziate, nella specie si era trattato di una mera correzione di una lacuna materiale e l'apertura dei plichi era l'unico strumento per garantire il risultato delle elezioni e la corretta rilevazione della volontà del corpo elettorale.

3. Avverso tale sentenza il signor Dionisi ha proposto appello con il quale, dopo aver sottolineato in punto di fatto che l'Ufficio elettorale circoscrizionale, al fine di esitare le richieste del rappresentante di lista, sig. Casini, aveva operato un riscontro dei verbali di sezione con le tabelle di scrutinio (sia quelle frontespizio nero, sia quelle frontespizio rosso), procedendo alla riapertura dei plichi che contenevano anche le schede elettorali (i plichi infatti erano stati rinvenuti dal verificatore in più circostanze aperti, in palese violazione del divieto contenuto nell'art. 74 del d.P.R. n. 570/1960), ha dedotto un solo articolato motivo di gravame rubricato "Error in iudicando - vizio logico di motivazione - contraddittorietà della motivazione - fondatezza del ricorso di primo grado e del ricorso per motivi aggiunti del 6.2.2024".

Con riferimento al primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante ha lamentato l'erroneo rigetto, contestando in particolare che al controinteressato Nobili non erano state tolte 10 preferenze conseguenti all'illegittima attribuzione di 12 preferenze nella sezione n. 363 anziché di sole 2 (ciò in quanto nel verbale sezionale il numero "12" delle preferenze attribuite al Nobili "è frutto di un'evidente aggiunta posticcia (fatta con diversa penna e con diversa calligrafia) della cifra "1" alla sinistra della cifra "2", così come appurato dal Verificatore"); inoltre nelle operazioni di scrutinio era stata utilizzata una penna di colore blu - non in dotazione al seggio - per la correzione delle cifre relative al numero totale delle preferenze, ossia 24; per la Sezione n. 363 è stata rinvenuta (con plico aperto) una sola tabella di scrutinio.

L'appellante si è poi doluto dell'erroneo ed ingiusto rigetto del secondo motivo del ricorso di primo grado, osservando che dalla verificazione era emersa la mancata cura dell'integrità della catena di custodia dei plichi, rinvenuti per molte sezioni aperti e che dunque erano stati illegittimamente riaperti i plichi delle sezioni elettorali contenenti le schede votate e una tabella di scrutinio; i dati elettorali delle sezioni elettorali, i cui plichi erano stati rinvenuti aperti, non potevano essere considerati genuini e non potevano in alcun modo essere utilizzati ai fini dell'attribuzione del seggio spettante alla lista Azione-Italia Viva. Si era pertanto verificato una macroscopica violazione del divieto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 570/1960 e l'operazione di recupero delle preferenze non annotate nei verbali sezionali effettuata dall'Ufficio elettorale circoscrizionale era palesemente illegittima. Diversamente da quanto superficialmente ritenuto dal primo giudice, il motivo di censura era fondato e andava accolto, dovendosi eliminare dal risultato elettorale complessivo quanto non correttamente annotato nei verbali sezionali.

4. Ha resistito al gravame il solo controinteressato Luciano Nobili, chiedendone il rigetto e rilevando in particolare che: quanto al primo motivo, nella sezione n. 363 i voti in suo favore erano indubbiamente 12 ed in ogni caso la censura era inammissibile per carenza di interesse, perché anche togliendo i 10 voti contestati, l'appellante non lo avrebbe superato nel computo totale delle preferenze conseguite; quanto al mancato reperimento di una delle due tabelle di scrutinio per detta sezione, secondo la giurisprudenza amministrativa doveva ritenersi - in assenza di prova contraria, nella specie mancante - che la consultazione di una delle due era sufficiente alla verifica dei dati riportati; stante l'indiscussa attitudine certificatoria della singola tabella di scrutinio - che fa piena prova fino a querela di falso - costituiva principio consolidato che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza o incongruenza tra documenti, era data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale di sezione assolveva rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali erano compilate contestualmente alle operazioni di spoglio ed erano frutto dell'immediata trasposizione della lettura dei voti espressi dagli elettori; era ancora consolidato il principio (alla stregua di puntuali precedenti giurisprudenziali indicati) secondo cui le omesse o erronee indicazioni nei verbali sezionali di voti di preferenza riportati dai candidati costituiscono mere irregolarità e l'attingere i dati mancanti o esatti dalle tabelle di scrutinio, da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, non configura un vizio di legittimità delle operazioni elettorali, così che in definitiva nel caso in esame l'Ufficio centrale circoscrizionale aveva semplicemente esercitato lo ius corrigendi attribuitogli dalla legge, senza compiere alcuna attività ulteriore rispetto ai poteri che gli sono propri.

5. Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie difensive e di replica, con le quali hanno insistito sui rispettivi assunti.

6. Sulle difese e conclusioni in atti la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 18 giugno 2024.

DIRITTO

7. L'appello è infondato.

8. Per completezza espositiva deve osservarsi che, secondo quanto dedotto dall'appellante sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in un primo "prospetto provvisorio" dei voti di preferenza diramato dall'Ufficio centrale circoscrizionale, il controinteressato, signor Nobili, risultava aver ottenuto meno voti di preferenza dello stesso appellante, il quale risultava pertanto collocato come secondo nella sua lista elettorale (e, dunque, potenzialmente eletto); sennonché, su istanza del rappresentante della stessa lista, signor Casini (che aveva sollecitato un riscontro in relazione alle sezioni del Comune di Roma nn. 102, 244, 255, 436, 474, 475, 505, 562, 568, 654, 701, 790, 853, 943, 962, 1028, 1140, 1330, 1366, 1401, 1422, 1426, 1737, 1794, 1862, 1869, 1988, 2059, 2180, 2395, 2415, 2428, 2498, 2535, 2561, 2571, 2574, 2576, 2594, 2595, 2601, per le quali non risultava essere stato attribuito alcun voto di preferenza per alcuno dei candidati delle liste elettorali in competizione), il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale provvedeva ad un'attività di completamento/correzione dei dati elettorali, attingendo a tal fine, come riscontrato anche dalla verificazione, direttamente dalle tabelle di scrutinio.

Anche a voler prescindere dalla considerazione che una simile ricostruzione non è stata fatta oggetto di puntuale prova; che non è dato comprendere quale sarebbe stato il dato provvisorio diramato dall'Ufficio centrale circoscrizionale e che neppure è stata adeguatamente ricostruita la ragione che aveva determinato detto dato elettorale provvisorio, deve osservarsi che, seppure l'operazione così rappresentata sia da considerarsi effettivamente alquanto anomala e sui generis (dal momento che, dovendo trovarsi le tabelle di scrutinio all'interno dei plichi sigillati da ciascun presidente di sezione elettorale al momento della chiusura delle operazioni sezionali di scrutinio, essa ha necessariamente comportato la riapertura dei suddetti plichi), resta tuttavia che tale substrato fattuale, sul quale l'appellante ha costruito i motivi di ricorso e di gravame, introduce soltanto una suggestione, ma di per sé non è idoneo a costituire un motivo di illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi, non meritando censure le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, alla stregua delle osservazioni che seguono.

9. Invero, quanto al primo motivo di gravame, risulta convincente l'eccezione sollevata dal controinteressato circa la sua inammissibilità per carenza di interesse, in quanto le argomentazioni prospettate dall'appellante non sono idonee a superare la c.d. "prova di resistenza".

9.1. È sufficiente osservare al riguardo che sulla base delle risultanze della verificazione, che sul punto non state oggetto di specifica contestazione, all'appellante Dionisi risulta attribuiti 5102 preferenza e al controinteressato Nobili 5113 preferenze.

Seppure lo scarto tra tali candidati si è pertanto ridotto a sole 11 preferenze, lo stesso è comunque maggiore dei dieci voti di preferenza rivendicati dall'appellante col motivo di censura in esame, relativamente alla presunta irregolarità di cui alla sezione n. 363, così che il risultato elettorale finale non è destinato a modificarsi, restando secondo il candidato Nobili sia pur con un solo voto di scarto e di vantaggio sull'appellante.

9.2. Peraltro la tesi dell'appellante risulta anche documentalmente smentita. Infatti dalle risultanze del verbale di verificazione del 28 settembre 2023 emerge che il verbale sezionale Mod 85 A/R consegnato dalla Corte di appello all'Ufficio regionale reca in favore del candidato Luciano Nobili 12 voti di preferenze; il verbale sezionale Mod 85 A/R, detenuto dal Comune di Roma, reca parimenti in favore del candidato Luciano Nobili 12 voti di preferenza; anche la tabella di scrutinio Mod 260 A/R attribuisce al candidato Luciano Nobili 12 voti di preferenza.

Una simile e incontestata convergenza dei dati contenuti nella ricordata tabella di scrutinio e nei due citati modelli AR, costituisce un fatto grave, preciso e concordante da cui desumere la correttezza dei dati attribuiti al controinteressato Nobili e per converso prova l'assoluta erroneità dell'assunto dell'appellante, oltre alla irrilevanza del dato relativo alla differenza di grafia o di penna con cui sono state vergate le risultanze.

Sotto altro concorrente profilo l'indicata convergenza dei dati rende priva di qualsiasi rilievo la circostanza, asseritamente invalidante secondo la sommaria ricostruzione dell'appellante, che per la Sezione 363 è stata rinvenuta una sola tabella di scrutinio, trattandosi comunque di atto fidefaciente, idoneo ad attestare l'esito elettorale in assenza, come è nella fattispecie, di significative risultanze contrastanti.

10. Con riferimento al secondo motivo di gravame si osserva quanto segue.

10.1. Come già accennato, la verificazione ha accertato che sulla base della totale mancanza di indicazioni dei voti di preferenza nei verbali di numerose sezioni elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma ha proceduto ad un intervento correttivo/integrativo; in particolare, a seguito delle istanze presentate, tra gli altri, dal rappresentante della lista n. 13 Valerio Casini in data 15 febbraio 2023 (avente ad oggetto "sezioni senza preferenze di lista" e relativa alla circostanza che in determinate sezioni elettorali risultavano totalmente omesse le indicazioni del voto di preferenza in riferimento a tutte le liste elettorali), detto Ufficio in data 17 febbraio 2023 ha disposto la "verifica dei voti di lista e di preferenza tenendo conto esclusivamente del raffronto tra il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione e le tabelle di scrutinio laddove venga riscontrata una effettiva mancanza dei dati nel verbale di sezione".

Sul punto deve evidenziarsi che il verificatore ha dato atto che dal verbale del 17 febbraio 2023 dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma è emersa in modo limpido, preciso e dettagliato tale circostanza, e cioè che il predetto Ufficio ha direttamente proceduto al raffronto dei dati riportati nei verbali sezionali con quelli indicati nelle tabelle di scrutinio, previo riscontro dell'effettiva mancanza dell'indicazione dei voti di preferenza nel verbale sezionale.

Solo all'esito di tale operazione l'Ufficio elettorale ha potuto effettivamente determinare le preferenze ottenute nel caso di specie dai due contendenti, fissandole, rispettivamente, in 5095 per il Dionisi e in 5116 per il Nobili, risultato che poi risulta essere stato corretto a seguito della verificazione in 5.102 preferenze per l'appellante Dionisi e in 5113 preferenze per il candidato Nobili.

Ancora dall'attività di verificazione, oltre alla conferma del fatto che per attingere alle tabelle di scrutinio è stato necessario aprire le buste che le contenevano, è altresì emerso che: per le Sezioni 244, 436 e 562 i plichi risultavano parzialmente aperti e comunque non chiusi regolarmente; il plico relativo alla Sezione 1028 era stato rinvenuto completamente aperto; all'interno del verbale sezionale Mod. 85 A/R del Comune di Roma era stata reperita una nota dell'Ufficio centrale circoscrizionale in cui si attestava la sola acquisizione della tabella di scrutinio con frontespizio nero, ossia quella contenuta all'interno del plico contenente le schede di voto (infatti per la sezione 1028 non risultava presente la tabella di scrutinio con frontespizio rosso).

10.2. Sulla base di tale accertato substrato materiale l'appellante ha radicato sin dal primo grado la censura di violazione del divieto imposto dall'art. 74, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, secondo cui i plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale, evidenziando che i dati elettorali delle sezioni i cui plichi era stati rinvenuti aperti per evadere le richieste contenute nell'istanza di verifica proposta dal signor Casini, non potevano essere considerati genuini e non potevano in alcun modo essere utilizzati ai fini dell'attribuzione del seggio spettante alla lista Azione-Italia Viva.

10.3. La tesi non merita favorevole considerazione.

10.3.1. Non vi è dubbio che, come del resto in precedenza già rilevato, l'operazione compiuta dall'Ufficio elettorale circoscrizionale sia stata alquanto anomala e sui generis (dal momento che, dovendo trovarsi le tabelle di scrutinio all'interno dei plichi sigillati da ciascun presidente di sezione elettorale al momento della chiusura delle operazioni sezionali di scrutinio, essa ha necessariamente comportato la riapertura dei suddetti plichi), e non può ignorarsi che in astratto essa potrebbe aver violato il divieto di apertura dei plichi elettorali fissato dall'art. 74, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960.

Tuttavia non può neppure ignorarsi che, proprio come è emerso indiscutibilmente dalla relazione di verificazione svolta nel corso del giudizio di primo grado, l'attività svolta [dall']Ufficio elettorale circoscrizion[al]e:

a) è stata oggetto di specifica verbalizzazione, che ha natura di atto pubblico fidefaciente, non impugnato;

b) è stata limitata alla verifica esterna e formale dei voti di lista e di preferenza mediante il semplice ed esclusivo raffronto tra il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione e le tabelle di scrutinio; e ciò solo laddove era risultata la mancanza dei dati nel verbale di sezione;

c) non vi è stato alcun effettivo e concreto riconteggio - nelle singole sezioni elettorali interessate all'operazione - dei voti di preferenza attribuiti alle liste in competizione o ai singoli candidati dati.

10.3.2. In realtà, per come emerge proprio dalla stessa verificazione svolta in primo grado, deve ragionevolmente ammettersi che l'Ufficio elettorale circoscrizionale si sia trovato nella assoluta necessità di dover procedere a quell'operazione, non potendo altrimenti adempiere alla propria funzione istituzionale di proclamazione del risultato proprio in ragione della mancanza dei dati nei relativi verbali sezionali; sicché, quale unico strumento per garantire l'effettività della competizione elettorale ed assicurare e la corretta rilevazione della volontà del corpo elettorale, non restava che l'apertura dei plichi al solo scopo, si ribadisce, di ricontrare le tabelle di scrutinio.

Del resto se, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, l'obbligo di custodia inalterata dei plichi (presidiato dalla regola della intangibilità dei plichi stessi dopo la conclusione dello spoglio nelle sezioni) è teso a salvaguardare la genuinità del risultato elettorale, nel caso di specie non vi è prova alcuna e tanto meno alcun indizio che la genuinità del voto sia stata alterata, essendosi al contrario verificata una peculiare situazione in cui la superficialità e l'approssimazione dei componenti di alcune sezioni elettorali (in particolare a causa dell'omessa compilazione dei verbali di sezione) avrebbe rischiato di impedire la stessa possibilità di palesare l'effettiva volontà popolare.

Posto che il bene giuridico protetto dalla disposizione di cui all'invocato art. 74 del d.P.R. 570 del 196[0] è la genuinità della manifestazione della volontà popolare che si esprime attraverso il voto ed è quindi compendiata nel segno grafico apposto sulla scheda elettorale, nel caso di specie non risulta verificato alcun attentato o lesione o messa in pericolo in concreto di tale bene, atteso che - si ribadisce - non vi è stato alcun riconteggio dei voti, né risultano essere state riesaminate le schede elettorali, essendo soltanto provveduto al riscontro delle tabelle di scrutinio con i verbali sezionali, completando quest'ultimo al fine di potere correttamente proclamare la volontà elettorale compendiata nel voto (volontà popolare che quelle omissioni dei verbali non consentiva all'Ufficio elettorale circoscrizionale, a tanto preposto, di esternare ufficialmente).

10.3.3. A tali considerazioni, che tutte convergono per la insussistenza di una violazione della genuinità della volontà popolare, non può non aggiungersi che: a) la riapertura dei plichi, nei casi in cui è avvenuta, è stata effettuata dall'Ufficio elettorale composto da magistrati e pubblici funzionari espressamente preposti al controllo della regolarità delle operazioni a loro affidate (e con l'esclusiva finalità di adempiere al suo dovere istituzionale); b) non vi è alcuna prova e neppure un qualche elemento indiziario circa una eventuale manomissione dei plichi anteriormente all'operato del detto Ufficio; c) non vi è stato, come già più volte sottolineato, da parte dell'Ufficio elettorale alcun riconteggio dei voti di preferenza riportati dai due contendenti; d) i plichi sono stati aperti al solo scopo e nei limiti suddetti, come documentato nel verbale dell'Ufficio centrale (atto certamente dotato di fidefacienza, neppure contestato nel suo contenuto dall'appellante, tantomeno con querela di falso).

10.3.4. L'operazione compiuta dall'Ufficio centrale circoscrizionale è stata necessitata e non è stata neppure determinata da comportamenti illegittimi o illeciti da parte di quell'ufficio, il che esclude la sussistenza della dedotta violazione della norma di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 570 del 1960, come sopra evidenziato.

Del resto anche rispetto a tale disposizione (e proprio in ragione del bene giuridico da esso protetto) deve trovare applicazione il consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la strumentalità delle forme e la tendenziale conservazione del risultato elettorale, nel senso che vanno considerate irrilevanti tutte le irregolarità ed inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa che non sono idonee a (ovvero per le quali non è provato che) ledano o mettano in pericolo la libera espressione del voto; pertanto non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali quei vizi dai quali non deriva alcun apprezzabile pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto.

Nel caso in esame la violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l'integrità del materiale elettorale, per la fase e le modalità con cui si è verificata, non vi è prova che abbiano pregiudicato la possibilità di accertare fedelmente il risultato elettorale; né, proprio in omaggio al principio del favor voti e della tendenziale conservazione del risultato elettorale, può ammettersi l'annullamento della volontà popolare per effetto della mera violazione formale della norma, cui non corrisponde un'effettiva lesione o messa in pericolo della genuinità della stessa.

10.3.5. Peraltro non può sottacersi che, fermo restando che, allo stato, per quanto riguarda la controversia circa le operazioni elettorali, non sono emerse illegittimità tali da invalidare il voto almeno nelle sezioni di cui si discute, lo stesso giudice di primo grado ha disposto la trasmissione degli atti rilevanti alla competente Procura della Repubblica, così che possa essere verificata la sussistenza di eventuali fattispecie di reato.

11. L'appello va in definitiva integralmente rigettato.

12. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. II, sent. n. 4623/2024.