Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 8 agosto 2024, n. 7053
Presidente: Mastrandrea - Estensore: Furno
FATTO
1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato al Comune di Perugia in data 30 aprile 2015, i signori F. e B. hanno impugnato il permesso di costruire n. 350, del 18 ottobre 2013, avente ad oggetto la realizzazione di un torrino tecnologico realizzato sulla terrazza di una struttura alberghiera nei pressi, in quanto esso, a loro avviso, occluderebbe parzialmente la visuale panoramica prospicente le loro abitazioni site in Via Fanti, n. 10.
2. Con atto di opposizione del 28 maggio 2015, il Comune di Perugia ha chiesto la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
3. Con atto di costituzione notificato in data 13 luglio 2015, i signori F. e B. hanno, quindi, trasposto innanzi al T.A.R. per la Regione Umbria il ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i seguenti motivi:
I) violazione del vincolo di destinazione d'uso del terrazzo, sviamento ed eccesso di potere;
II) violazione degli artt. 82 e ss. del T.U.N.A. del P.R.G. del Comune di Perugia, violazione dei principi generali in materia di edilizia sul volume tecnico ed eccesso di potere;
III) violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 ed eccesso di potere;
IV) violazione degli artt. 6, comma 1, lett. c), e 14-ter, commi 6 e 7, della l. n. 241/1990;
V) violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per vizio di motivazione;
VI) violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per vizio di motivazione e manifesta irragionevolezza.
4. Il Comune di Perugia si è costituito nel giudizio di primo grado eccependo l'irricevibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza.
4.1. Si è costituita nel giudizio di primo grado anche Europa Gestioni Immobiliari s.p.a., eccependo la tardività del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di interesse e, in ogni caso, la sua infondatezza.
5. Il T.A.R., con la decisione 21 ottobre 2020, n. 466, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività dell'impugnazione.
6. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
7. Si sono costituiti nel presente giudizio il Ministero della cultura, il Comune di Perugia ed Europa Gestioni Immobiliari s.p.a., chiedendo di dichiarare l'appello infondato.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23 maggio 2024.
DIRITTO
1. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di irricevibilità impugnata perché non avrebbe correttamente fatto applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di decorrenza del termine per ricorrere avverso i titoli edilizi rilasciati in favore di un terzo controinteressato.
A sostegno dell'assunto la parte appellante invoca l'indirizzo giurisprudenziale che afferma il principio per cui i termini decadenziali di proposizione del ricorso avverso un titolo edilizio vanno individuati, laddove si contesti l'an dell'edificazione, nell'inizio dei lavori, mentre, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), nel momento del completamento dei lavori, od almeno a partire dall'avanzato grado di sviluppo degli stessi.
Muovendo da tale orientamento interpretativo, la parte appellante assume che, nella fattispecie in esame, oggetto della contestazione non sarebbe l'an dell'edificazione, ma il quomodo, occorrendo dunque fare riferimento al momento del completamento dei lavori, idoneo a rendere chiare le caratteristiche dell'erigendo manufatto.
1.2. Alla luce di tale indirizzo interpretativo, osserva la parte appellante che le caratteristiche costruttive del predetto torrino sarebbero divenute chiare, nelle sue linee essenziali, e dunque nella sua portata lesiva per l'interesse a continuare a godere della visuale, solo a partite dell'inizio del 2015, mentre i relativi lavori sarebbero terminati alla fine di marzo/inizio di aprile del 1015.
In particolare, la parte appellante sostiene "che i lavori di costruzione del torrino hanno avuto uno sviluppo non lineare (sic) nel senso che dapprima la costruzione... sembrava essere minimalista... mentre nel prosieguo sono state effettuate opere di chiusura in muratura, con finale rivestimento in lastra di travertino".
In tale prospettiva, quindi, il mancato completamento, nell'autunno del 2014, degli intonaci esterni e del lastricato solare del manufatto avrebbe impedito la decorrenza del termine di impugnazione.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. Rileva il Collegio che le argomentazioni articolate dalla parte appellante, per quanto corrette sul piano tecnico-giuridico, non sembrano poter trovare applicazione al caso di che trattasi, non trovando adeguata corrispondenza nelle risultanze documentali in atti.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 1 e 2 depositati nel giudizio di primo grado da Europa Gestione Immobiliare in data 11 febbraio 2020) risulta, infatti, che l'opera per cui si controverte era già ultimata, nelle sue caratteristiche essenziali, il 21 novembre 2014, sicché, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto innanzi al T.A.R., è stato proposto tardivamente, in quanto spedito per la notifica a mezzo posta solo in data 30 aprile 2015, ovvero ben oltre il termine di centoventi giorni previsto per la notifica del ricorso straordinario.
Dall'analisi della documentazione fotografica si ricava, in particolare, che nel novembre del 2014 l'opera in esame era completa di solaio di copertura e di mura perimetrali.
Ne discende che, proprio alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato dagli odierni appellanti, il manufatto in esame poteva dirsi, in tale data, ultimato nei suoi tratti essenziali e necessitante di mere opere di finitura, quali l'installazione di serramenti e rivestimenti, inidonee di per sé ad alterare l'ingombro della costruzione, al tempo già sufficientemente delineato.
2.2. Non conducono a diverso esito i rilievi della parte appellante circa il mancato completamento nell'autunno del 2014 degli intonaci esterni e del lastricato solare del manufatto in esame, atteso che, in base al già riferito, e del tutto consolidato, orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, "l'effettiva conoscenza del provvedimento lesivo ricorre quando la costruzione realizzata rileva in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera" (cfr. C.d.S., Sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805).
Quest'ultimo principio è stato di recente ribadito dalla Sezione con la decisione 11 aprile 2023, n. 36, secondo cui "il dies a quo ai fini della tempestiva proposizione del ricorso si identifica con l'inizio dei lavori, laddove si contesti l'an della edificazione (ovvero si assuma che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area); mentre coincide con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, in termini di esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.)".
Rafforza tale conclusione l'altrettanto consolidato orientamento interpretativo secondo cui la "piena conoscenza" dell'atto, individuata dall'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 3075 del 2018).
Il Collegio ritiene, pertanto, che il T.A.R. abbia adeguatamente motivato, in fatto e in diritto, in piena aderenza ai principi più volte enunciati da questa Sezione, sui profili relativi alla percezione della lesività della costruzione, dando conto delle circostanze che avrebbero consentito alla parte di rendersi conto delle violazioni asseritamente compiute nella costruzione del torrino di che trattasi.
3. La conferma del capo della sentenza che ha statuito in ordine alla irricevibilità del ricorso di primo grado rende irrilevante l'esame dei motivi di merito del ricorso di primo grado riproposti nel presente giudizio di appello.
4. In conclusione, per le suesposte ragioni, l'appello va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. La particolarità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Umbria, sent. n. 466/2020.