Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
Sentenza 9 agosto 2024, n. 287

Presidente: Modica de Mohac - Estensore: Busico

1. Con ricorso notificato il 17 aprile 2023 e depositato il successivo giorno 17 maggio l'associazione ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha autorizzato la Siot, che gestisce il tratto italiano dell'oleodotto transalpino che porta il greggio dal porto di Trieste fino in Austria e Germania, alla costruzione e servizio di un impianto di cogenerazione a gas naturale da ubicarsi nel Comune di Cercivento, con accesso dal Comune di Paluzza.

Il progetto della Siot qui contestato, che si inserisce nell'ambito di un più ampio investimento consistente nella realizzazione di complessivi quattro impianti di cogenerazione, prevede che l'energia elettrica prodotta dall'impianto autorizzato andrà ad alimentare le pompe che imprimono al greggio "la spinta" per spostarsi all'interno della condotta, mentre il calore prodotto verrà utilizzato per scaldare acqua che, a sua volta, permetterà di alzare la temperatura del greggio, rendendolo, secondo il progetto, meno viscoso per farlo meglio scorrere all'interno della condotta stessa, diminuendo la quantità di energia necessaria all'intero sistema.

La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere per violazione della normativa in materia ambientale, sostenendo, in estrema sintesi: a) che il progetto andava preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e a valutazione di incidenza adeguata (VINCA), illegittimamente omesse; b) che non sono state previste le necessarie misure compensative; c) che non sarebbero stati prodotti tutti i documenti necessari per il rilascio dell'A.U.

2. La Regione e la Siot si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Con atto di motivi aggiunti notificato il 2 ottobre 2023 e depositato in pari data la ricorrente ha dedotto ulteriori motivi a sostegno dell'impugnativa.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. All'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la causa è passata in decisione.

6. Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione del presente giudizio a quello recante n. R.G. 118/2023 non sussistendone i presupposti, anche in ragione di quel che si dirà appresso.

7. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

7.1. In premessa occorre richiamare quella consolidata giurisprudenza amministrativa (già più volte condivisa da questo T.A.R., cfr. sent. n. 208/2021), che stabilmente riconosce l'esistenza di un "doppio binario" di legittimazione in materia ambientale (C.d.S., Ad. plen., n. 6/2020).

Si distingue, in particolare, tra una legittimazione ex lege delle associazioni di livello nazionale riconosciute dal Ministero (fondata sulla l. 349 del 1986 e che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni, che richiede un riscontro della concreta rappresentatività.

Quest'ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti:

a) gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;

b) gli stessi devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;

c) gli enti devono altresì avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

7.2. L'associazione ricorrente non ha fornito alcuno dei richiamati elementi a dimostrazione della propria legittimazione attiva.

7.3. In primo luogo, è rimasto indimostrato l'assunto di parte ricorrente che trattasi di "associazione di promozione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986". L'allegazione, anche a fronte di una specifica eccezione della Regione, è rimasta del tutto sfornita di prova: non risulta infatti prodotto il decreto di riconoscimento dell'associazione da parte del Ministero dell'ambiente; anzi, consultando l'elenco delle associazioni e i relativi decreti di riconoscimento (sub doc. 20 della produzione documentale della Regione del 28 settembre 2023), pubblicato sul sito del Ministero medesimo, non compare l'associazione ricorrente.

Dai documenti prodotti in giudizio risulta, invece, che l'ente ricorrente è iscritto nel diverso elenco delle associazioni ex art. 137 del d.lgs. n. 206/2005, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di associazione di tutela dei consumatori, e nel c.d. RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del d.lgs. n. 117/2017, in qualità di ente del terzo settore.

Sicché la legittimazione dell'associazione ricorrente non è predicabile ai sensi della l. n. 349/1986.

7.4. Nemmeno sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza per ritenere l'associazione comunque legittimata ad agire in giudizio per contestare, sotto il profilo ambientale, l'autorizzazione unica impugnata.

E, difatti, dell'esame dello statuto (in particolare l'art. 2) emerge che l'ente persegue sì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma specificamente orientate alla tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, comma 1, lett. w), del d.lgs. n. 117/2017 (il "Codice del Terzo settore") nonché del d.lgs. n. 206/2005 (il "Codice del Consumo"), in coerenza con le iscrizioni richieste e ottenute dall'associazione ricorrente negli elenchi ministeriali più sopra indicati.

Non solo. All'art. 3, lett. e), dello statuto associativo, dedicato espressamente alle azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi, non ne compare nessuna relativa alla tutela dell'ambiente.

Né le generiche quanto sommarie indicazioni statutarie (peraltro inserite in un lungo elenco di fatto omnicomprensivo) circa le finalità di "promozione della salute e del benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica" e di "tutela e [...] valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale" consentono di tracciare un legame diretto, sufficientemente delimitato e non occasionale tra gli obbiettivi statutari e i valori (ambientali) in tesi lesi dal provvedimento impugnato.

Infine, è pure carente l'allegazione e prova dell'ulteriore requisito del concreto collegamento dell'ente con il territorio inciso dall'intervento (Comuni di Cercivento e Paluzza).

Si ribadisce, da ultimo, che, pure a fronte di argomentate eccezioni circa la legittimazione attiva dell'ente ricorrente, sviluppate corposamente dalle parti convenute nei propri scritti difensivi, la difesa attorea ha omesso qualsivoglia efficace replica, confermando così le conclusioni qui raggiunte.

8. Dalle considerazioni che precedono consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

Le spese di lite, per la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.