Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 19 agosto 2024, n. 1269
Presidente: Correale - Estensore: Carchedi
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso, meglio specificato in epigrafe, il sig. Giancarlo A. lamenta la mancata ottemperanza della sentenza del Tribunale di Paola n. 195/2017, depositata il 7 marzo 2017, munita di formula esecutiva in data 10 aprile 2017, e passata in giudicato il 3 maggio 2017, in quanto notificata e non opposta.
2. Alla camera di consiglio del 14 febbraio 2024, il Collegio - dopo aver rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la tardività del deposito del ricorso, oltre il tempo dimezzato di legge di 15 giorni - ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio 12 giugno 2024, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Come già anticipato nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024, il ricorso risulta irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., per tardivo deposito dello stesso.
Infatti, dagli atti presenti in giudizio emerge che il ricorso è stato notificato, in data 24 marzo 2023, mentre è stato depositato nella segreteria dell'adito Tribunale solo in data 24 aprile 2023, vale a dire trenta giorni dopo la sua notificazione.
In base al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il ricorso introduttivo di un giudizio da trattare con il rito camerale, quale è il giudizio in tema di ottemperanza secondo quanto prefigurato dall'art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a., deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua notificazione (termine dimidiato rispetto a quello ordinario di trenta giorni).
L'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. sancisce che il giudice deve dichiarare - anche d'ufficio - irricevibile il ricorso, quando accerta la tardività del suo deposito, e ciò in conseguenza del carattere perentorio del termine per il relativo deposito sancito dall'art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso risulta, pertanto, irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. per violazione del termine perentorio dimidiato previsto per il suo deposito dalla data di notifica dello stesso.
4. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), lo dichiara irricevibile per tardivo deposito dello stesso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.