Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione II
Sentenza 28 agosto 2024, n. 2483
Presidente: Cabrini - Estensore: Farhat
1. Con l'atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione previdenziale sulla richiesta di corrispondere le somme a titolo di riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettanti in virtù dei decreti di ricostruzione di carriera, meglio indicati in epigrafe, diventati definitivi e incontestabili a seguito della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 3195/2017. In particolare in data 29 dicembre 2023 i ricorrenti hanno notificato all'I.N.P.S. un atto di diffida e costituzione in mora in relazione alla liquidazione delle somme dovute e non ancora corrisposte, nonostante l'incontestato diritto ad ottenerle sancito dal giudicato non ancora eseguito. A tale atto l'Istituto non ha ancora dato risposta.
2. Il motivo di doglianza proposto è relativo alla "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dell'art. 2 l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.", atteso l'obbligo a provvedere gravante sull'I.N.P.S. e la conseguente illegittima inerzia sulla richiesta di liquidazione delle somme.
3. L'Istituto previdenziale intimato si è costituito in giudizio con memoria depositata il 25 giugno 2024 nella quale è stato richiesto, nel merito, il rigetto della domanda.
4. All'udienza pubblica del 4 luglio 2024 il Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione trattandosi di materia pensionistica rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti e ne ha dato avviso alle parti. All'esito della discussione sul punto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il presente giudizio verte sul silenzio serbato dalla resistente amministrazione previdenziale in ordine alle istanze di liquidazione delle somme spettanti ai ricorrenti a seguito della ridetermin[a]zione del trattamento pensionistico.
6. Il Collegio deve rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altra questione, per le seguenti ragioni.
Va premesso che il giudizio sul silenzio presuppone che vi sia una posizione di interesse legittimo a fronte del mancato esercizio di un potere amministrativo; in ogni altra ipotesi il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione è inammissibile, ben potendo colui che lamenta l'inerzia della P.A. adire il competente plesso giurisdizione per l'esercizio di un'azione di accertamento (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4256; T.A.R. Campania, Sez. VIII, 27 gennaio 2023, n. 615, quest'ultima resa in materia di ricostruzione della situazione pensionabile).
Ciò posto, la materia pensionistica è di competenza esclusiva della Corte dei conti, anche laddove si discuta di controversie funzionali alla pensione e alla sua liquidazione, come previsto dagli artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934 (cfr. Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2016, n. 11849) e, con specifico riguardo al contesto siciliano, dall'art. 3 d.lgs. n. 655 del 1948 (cfr. Cass. civ., Sez. un., ord. 31 gennaio 2008, n. 2298). Per comprendere la portata della competenza esclusiva in materia pensionistica del giudice contabile si legga anche la sentenza della Cassazione, Sezioni unite, n. 22745 del 12 agosto 2021 secondo la quale "La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l'esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità. La Corte dei conti giudica anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall'ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione...). La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra".
Nel caso di specie è indubbio, dalla mera lettura delle istanze per cui è causa, che si discuta di liquidazione del trattamento pensionistico e della entità delle somme spettanti ai ricorrenti.
Si tratta, pertanto, di controversia pensionistica, rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti, rispetto alla quale questo Tribunale non ha giurisdizione.
7. Stante quanto precede:
- il ricorso è inammissibile, in quanto il silenzio lamentato da parte ricorrente non attiene al mancato esercizio di un potere e a una correlata posizione di interesse legittimo, ma è riconducibile alla diversa materia pensionistica, rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice contabile, nel termine di legge (art. 11, comma 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute;
- le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.