Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 9 settembre 2024, n. 939

Presidente: Bellucci - Estensore: Costa

FATTO

1. I deducenti sono proprietari di un fondo sito nel Comune di Arizzano, adiacente alla propria abitazione e acquistato unitamente a quest'ultima con atto pubblico di compravendita del 6 maggio 2011 (doc. 1 ricorrente): secondo quanto dai medesimi prospettato, il relativo dante causa aveva realizzato su parte di detto terreno una stradina privata di accesso alla proprietà, segnalando il divieto di accedervi mediante apposito cartello, della cui apposizione aveva preventivamente richiesto autorizzazione al Comune di Arizzano; l'ente locale, in persona del Sindaco, con nota del 22 marzo 1999 aveva espressamente escluso la necessità del proprio assenso in quanto "la strada è privata e quindi non necessita alcuna autorizzazione per la posa del cartello segnaletico" (doc. 3 ricorrente).

2. Il sedime della strada in questione confina con il frontistante terreno dell'odierno controinteressato (doc. 9 ricorrente, relazione tecnica, all. B): il diritto di passaggio sulla medesima è divenuto oggetto di un contenzioso tra le parti private; in tale contesto, il controinteressato ha richiesto all'Amministrazione comunale l'inclusione della via di accesso in questione nello stradario comunale, ritenendola privata ma assoggettata all'uso pubblico.

3. Il Comune di Arizzano, nell'espletare l'attività istruttoria conseguente all'istanza, con relazione datata 14 maggio 2019 ha ricostruito il risalente assetto dell'area, dando atto che "nella cartografia ottocentesca del cosiddetto Catasto Rabbini - 3 - (precedente il Nuovo Catasto Terreni) al foglio II mappale n. 4670 è individuato il sedime del demanio comunale della stradina che si dirama a nord, in corrispondenza dell'intersezione tra la Via Trieste (ex strada comunale da Cresseglio) e la via Chini (ex mappa Rabbini foglio II mappale 4670), in direzione del borgo di Cissano" (doc. 4 ricorrente): tale originaria stradina, sulla base di una sovrapposizione cartografica tra il catasto Rabbini e il Nuovo Catasto Terreni, si troverebbe sul mappale n. 52 del Foglio n. 8 del N.C.T. di proprietà degli odierni deducenti, sostanzialmente in corrispondenza dell'attuale percorso di accesso alla relativa proprietà e a confine con il fondo del controinteressato (doc. 4 ricorrente).

4. Il tecnico comunale, nel medesimo elaborato, ha altresì precisato che "con le opere di trasformazione della rete viaria il passaggio esercitato sulla stradina (...) è stato progressivamente abbandonato e nel tempo il sedime è stato trasformato in fossato di intercettazione e di deflusso del rio S. Anna delle acque superficiali e di drenaggio dell'abitato di Cissano", dando atto che "negli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990 il sedime di area di ruscellamento delle acque è stato prima intubato e successivamente asfaltato" e che rispetto a tali interventi "l'amministrazione comunale aveva sicuramente compartecipato al finanziamento dell'opera e successivamente finanziato e realizzato (...) l'asfaltatura così come nello stato di fatto"; in conclusione, richiamando le previsioni urbanistiche che hanno inizialmente previsto la realizzazione di strade di diversa tipologia sul sedime in esame, dando atto che successivamente nella variante generale al P.R.G.C. e di adeguamento al P.A.I. "il tratto di area contesa è stato individuato come linea di deflusso delle acque a carattere temporaneo, a cielo aperto o intubata, non indicata nelle mappe catastali e con imposizione della fascia di rispetto, di m. 5,00 ambo i lati a partire dall'asse dell'incisione o della tombinatura, in classe IIIA", il responsabile dell'Ufficio tecnico ha concluso che "è provato e inopinabile che l'attuale sedime di area asfaltata è del demanio comunale" e "non può essere usucapito" ed ha proposto alla Giunta comunale "azioni di difesa e di rivendicazione del sedime del demanio (...)" (doc. 4 ricorrente).

5. Sulla base della richiamata relazione istruttoria la Giunta comunale, con deliberazione del 31 luglio 2019, n. 56, pubblicata per quindici giorni all'Albo pretorio a far data dal 23 settembre 2019, ha impegnato l'ente ad avviare le pertinenti azioni volte alla difesa e alla rivendicazione del sedime demaniale, fondate sul presupposto uso pubblico di passaggio e di condotta (doc. 5 ricorrente); nell'ambito dell'azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. proposta avanti al Tribunale di Verbania (r.g. n. 1358/2019) dagli odierni deducenti nei confronti dell'odierno controinteressato, la richiamata deliberazione di Giunta comunale è stata valutata - unitamente al complessivo compendio probatorio ivi prodotto - quale elemento sintomatico dell'esistenza di un uso pubblico sul sedime in esame, con conseguente rigetto della domanda giudiziale (decreto n. 4893/2019 del 4 ottobre 2019, doc. 7 resistente); il Sindaco del Comune di Arizzano, con atto del 17 ottobre 2019, ha quindi intimato agli odierni ricorrenti di rimuovere il segnale stradale indicante il divieto di accesso nella proprietà da questi ultimi ritenuta privata (doc. 6 ricorrente).

6. Contro il provvedimento di rimozione del cartello in questione e gli atti connessi sono insorti i deducenti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare sulla base dei seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto - difetto di prova della natura pubblica della strada di accesso alla proprietà dei ricorrenti;

II) Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241, 19 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F. eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto - Inesistenza del carattere demaniale della strada originaria che, al più, era riconducibile ad una strada vicinale ad uso pubblico comunque tacitamente sdemanializzata;

III) Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto - Erroneità dell'individuazione del sedime stradale asseritamente pubblico;

IV) Violazione di legge in relazione all'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Incompetenza del Sindaco ad emanare l'ordine di rimozione della segnaletica;

V) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241 - Mancata comunicazione di avvio del procedimento.

7. Si è costituito il Comune di Arizzano, contestando con memorie e produzioni documentali le avversarie domande e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; in particolare, la difesa comunale ha rimarcato la sussistenza di una coerente pluralità di elementi a supporto della natura pubblica della strada in questione, quali la libera fruibilità della medesima da parte della collettività indiscriminata (che risulta inoltre distinta nella toponomastica come via Firenze e dotata di numerazione civica, anche in relazione all'abitazione dei deducenti, doc. 8 resistente), la relativa, agevole accessibilità da parte di chiunque, in quanto non interclusa all'ingresso da ostacoli, quali cancelli o sbarre, la posizione della stessa all'intersezione con le pubbliche vie Chini e Trieste, la presenza sul sedime della medesima di asfaltatura e segnaletica stradale orizzontale indicante lo stop; le argomentazioni difensive di parte pubblica hanno attinto al compendio istruttorio raccolto dagli uffici comunali e agli atti del richiamato giudizio possessorio avanti al giudice ordinario, definito in senso sfavorevole agli odierni deducenti.

8. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019 la difesa ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, con presa d'atto da parte del Collegio.

9. Nelle more del giudizio, con relazione di servizio, documentazione fotografica e verbale di sopralluogo depositati in data 15 maggio 2024 (docc. 17, 18 e 19 resistente), il Comune intimato ha constatato che il cartello di cui è causa non è più presente, dando atto altresì dell'esecuzione con utilizzo di risorse pubbliche di lavori di sistemazione idrogeologica su parte del tracciato viario in questione nel biennio 2020-2021, con ulteriori interventi programmati per la restante porzione del percorso.

10. A seguito di ulteriore scambio di atti difensivi all'udienza pubblica del 25 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limine il Collegio ritiene che permanga l'interesse alla decisione della presente impugnativa sebbene il cartello in contestazione non risulti più presente, come constatato dal personale comunale a seguito di sopralluogo eseguito in data 14 maggio 2024 (doc. 18 resistente).

La giurisprudenza amministrativa si è infatti ripetutamente espressa sulla rilevanza dell'esecuzione spontanea dell'ordine di rimuovere un manufatto in pendenza di giudizio, escludendo che possa essere interpretata come manifestazione di acquiescenza al provvedimento impugnato, in quanto il suddetto adempimento, ove non sia manifesta l'adesione al precetto amministrativo, trova piuttosto fondamento nella necessità di scongiurare il rischio delle conseguenze previste dalla legge nel caso di inottemperanza, e non preclude, in ogni caso, la tutela giurisdizionale né l'esperimento della tutela risarcitoria (T.A.R. Lombardia, Milano, V, 15 febbraio 2024, n. 385, con pertinenti richiami giurisprudenziali).

Nel caso in esame, connotato da un ordine di rimozione che, ai fini dello scrutinio del presente profilo, può essere assimilato alla fattispecie oggetto della richiamata decisione, dal tenore delle difese svolte dalla parte ricorrente dopo il sopra citato sopralluogo comunale, ove quest'ultima insiste per l'annullamento degli atti gravati, non può in alcun modo desumersi l'acquiescenza o l'adesione al provvedimento sindacale impugnato, cosicché non può ritenersi che sia venuto meno per circostanze sopravvenute l'interesse alla pronuncia.

2. Tanto premesso, la trattazione della causa muove dall'esame della quarta censura con cui la parte deducente contesta la competenza del Sindaco all'adozione del gravato provvedimento di rimozione della segnaletica stradale recante l'indicazione di "strada privata": l'accoglimento del vizio di incompetenza assume, infatti, carattere assorbente nei confronti delle restanti censure, poiché "in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus" (C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).

La doglianza è fondata.

Il provvedimento gravato deve infatti essere qualificato quale esercizio da parte del Comune di Arizzano del potere di autotutela esecutiva di cui all'art. 823 del codice civile, esercitabile anche a tutela dei beni ritenuti appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente: in casi analoghi, per recente, autorevole statuizione del giudice d'appello "non è, infine, revocabile in dubbio che la competenza ad adottare il provvedimento in questione sia del dirigente e non del sindaco. Premesso il fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, deve osservarsi che l'attività di sgombero di proprietà comunali non ha alcun contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione, sicché il relativo provvedimento può essere legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" (C.d.S., VII, 29 gennaio 2024, n. 862).

L'accoglimento del vizio in questione preclude la trattazione nel merito delle ulteriori censure, non risultando applicabile a tale fattispecie la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies, comma secondo, l. 241/1990 (C.d.S., IV, 11 settembre 2023, n. 8252), né è predicabile in relazione agli ulteriori atti di cui all'epigrafe, che si pongono quali presupposti del provvedimento sindacale oggetto di richiesta di annullamento, la qualità di autonomi provvedimenti lesivi per i deducenti: la relazione tecnica prot. n. 1662 del 14 maggio 2019 redatta dall'Ufficio tecnico comunale assume consistenza di mero atto istruttorio endoprocedimentale, mentre la deliberazione di Giunta comunale del 31 luglio 2019, n. 56 si limita ad esprimere un atto di indirizzo, impegnando il Comune a porre in essere future azioni a tutela della proprietà comunale, senza incidere direttamente sulla situazione giuridica di cui è causa.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento del Sindaco del Comune di Arizzano del 17 ottobre 2019.

4. La particolarità della fattispecie milita per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento del Sindaco.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.