Corte di cassazione
Sezione I penale
Sentenza 30 maggio 2024, n. 27141
Presidente: Di Nicola - Estensore: Centonze
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 gennaio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pronunciandosi in sede esecutiva, rigettava l'istanza di restituzione del termine presentata da Donatello P. ex art. 175, comma 2, c.p.p., in relazione al decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice il 24 giugno 2017, con cui l'istante era stato condannato alla pena di 45.200,00 euro di multa.
Il rigetto dell'istanza di restituzione nel termine veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che il decreto penale di condanna presupposto era stato notificato a P., per compiuta giacenza, il 9 gennaio 2019, nel luogo dove l'imputato risultava residente, ubicato a Castellaneta in Via Verdi n. 47.
Si deduceva, al contempo, che l'istanza di restituzione nel termine doveva ritenersi tardiva, essendo spirato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2, c.p.p., che decorreva dal momento della conoscenza del decreto penale di condanna del 24 giugno 2017, individuato nella data del 6 novembre 2023, nella quale l'istante aveva nominato, quale difensore di fiducia, l'avv. Alessandra Cristofalo, indicando il procedimento n. 5344/2017 R.G. G.I.P., nel quale il provvedimento controverso era stato adottato.
2. Avverso questa ordinanza Donatello P., a mezzo dell'avv. Alessandra Cristofalo, proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla nullità della notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 24 giugno 2017, che era stata effettuata in un luogo dove P. si era trasferito in un'epoca successiva a tale notifica, avendo il ricorrente trasferito la sua residenza anagrafica in tale località il 21 gennaio 2021, due giorni dopo la restituzione della raccomandata al mittente, che avveniva il 19 gennaio 2019.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta tardività dell'istanza di restituzione nel termine proposta da Donatello P., atteso che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2, c.p.p. per la proposizione dell'istanza non decorreva dal momento della generica conoscenza del decreto penale di condanna del 24 giugno 2017, ma dal differente momento della cognizione del fascicolo nel quale il provvedimento controverso era stato adottato, che si perfezionava il 20 novembre 2023, quando il difensore di fiducia del ricorrente estraeva copia integrale degli atti del procedimento n. 5344/2017 R.G. G.I.P.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non essere stato il decreto penale di condanna emesso il 24 giugno 2017 notificato né al difensore di fiducia del condannato né al difensore d'ufficio, che non veniva ritualmente nominato dall'autorità giudiziaria procedente, ma a un diverso professionista che non risultava officiato da P. con apposito mandato, con la conseguente violazione del disposto dell'art. 460 c.p.p.
Infine, con il quarto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'insussistenza del reato per il quale era stato emesso il decreto penale di condanna del 24 giugno 2017, che era stata deliberata dalla Corte di cassazione, Quarta Sezione penale, con la sentenza n. 17426 del 18 aprile 2018, con la quale veniva riconosciuta la legittimità dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da Donatello P. il 16 novembre 2015, per effetto della quale era avvenuta la trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero che aveva dato origine al procedimento di cognizione nel quale era stato adottato il decreto penale controverso.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Donatello P. è fondato nei termini di seguito indicati.
2. In via preliminare, occorre affrontare la questione della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine presentata da Donatello P., ex art. 175, comma 2, c.p.p., che veniva prospettata dalla difesa del ricorrente quale secondo motivo di ricorso.
Si consideri, in proposito, che la tempestività dell'istanza di restituzione del termine veniva esclusa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto sull'assunto che Donatello P. aveva avuto conoscenza del procedimento di esecuzione che lo riguardava il 6 novembre 2023, quando provvedeva a nominare, quale difensore di fiducia, l'avv. Alessandra Cristofalo, indicando il procedimento n. 5344/2017 R.G. G.I.P., nel quale il decreto penale di condanna controverso era stato adottato.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale assunto è smentito dalle emergenze processuali, correttamente richiamate dalla difesa del ricorrente nel secondo motivo di ricorso, atteso che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2, c.p.p. per la proposizione dell'istanza di restituzione nel termine non decorreva dal momento della generica conoscenza dell'esistenza del decreto penale di condanna emesso il 24 giugno 2017 ma dal diverso momento della conoscenza del fascicolo processuale nel quale tale provvedimento era stato adottato, che aveva luogo il 20 novembre 2023, quando il difensore di fiducia del ricorrente, l'avv. Alessandra Cristofalo, nominato il 6 novembre 2023, estraeva copia del fascicolo n. 5644/2017 R.G. G.I.P.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2, c.p.p. postula una conoscenza effettiva e non generica dell'atto processuale, atteso che diversamente si vanificherebbe la ratio dell'istituto restitutorio, finalizzata a tutelare la condizione di buona fede del condannato non impugnante. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione» (Sez. 6, n. 26834 del 24 maggio [recte: marzo – n.d.r.] 2015, Kobernyk, Rv. 263992-01).
3. Occorre, quindi, passare a considerare il terzo motivo di ricorso, il cui vaglio, presupposta la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine, appare dirimente rispetto alle residue censure difensive, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non essere stato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 24 giugno 2017 notificato né al difensore di fiducia del condannato né al difensore d'ufficio di Donatello P., che non veniva ritualmente nominato dall'autorità giudiziaria procedente, ma a un diverso professionista che non risultava officiato dal condannato con apposito mandato, con la conseguente violazione del disposto dell'art. 460 c.p.p.
Osserva, in proposito, il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto il 24 giugno 2017, con cui Donatello P. era stato condannato al pagamento della pena di 45.200,00 euro di multa, veniva notificato all'avv. Pietro Putignano, che non era il difensore di fiducia del ricorrente nel procedimento in questione.
L'avv. Putignano, infatti, era il difensore di fiducia che, il 16 novembre 2015, aveva presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio di Donatello P. nel procedimento penale n. 338/2015 R.G.N.R., per effetto della quale era stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico ministero che aveva dato origine a un diverso procedimento penale, iscritto a ruolo con il n. 1756/2017 R.G.N.R., nel quale era stato adottato il decreto penale controverso.
Ne discende che il decreto penale di condanna del 24 giugno 2017 veniva notificato, nel procedimento n. 1756/2017 R.G.N.R., attivato a seguito della presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sopra citata, a un difensore che, in quel momento, essendo sprovvisto di un mandato legittimamente conferitogli, non aveva alcuna possibilità di opporre il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto nei confronti di Donatello P.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pertanto, avrebbe dovuto nominare preliminarmente un difensore d'ufficio e provvedere alla conseguente notifica del decreto penale di condanna a tale professionista, che avrebbe potuto presentare rituale opposizione, ai sensi dell'art. 461 c.p.p.
L'omissione concretizzatasi nel caso di specie configura una nullità assoluta e insanabile, rilevante ex artt. 178 e 179 c.p.p., che è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, come stabilito da questa Corte, che ha affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «La mancata designazione di un difensore d'ufficio, in assenza di quello di fiducia, nonché l'omessa notifica al medesimo del decreto penale di condanna, sono causa di nullità assoluta dello stesso decreto, come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio» (Sez. 6, n. 29398 dell'11 giugno 2009, Flocea, Rv. 244470-01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica l'arresto giurisprudenziale secondo cui: «La norma di cui all'art. 460, comma 3, c.p.p. (come modificata dalla l. 6 marzo 2001, n. 60) prevede che copia del decreto penale sia notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato; ne consegue che in difetto della nomina di un difensore di fiducia deve procedersi alla preventiva nomina del difensore d'ufficio ed alla notifica del decreto a quest'ultimo» (Sez. 5, n. 26947 del 16 maggio 2003, Losi, Rv. 226124-01).
Ne deriva che, in assenza di un difensore di fiducia ritualmente officiato da Donatello P. e in mancanza di una preventiva nomina di un difensore d'ufficio, il decreto penale di condanna presupposto non poteva ritenersi regolarmente notificato all'imputato, ai sensi dell'art. 460, comma 3, c.p.p.
4. Restano assorbiti nella doglianza oggetto di accoglimento le residue doglianze, prospettate quale primo e quarto motivo di ricorso, che postulano la rituale comunicazione del decreto penale di condanna emesso il 24 giugno 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa.
5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.
Depositata il 9 luglio 2024.