Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 25 settembre 2024, n. 731
Presidente: de Francisco - Estensore: Caleca
FATTO E DIRITTO
1. I candidati alla carica di Consiglieri comunali per la lista n. 2 "Siamo Sambuca - Sario Arbisi", risultati rispettivamente, secondo, terzo e quarta dei non eletti della propria lista, impugnavano gli atti relativi alle operazioni elettorali del maggio 2023 inerenti l'elezione diretta del Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia e il rinnovo del Consiglio comunale, nella parte in cui, in ragione dei voti riportati dalle liste in tutte le sezioni elettorali del medesimo Comune, erano stati attribuiti alla lista n. 1 "Sambuca prima di tutto Cacioppo Sindaco" n. 1886 voti invece di quelli effettivamente spettanti, ed alla lista n. 2 "Siamo Sambuca - Sario Arbisi" solamente n. 1847.
I ricorrenti impugnavano altresì il verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui, in data 30 maggio 2023, aveva assegnato alla lista n. 1 otto (8) seggi di consigliere procedendo alle relative proclamazioni e solo 4 (quattro) seggi di consigliere alla lista n. 2, ivi compreso il seggio del candidato Sindaco miglior perdente Sario Arbisi, nonché ove necessario dei prospetti dei voti nelle medesime parti indicate in ricorso.
Chiedevano altresì:
- l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n. 2 e n. 6 del Comune di Sambuca di Sicilia;
- di tutti gli atti e prospetti presupposti comunque denominato;
- la correzione del risultato elettorale relativo alla consultazione elettorale in questione;
- la proclamazione allo scranno del Consiglio comunale in ragione dell'effettivo numero di voti conseguito dalla lista n. 2 pari al 50% più uno dei voti validi, con conseguente attribuzione di un totale di n. 8 seggi consiliari in aggiunta a quello di cui all'art. 2, comma 4-bis, l.r. n. 35/1997;
- in via gradata chiedevano, l'integrale annullamento delle operazioni elettorali della sezione 2 e l'annullamento dell'atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri; nonché di tutti i relativi prospetti riepilogativi dei voti di tutti gli atti conseguenti compresi i verbali di deliberazione del Consiglio comunale nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del 16 giugno 2023;
- nonché la ripetizione e/o rinnovazione delle operazioni di voto della sezione 2 con conseguente correzione o rettifica del risultato elettorale.
2. Nella motivazione della sentenza di primo grado si precisa che a sostegno del ricorso, in punto di fatto, i ricorrenti premettono:
"- di essere stati candidati nella lista n. 2 'Siamo Sambuca - Sario Arbisi' collegata al candidato Sindaco Sario Arbisi in occasione delle elezioni amministrative del maggio 2023 per l'elezione del Sindaco e la rinnovazione del Consiglio comunale del Comune di Sambuca di Sicilia;
- che al termine delle operazioni elettorali è risultato eletto Sindaco il sig. Giuseppe Cacioppo con n. 1895 voti contro i 1824 riportati dal candidato Sindaco Arbisi, per un totale complessivo di 3719 voti validi;
- che il candidato Sindaco non eletto Arbisi, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, l.r. n. 35/1997, ha conseguito il seggio consiliare;
- di essere risultati rispettivamente: il sig. Bonsignore Gianfranco secondo dei non eletti della propria lista (V posizione); il sig. Gulotta Giorgio terzo dei non eletti della propria lista (VI posizione), e la sig.ra Coniglio Cristina quarta dei non eletti della propria lista (VII posizione);
- che in ragione delle modalità di espressione del così detto voto disgiunto, non troverebbe giustificazione la presenza di 14 voti in più per le liste (3733) rispetto ai voti validi per i candidati a Sindaco (3719);
- che in ogni caso il risultato consacrato nel verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione e posto a base delle proclamazioni sarebbe inficiato da una serie di irregolarità; in particolare, nella sezione elettorale n. 2, a fronte di soli 499 votanti e di 492 schede contenente voti validi espressi per i due candidati alla carica di Sindaco, alle liste risultano attribuiti complessivamente 536 voti (di cui ben 290 attribuiti al lista n. 1 e 246 alla lista n. 2) con una differenza di 44 voti in più rispetto al numero delle schede recanti voti validi;
- che nella sezione elettorale n. 6 risultano erroneamente non attribuiti ben 8 voti alla lista n. 2, come risulterebbe dalla disamina del relativo verbale e dalla dichiarazione sostitutiva in atti".
2.1. Con il ricorso introduttivo venivano dedotti i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione del d.P.Reg. n. 3/1960 s.m.i. - violazione e falsa applicazione della l.r. n. 35/1997 e s.m.i. - eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento - violazione e falsa applicazione dell'art. 48 della Costituzione - ingiustizia grave e manifesta: con detta doglianza parte ricorrente si soffermava sulla discrasia dei dati relativi alla sezione elettorale n. 2 sopra descritta, evidenziando che tale incongruenza avrebbe potuto determinare un diverso risultato ed incidere sul superamento, per la lista n. 2, della quota del 50% + 1 dei voti raccolti, con ricadute sulla composizione del Consiglio comunale dovendosi allora applicare la previsione sul premio di maggioranza alla lista elettorale n. 2, con elezione dei ricorrenti; con la medesima doglianza chiedeva la verificazione con il riconteggio dei voti della medesima sezione elettorale, e in via gradata l'annullamento delle operazioni elettorali e la ripetizione delle stesse;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 3 e 3-bis, della l.r. n. 35/1997 - violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.Reg. n. 3/1960 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti - ingiustizia grave - violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost.: con detta censura i ricorrenti si soffermavano sulla sezione elettorale n. 6 deducendo l'illegittima mancata assegnazione di ulteriori 8 voti.
3. Proponevano ricorso incidentale i sig.ri Cacioppo Giuseppe, Cacioppo ed Erica Franzone per resistere al ricorso principale e chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui nelle sezioni elettorali n. 3, n. 6 e n. 7 sarebbero stati illegittimamente assegnati complessivamente almeno 23 voti alla lista n. 2 in altrettante schede recanti un segno di "X" apposto sulla lista n. 1 "Sambuca prima di tutto" collegata al candidato Sindaco Giuseppe Cacioppo e la preferenza per candidati al Consiglio comunale iscritti nella lista n. 2 "Siamo Sambuca - Sario Arbisi", lista che, tuttavia, non risulterebbe essere stata votata, né segnata in alcun modo dall'elettore; voti quindi che avrebbero dovuto invece essere assegnati alla lista n. 1.
4. Resisteva al ricorso introduttivo il Comune di Sambuca di Sicilia ritenendo che le anomalie segnalate, pur qualora esistenti, non avrebbero inficiato le operazioni di voto e il risultato della competizione elettorale.
5. Il giudice di prime cure disponeva, con l'ordinanza istruttoria n. 3122/2023, una verificazione.
6. In esito alla sopra indicata ordinanza, eseguita nel contraddittorio tra le parti, il verificatore appurava:
- previo accertamento dell'integrità dei plichi prelevati ed indicati nell'ordinanza, che nel secondo verbale sezionale della sezione n. 2, i "voti validi indicati per entrambe le liste come riportati al paragrafo 38, pag. 44, del verbale summenzionato corrisponde a 536, come riportato anche nel prospetto riepilogativo al paragrafo 39"; pertanto ha accertato e verificato che "... la somma dei voti validi riportati dalle due liste non corrisponde al numero degli elettori che hanno votato, detratte le sei schede nulle e l'unica scheda bianca";
- in relazione al secondo adempimento richiesto, in relazione alla tabella di scrutinio contenuta nella busta 4CS-ter, ha appurato che per la lista n. 1 sono segnati 290 voti, mentre per la lista n. 2 sono riportati 246 viti, sicché "... il numero dei voti complessivi delle due liste risultanti dalle tabelle di scrutinio è pari a 536"; dato "... non congruo perché non coincidente con il numero dei votanti che corrisponde a 499";
- in relazione al terzo adempimento, previa verifica della perfetta sigillatura della busta 5CS, in relazione alla seconda copia della tabella di scrutinio, il verificatore ha accertato che quest'ultima "... riporta gli stessi dati della tabella contenuta nella busta 4CS-ter, permanendo pertanto la suddetta discrasia";
- che le schede nulle e bianche ammontano, come riportato nei verbali sezionali, a sei schede nulle e ad una scheda bianca;
- in relazione al contenuto della busta 5CS, regolarmente sigillata, sono stati riscontrati 11 gruppi di schede e "All'esito dell'accurato riconteggio delle schede valide, le stesse risultano n. 492, che sommate alle sei schede nulle all'unica scheda bianca corrispondono al numero degli elettori che hanno votato che sono pari a 499".
Ciò posto, il verificatore osservava di aver rinvenuto 243 schede recanti voti validi per la lista n. 2 "Siamo Sambuca" e n. 242 schede recanti voti per la lista n. 1 "Sambuca prima di tutto".
Il verificatore evidenziava che su n. 7 schede "... tutte le parti chiedono che venga verbalizzata una sommaria descrizione e la trasmissione delle stesse al TAR", per la loro valutazione non assegnandole a nessuna delle due liste.
In particolare, trattasi delle seguenti schede:
1) una scheda recante un crocesegno nell'angolo estremo a destra nel riquadro riservato all'espressione del voto per il Sindaco Sario Arbisi;
2) una scheda recante un crocesegno sul simbolo della lista "Sambuca prima di tutto" e al di fuori degli spazi predisposti per l'espressione del voto la scritta "Maggio Margherita";
3) una scheda recante nel riquadro della lista "Sambuca prima di tutto" un crocesegno sotto il riquadro riservato all'espressione del voto per il Sindaco Giuseppe Cacioppo, la scritta a mano "Giuseppe Cacioppo" e un crocesegno nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per il Consiglio comunale accanto al simbolo della stessa lista;
4) una scheda reca la scritta "Cacioppo Giuseppe" nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per il Consiglio comunale accanto al simbolo delta lista "Sambuca prima di tutto" con una sorta di crocesegno tra il cognome e il nome;
5) una scheda presenta un segno sul nome del candidato Sindaco Giuseppe Cacioppo, il crocesegno sul simbolo della lista "Sambuca prima di tutto" e nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per il Consiglio comunale della stessa lista la scritta "Felice Cacioppo";
6) una scheda reca un crocesegno sul nome del candidato Sindaco Arbisi, un crocesegno sul simbolo della lista "Siamo Sambuca" e un crocesegno nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per il Consiglio comunale della stessa lista;
7) una scheda che reca un crocesegno che ricomprende anche il simbolo della lista "Siamo Sambuca" e un crocesegno nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per il Consiglio comunale della stessa lista.
7. In esito alla verificazione i ricorrenti principali con atto depositato il 18 dicembre 2023 proponevano ricorso per motivi aggiunti.
Ad avviso dei ricorrenti, l'esito della verificazione avrebbe comportato comunque il riconoscimento dell'assegnazione alla lista n. 2 del premio di maggioranza, tenuto conto: "a) sia dell'opzione indicata in atti con sub 1 (con assegnazione, nella sezione n. 2, di 246 voti per la lista 1 e 246 voti per la lista 2 atteso che il totale dei voti validi conseguiti da entrambe le liste in tutte le sezioni elettorali rispettivamente a 1842 per la lista n. 1 e 1847 per la lista n. 2, con superamento per quest'ultima della maggioranza del 50% + 1 dei voti validi, pari a 1846); b) sia dell'opzione indicata in atti sub 2 (nel caso in cui nessuna delle sette schede trasmesse dal verificatore, oggetto di osservazioni in sede di verificazione, fosse ritenuta assegnabile alle due liste)".
I ricorrenti, quindi: a) chiedevano il riconoscimento della validità delle tre schede con cui sarebbe stato assegnato un voto alla lista n. 2; b) chiedevano l'annullamento delle restanti 4 schede il cui voto sarebbe stato assegnato alla lista n. 1; concludendo quindi per l'assegnazione, nella sezione elettorale n. 2, di 246 voti alla lista n. 2 e solo 242 voti alla lista n. 1, con quel che ne conseguiva in ordine all'attribuzione alla lista n. 2 del premio di maggioranza con attribuzione alla stessa lista n. 2 di 8 seggi, un seggio al candidato miglior perdente Arbisi e tre seggi alla lista n. 1, con la correzione del risultato elettorale e la proclamazione degli aventi diritto allo scranno del Consiglio comunale; risultato che non sarebbe mutato anche nel caso in cui alla lista n. 1 fossero stati riconosciuti anche i 4 voti qui contestati in esito alla verificazione.
8. I controinteressati presentavano memoria per contraddire alle affermazioni dei ricorrenti chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso principale, di accogliere il ricorso incidentale e confermare il risultato elettorale, insistendo nelle richieste istruttorie già articolate nel ricorso incidentale.
9. Il giudice di prime cure scrutinava previamente il ricorso incidentale dichiarandolo inammissibile perché le autodichiarazioni prodotte dai ricorrenti incidentali devono ritenersi una non consentita forma surrettizia di testimonianza, inidonea a superare la fede privilegiata che assiste invece i verbali delle operazioni elettorali, da cui deriva l'inammissibilità del loro utilizzo. In buona sostanza ritiene il giudice di prime cure che il ricorso incidentale deve essere ritenuto meramente esplorativo.
9.1. Passando al vaglio del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti la sentenza esamina le risultanze documentali relative alla sezione elettorale n. 2, in relazione alla quale è stata disposta la verificazione giusta ordinanza n. 3123/202.
Il T.A.R. reputa ammissibili e fondati il ricorso principale e i motivi aggiunti, nella parte in cui ivi si chiede - in esito alla verificazione - di correggere il dato elettorale, espungendo dal computo dei voti assegnati alla lista n. 1 i 44 voti "fantasma" erroneamente attribuiti nella sezione elettorale n. 2.
Riassuntivamente il T.A.R.:
- ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale (relativo alla sezione elettorale n. 2), con il quale è stata dedotta l'erronea attribuzione alla lista n. 1 di un numero di voti - pari a 44 - superiore a quello effettivamente spettante;
- ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale relativo all'assegnazione di taluni voti nella sezione 6, rilevando che non "sussiste la ritenuta anomalia nel verbale sezionale, emergendo un mero errore materiale opportunamente corretto";
- ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale in quanto non supportato da idonei principi di prova perché le dichiarazioni sostitutive non hanno alcuna valenza probatoria in quanto, nella specie, rappresentano una "non consentita forma surrettizia di testimonianza, inidonea a superare la fede privilegiata che assiste invece i verbali delle operazioni elettorali".
- ha dichiarato inammissibile i motivi aggiunti nella parte in cui gli stessi sono volti a chiedere l'annullamento di quattro schede rinvenute nel corso della verificazione e riferibili alla lista n. 1 "Sambuca prima di tutto", perché in materia di giudizi elettorali sono inammissibili i motivi aggiunti che determinano un integrale ampliamento del thema decidendum;
- ha ritenuto inammissibile e infondata la richiesta contenuta nella memoria depositata dai ricorrenti incidentali il 19 dicembre 2023 e volta a ottenere l'attribuzione al solo candidato Sindaco Arbisi - e non anche alla lista n. 2 - dei voti contenuti in tre (delle sette) schede rinvenute nel corso delle operazioni di verifica e trasmesse dal verificatore.
Con il dispositivo il T.A.R.:
- dispone la correzione degli atti gravati relativamente: i) al dato numerico indicato al punto 16.2 in narrativa, quanto al dato riportato nei verbali sezionali della sezione 2 (paragrafo 38, pagg. 43 e 44), e nelle relative tabelle di scrutinio, nella parte in cui alla lista n. 1 sono state assegnate 290 preferenze in luogo del dato corretto, pari a 246; ii) al dato contenuto al paragrafo 6, pag. 8, del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti di sezione relativo al numero delle preferenze complessive conseguite dalla lista n. 1, pari a 1842 in luogo di quello errato 1886; iii) per quanto di ragione, al verbale di proclamazione degli eletti con assegnazione di n. 4 seggi alla lista n. 1 e n. 8 seggi alla lista n. 2, ivi compreso quello spettante al candidato Sindaco non eletto Sario Arbisi;
- dichiara i ricorrenti, candidati della lista n. 2, eletti alla carica di consigliere comunale in luogo dei controinteressati.
10. Propongono appello i ricorrenti incidentali, in primo grado risultati soccombenti, ritenendo errata la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto il primo motivo del ricorso principale nonché nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dagli odierni appellanti e ha ritenuto di non potersi pronunciare sull'attribuzione delle suddette tre schede rinvenute in esito alle operazioni di verificazione.
I singoli motivi saranno meglio indicati infra.
10.1. Gli originari ricorrenti, vincitori in primo grado, hanno presentato una memoria per resistere all'appello principale e altresì un appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
10.2. Si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Sambuca di Sicilia per chiedere a questo giudice di accogliere l'appello principale.
11. Con ordinanza n. 89 del 2024 il Consiglio ha accolto l'istanza cautelare ritenendo "prevalente, nell'ambito della delibazione tipica della presente fase cautelare, l'opportunità che la causa giunga re adhuc integra alla imminente cognizione di merito".
12. In vista dell'udienza di merito le parti hanno depositato ulteriori memorie per insistere su tutte le proprie richieste.
12.1. Nel corso della pubblica udienza il Collegio, garantendo sul punto il contraddittorio tra le parti, ha esaminato insieme ai loro difensori le sette schede, in formato cartaceo, la cui attribuzione era stata demandata dal verificatore nominato in primo grado al giudizio del T.A.R.
13. In esito alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.
14. L'appello deve essere respinto e, conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile l'appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
15. Il Collegio giudica non fondati i motivi dedotti a sostegno dell'appello proposto dai sig.ri Giuseppe Cacioppo ed Erica Franzone.
16. Con il primo motivo gli appellanti deducono "l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale".
Con il citato motivo si affronta il tema più rilevante della presente diatriba, dovendosi evidenziare che la sentenza di primo grado ha accertato che la proclamazione dell'attuale compagine consiliare del Comune di Sambuca è fondata sulla ingiustificata attribuzione alla lista degli appellanti di 44 voti non rinvenuti dal verificatore nominato in primo grado nella sezione n. 2, circostanza accertata dal primo giudice e, sostanzialmente, non fatta oggetto di specifiche critiche (o dirimenti rilievi) nel contesto motivazionale dell'atto di appello in scrutinio.
Con il ricorso incidentale in primo grado gli odierni appellanti contestavano gli atti delle operazioni elettorali nella parte in cui, per le sezioni nn. 3, 6 e 7, erano stati assegnati alla lista n. 2 "Siamo Sambuca" almeno 23 voti che, invece, avrebbero dovuto essere assegnati alla lista n. 1 "Sambuca prima di tutto".
I voti risultano contenuti in schede recanti un crocesegno di "X" apposto sulla lista n. 1 "Sambuca prima di tutto" collegata al candidato Sindaco Giuseppe Cacioppo, ma con preferenza espressa per candidati al Consiglio comunale appartenenti alla lista n. 2 "Siamo Sambuca ", lista che, tuttavia, non risultava votata, né segnata in alcun modo dall'elettore.
La sentenza in scrutinio dichiara il suddetto ricorso incidentale inammissibile in quanto fondato su dichiarazioni sostitutive rese da rappresentanti di lista, i quali avevano "omesso di richiedere" che di tali irregolarità denunciate fosse dato "atto nei verbali sezionali, che quindi nulla riportano in proposito".
Sostiene parte appellante che l'assenza di verbalizzazioni di contestazioni da parte dei rappresentanti di lista non costituisce una sorta di certificazione della regolarità dell'operato delle sezioni e non preclude la possibilità di provare - a mezzo di dichiarazioni sostitutive - l'esistenza di illegittimità commesse dal seggio con riferimento all'attribuzione dei voti.
17. Ritiene il Collegio che l'assunto di parte appellante non meriti condivisione.
Non è certo infondato, in tesi, l'assunto difensivo secondo cui l'assenza di contestazione nei verbali delle operazioni di scrutinio delle schede da parte dei rappresentanti di lista non depone per l'assoluta regolarità delle stesse.
Alla stessa stregua, il fatto che esistano dichiarazioni sostitutive postume rese da rappresenta[n]ti di lista che contestano la correttezza dell'attribuzione dei voti non costituisce, di per sé, principio di prova della necessità di procedere alla verifica, in sede giudiziaria, dell'esito del voto.
Al Collegio è nota la disputa circa l'idoneità delle dichiarazioni sostitutive a integrare il principio di prova che renda necessario procedere ad un riesame dell'esito, anche parziale, del voto e non vede motivo per discostarsi dalle precedenti pronunce sulla specifica tematica rese da questo Consiglio.
Il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale che ammette il ricorso a fini probatori a dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti di lista anche successivamente alla proclamazione dell'esito della consultazione e pure se questi non abbiano svolto dette contestazioni in sede di spoglio delle schede elettorali, poiché non sarebbe rilevante la ragione per la quale, successivamente allo scrutinio, il dichiarante abbia maturato il convincimento dell'errata condotta valutativa del seggio elettorale.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che le dichiarazioni sostitutive per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell'attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato.
"Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace" (C.d.S., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316, 10.4).
Particolarmente di rilievo è che la dichiarazione sostitutiva consenta di appurar, almeno, le circostanze relative alle concrete modalità con cui si è svolto lo scrutinio dei voti di preferenza (con le eventuali contrastanti opinioni dei componenti del seggio) e con cui il dichiarante ha appreso l'ammontare finale dei voti di preferenza.
18. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in scrutinio, le dichiarazioni sostitutive non hanno un contenuto tale da renderle idonee a integrare l'indispensabile principio di prova ed escludere la portata esplorativa della richiesta avanzata con il ricorso incidentale di primo grado.
19. A tali conclusioni il Collegio perviene a prescindere dall'esame dei verbali delle sezioni 3, 6 e 7 prodotti dal Comune di Sambuca, poiché la dichiarazione sostituiva deve essere, da sola, idonea a provare quanto dichiarato, o quantomeno a costituirne serio e grave indizio.
20. L'intrinseca debolezza della portata probatoria delle dichiarazioni sostitutive prodotte dall'appellante si radica nel fatto che i rappresentanti di lista, sig.ra Gloria Lo Bue (sezione 3) e sig. Antonio Giovinco (sezione 6), hanno "appurato" quanto dagli stessi dichiarato ed il rappresentante di lista, sig. Nicolò Di Giovanna (sezione 7), afferma "di avere riscontrato" quanto si appresta a dichiarare.
20.1. Poiché con le dichiarazioni sostitutive si assume la responsabilità penale circa la veridicità di quanto affermato, le parole che vengono utilizzate dal dichiarante devono essere intese e interpretate nel più limitato e ristretto "significante" rispetto al più ampio "significato" loro astrattamente ascrivibile, per evitare che al dichiarante possa addebitarsi una falsa dichiarazione.
L'utilizzo di termini come "avere appurato" o "avere "riscontrato" non consente di ritenere che il dichiarante abbia affermato (o voluto affermare) di essere stato presente alle operazioni di spoglio dei voti (e dell'attribuzione delle preferenze che ora si contestano) così che il Collegio deve ritenere che dalle stesse dichiarazioni non possa dedursi la certezza della sussistenza della "percezione diretta" dei fatti dichiarati.
In altri termini, il Collegio non ritiene di poter dar seguito a dichiarazioni sostitutive che, in questa sede, si vorrebbero sostenere idonee a integrare, quantomeno, un serio e grave principio di prova, ma che poi, nell'eventuale altra sede in cui il dichiarante sia chiamato a risponderne, potrebbero essere fondatamente svalutate a dichiarazioni de relato, a mere supposizioni o deduzioni non verificabili, così da non poter dar luogo - secondo il doveroso parametro della certezza assoluta che è postulata dal diritto sanzionatorio - a un'effettiva ascrizione di responsabilità per la falsità della dichiarazione sostitutiva: giacché la piena e, soprattutto, inequivoca affermazione del dichiarante di aver direttamente e circostanziatamente percepito l'errore specificamente commesso dal seggio elettorale, con conseguente assunzione di ogni responsabilità in caso di falsità di tale dichiarazione, è la necessaria precondizione perché essa possa integrare quel principio di prova che, in un giudizio elettorale non meramente esplorativo, innesca l'attivazione dei poteri istruttori ufficiosi del giudice.
Poiché, quindi, le dichiarazioni sostitutive in esame non certificano che il dichiarante abbia avuto, con assoluta certezza, contezza immediata e diretta dei fatti ivi narrati, le stesse non possono costituire idoneo principio di prova.
20.2. Del resto dalle citate dichiarazioni non è dato desumere "cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali", come richiede anche l'orientamento meno rigoroso della giurisprudenza amministrativa, non essendo sufficiente indicare l'ipotetica errata attribuzione delle preferenze e il relativo motivo; motivo che peraltro, nella presente fattispecie, è sostanzialmente identico in tutte le autodichiarazioni prodotte (essendo evidente come le c.d. dichiarazioni omnibus vadano ragionevolmente considerate esplorative).
20.2. Ad avviso del Collegio le tre le dichiarazioni in scrutinio risultano generiche e non dettagliate, sicché non consentono l'esatta individuazione, neanche nel numero, delle schede cui fanno riferimento (si rimanda a un generico "almeno 23"), individuazione che avrebbe almeno potuto concorrere a escludere l'intento esplorativo del ricorso incidentale.
20.3. Alla stregua delle presenti considerazioni deve dichiararsi non conducente la rinnovata richiesta di prova testimoniale già avanzata in primo grado: la prova testimoniale (con l'indicato capitolato) non cancellerebbe l'intento esplorativo del ricorso incidentale e perciò non va ammessa.
20.4. Ai fini della presente decisione nemmeno può essere presa in considerazione la circostanza che "l'accoglimento, anche in minima parte, delle censure contenute nel ricorso incidentale sarebbe sufficiente a sterilizzare/paralizzare gli effetti dell'accoglimento del ricorso principale", non incidendo tale evenienza sulle preliminari valutazioni in diritto relativamente alla sua ammissibilità formulate dal Collegio.
21. Con il secondo motivo d'appello si trascrivono le doglianze del ricorso incidentale di primo grado che non devono essere scrutinate, neanche dal giudice di appello, in ragione della decisone di confermare la parte della sentenza appellata che ne dichiara l'inammissibilità.
22. Non è ammissibile, prima ancora che infondato, il terzo motivo di appello.
Con il motivo si deduce "l'erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di primo grado - con riferimento alla sezione n. 2 - ha attribuito alla lista 'Siamo Sambuca' complessivi 246 voti anziché 243 (o, al più 245)".
Il motivo verte sulle sette schede non attribuite ad alcuna delle due liste dal verificatore nominato in primo grado e trasmesse al T.A.R. per la relativa attribuzione.
Ritiene il Collegio che la necessità di esaminare le sette schede in questione non deriva dalla proposizione, dopo la verificazione, di motivi aggiunti (inammissibili), ma unicamente dal fatto che proprio il verificatore ha demandato al giudice l'attribuzione delle citate espressioni di voto.
Lo scrutinio delle schede non porta, come sostenuto condivisibilmente da parte appellata, alla modifica del decisum del primo giudice.
L'appellante incidentale con la memoria depositata in vista dell'udienza di merito ha ribadito che il risultato elettorale, per la decurtazione dei 44 voti di cui si è detto, subisce una modifica sostanziale tale da portare la lista n. 2 "Siamo Sambuca", cui appartengono gli odierni appellati, a conseguire il 50% + 1 dei voti validi di lista e dunque il c.d. "premio di maggioranza" previsto dall'art. 2, comma 5, della l.r. n. 35/1997, con conseguente assegnazione del numero di seggi effettivamente spettanti agli appellati.
Il risultato elettorale, ovvero il conseguimento del 50% + 1 dei voti validi a favore della lista n. 2 "Siamo Sambuca", non muterebbe a seguito di qualsivoglia esito avesse l'esame e l'attribuzione delle schede in contestazione.
L'affermazione è stata dedotta già in primo grado con la simulazione dell'esito delle votazioni del Consiglio comunale a fronte di tutte le possibili decisioni che sul punto il giudice amministrativo potrebbe adottare.
Pertanto, afferma parte appellata, pur nelle ipotesi in cui le osservazioni relative alle tre schede elettorali formulate dall'appellante fossero considerate condivisibili non cambierebbe il contenuto sostanziale della decisione del primo giudice.
Il Collegio ritiene che l'assunto di parte appellata deve essere condiviso e il motivo deve essere dichiarato inammissibile, prima ancora che infondato, poiché l'accoglimento dello stesso non muterebbe la decisione del primo giudice.
Il Collegio specifica, comunque e per mera completezza della presente motivazione, quanto segue.
Esaminate le 7 schede trasmesse dal verificatore di primo grado, il Collegio ritiene che:
- una scheda non deve essere attribuita a nessuna delle due liste in competizione, poiché contiene il voto da ritenere valido solo per il Sindaco che, in assenza di ulteriori indicazioni, non si estende anche alla lista;
- alla lista n. 1 (Sambuca prima di tutto) vanno assegnate le 4 preferenze richieste pervenendosi così a voti 246 (242 ritenute dal verificatore più 4);
- alla lista n. 2 (Siamo Sambuca) vanno assegnate 2 preferenze pervenendosi così a complessivi 245 voti (243 ritenute dal verificatore più 2).
Il risultato complessivo delle due liste arriverebbe così - se il motivo non fosse stato inammissibile, come già detto - complessivamente a 1846 per l'appellata e 1842 per l'appellante.
Il totale dei voti di lista validi (come ricalcolato tenendo conto del voto non ritenuto valido) risulta quindi di 3688 ed il quorum per avere il premio di maggiorana (la metà più 1) è di 1844 più uno e cioè 1845.
Avendo riportato la lista di parte appellata 1846 voti, la stessa ha diritto al premio di maggioranza, dovendosi perciò in ogni caso confermare - in rito, nonché in merito - la decisione del primo giudice.
23. Tanto basta per ritenere infondati i motivi dedotti e respingere l'appello.
24. Respinto l'appello principale, deve dichiararsi improcedibile l'appello incidentale per conseguente carenza di interesse.
25. Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la natura della controversia in decisione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- respinge l'appello principale;
- dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 886/2024.