Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 23 settembre 2024, n. 7716

Presidente: Corradino - Estensore: Bernardini

FATTO

1.1. L'odierna ricorrente aveva presentato, in data 2 dicembre 2015, istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.

1.2. Il Ministero dell'interno, con decreto in data 4 luglio 2019, ha respinto l'istanza alla luce dei precedenti penali del coniuge, ritenuti indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale e considerato, tra l'altro, che il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile e, quindi, duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico.

1.3. Avverso tale determinazione l'interessata ha prodotto ricorso al T.A.R. per il Lazio, che con sentenza [omissis], dopo una lunga disamina sulla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione che impone all'amministrazione procedente di prendere in considerazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l'istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione, ha respinto il gravame tenuto conto della molteplicità di pregiudizi penali a carico del marito della ricorrente.

2.1. Con l'atto d'appello, qui in esame, il ricorrente censura le statuizioni del Giudice di prime cure, eccependo eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. violazione di legge per manifesta insufficienza della motivazione e per difetto di istruttoria e ritenendo:

a) sul provvedimento ministeriale:

- la motivazione assolutamente insufficiente, considerato che il diniego si basa su un precedente penale, risalente nel tempo e antecedente al matrimonio, e di alcune notizie di reato a carico del coniuge, che non hanno avuto alcun seguito in sede penale;

- che non ha dato minimamente conto dell'attuale rilevanza di detti precedenti penali, né della specifica situazione della ricorrente successiva al matrimonio anche, ad esempio, con riferimento all'attività lavorativa svolta e alle fonti di sostentamento del nucleo familiare, né degli elementi sulla base dei quali l'Amministrazione abbia ritenuto che la condotta tenuta in precedenza dal marito influisca sulla attuale integrazione sociale della moglie, nei cui confronti non è mai emerso alcun elemento di demerito;

b) con riferimento alla sentenza: che il T.A.R. ha "travisato completamente i fatti, giustificando l'operato ministeriale sulla base di una motivazione assolutamente insufficiente ed irragionevole alla luce delle chiare indicazioni giurisprudenziali, che hanno ripetutamente evidenziato come l'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana non si traduce nella possibilità di adottare decisioni del tutto immotivate, che prescindono totalmente dalla valutazione globale della personalità del richiedente e del suo grado di inserimento nella comunità nazionale".

2.2. Il Ministero dell'interno si è costituito con mero atto di stile.

3. Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Sezione ha più volte evidenziato, nella giurisprudenza di settore, che l'Amministrazione, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, ma non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, per quanto sanzionati penalmente, senza contestualizzarli all'interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.

3.1. Dalla disamina del provvedimento, invece, appare che l'Amministrazione non ha effettuato una compiuta valutazione in ordine all'effettiva e complessiva integrazione della cittadina straniera nella società nazionale.

3.2. Il Collegio, infatti, ritiene che sarebbe stato necessario considerare la lunga permanenza in Italia dell'istante, la sua documentata stabilità lavorativa e reddituale e la presenza, sul territorio nazionale, di figli, [omissis], circostanze ragionevolmente meritevoli di essere apprezzate.

3.3. In tale ottica, a fronte del rilevato difetto motivazionale, il riferimento al precedente penale e ad altre notizie di reato (non sfociate in provvedimenti giurisdizionali) del coniuge non possono essere utili a fondare il diniego, dovendo essere apprezzati nell'ambito della già espressa più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero.

4. Per le ragioni sopra esposte l'appello deve quindi essere accolto.

5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. V-bis, sent. n. 11063/2023.