Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 24 settembre 2024, n. 7740

Presidente: Caputo - Estensore: De Carlo

FATTO E DIRITTO

1. Il signor Piero A. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla signora Maria Al. per l'annullamento del provvedimento di trasferimento della rivendita n. 5 con annessa ricevitoria lotto IS0088 su richiesta del signor A.

2. In data 27 febbraio 2016 il signor Piero A. aveva presentato domanda di trasferimento "fuori zona" della propria rivendita n. 5 in Venafro di tabacchi lavorati con annessa ricevitoria del lotto dalla via Annunziata Lunga n. 176, fraz. Ceppagna, Comune di Venafro (IS) alla via Gioviano Pontano n. 9 a Venafro.

La signora Maria Al., titolare della licenza n. 3 in Venafro, ha proposto osservazioni, opponendosi al trasferimento ed ha presentato il ricorso dopo l'emanazione del provvedimento autorizzatorio.

3. La sentenza impugnata ha accolto in parte il ricorso dopo aver respinto le censure sulla perizia giurata poiché la distanza tra le due ricevitorie è superiore a quella minima prevista dalla legge, oltre ad altre di natura formale.

L'accoglimento era stato fondato sull'assenza di idonea documentazione che attesta la regolarità urbanistico-edilizia del locale proposto, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale prevista dall'art. 11, comma 3, d.m. 38/2013.

La parte che ha chiesto il trasferimento ha prodotto solamente il certificato di agibilità che attiene unicamente agli aspetti della conformità dell'opera ai profili tecnici e igienico-sanitari, non avendo riguardo ai profili più strettamente urbanistici.

4. L'appello è affidato a due motivi.

4.1. Il primo contesta la ritenuta insufficienza del certificato di agibilità a provare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, d.m. 38/2013 dal momento che il precedente del T.A.R. per la Campania cui si era conformata la sentenza impugnata era stato annullato dal Consiglio di Stato.

4.2. Il secondo motivo sottolinea come l'appellante abbia prodotto la documentazione che gli era stata richiesta dall'ufficio.

Il certificato di agibilità faceva riferimento anche al titolo urbanistico in base al quale l'immobile era stato realizzato ed alla sua destinazione commerciale.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita in giudizio per aderire all'appello proposto presentando appello incidentale per l'erronea applicazione dell'art. 11, comma 3, d.m. 38/2013.

6. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2020 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata alla luce delle caratteristiche proprie del certificato di agibilità che presuppone non soltanto la regolarità igienico-sanitaria dell'immobile, ma anche la sua conformità al titolo edilizio che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione.

7. Sia l'appello principale che quello incidentale a sostegno da parte dell'Amministrazione sono fondati.

Non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell'immobile se vi fosse un'illegittimità sul piano edilizio.

In ogni caso nel certificato di agibilità del 28 aprile 2016, prodotto dall'appellante, si dà atto dell'accatastamento dell'immobile, della conformità alle norme vigenti ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 380/2001, della conformità dell'opera al progetto approvato e persino la conformità degli impianti.

Pertanto l'immobile locato aveva tutte le caratteristiche per consentire l'ingresso dell'attività commerciale dell'appellante come attestato nella parte finale della certificazione.

7. L'appellata signora Maria Al. deve essere condannata a rifondere le spese del doppio grado di giudizio al signor Piero A., ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso.

Condanna la signora Maria Al. a rifondere le spese del doppio grado di giudizio al signor Piero A., ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella misura rispettivamente di euro 4.000 (quattromila) oltre accessori e di euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Molise, sent. n. 217/2020.