Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 26 settembre 2024, n. 7802

Presidente: Saltelli - Estensore: Cocomile

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 1910 dell'11 aprile 2013 il T.A.R. Campania, Sez. VIII, accogliendo il ricorso dei sig.ri Pasquale P. e Stefania R., quali proprietari confinanti, annullava il permesso di costruire n. 52/2012 rilasciato dal Comune di Montesarchio in favore della società Immobiliare Damiano s.r.l. per la realizzazione su un fondo finitimo di un fabbricato plurifamiliare in via Napoli, ricadente in zona "B" del vigente Piano Regolatore Generale (Area di completamento del tessuto edilizio esistente) ed in Zona di Restauro Paesistico Ambientale e di Recupero Urbanistico Edilizio (R.U.A.), assoggettata al Piano Territoriale Paesistico del Taburno (P.T.P.).

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5728 del 2 dicembre 2013 respingeva l'appello, confermando la sentenza di prime cure.

Il Comune di Montesarchio, in asserita esecuzione delle indicate pronunce, con provvedimento n. 12/2014 annullava parzialmente il permesso di costruire n. 52/2012. Tuttavia la società Immobiliare Damiano s.r.l. chiedeva e otteneva per lo stesso immobile il permesso di costruire n. 87/2014, in variante al predetto titolo n. 52/2012, con cui veniva assentita la realizzazione dell'immobile in questione per un'altezza "alla gronda" di 7 metri ed un'altezza complessiva "al colmo" di 12,30, superiore quindi a quella (di 10,50 metri) che con le sentenze in precedenza indicate era stata ritenuta illegittima in quanto eccedente il limite massimo consentito nella fattispecie (pari a 7 metri).

Su nuova iniziativa giudiziale i sig.ri P. e R. ottenevano dal T.A.R. per la Campania, Sez. VIII, l'annullamento anche di tali nuovi provvedimenti, giusta sentenza n. 5466 del 24 novembre 2016: il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 32 del 3 gennaio 2018, respingeva l'appello proposto da Immobiliare Damiano s.r.l.

Con separati ricorsi sempre al T.A.R. per la Campania, poi riuniti, i sig.ri P. e R. chiedevano, per un verso, l'ottemperanza della citata sentenza n. 5466/2016 e, per altro verso, l'annullamento del provvedimento n. 16385 dell'8 giugno 2021 con cui il Comune di Montesarchio aveva disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 in luogo della demolizione; con sentenza n. 5783 del 16 settembre 2022 l'adito Tribunale, Sez. VIII, annullava il citato provvedimento n. 16385 dell'8 giugno 2021, mentre il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 9556 del 6 novembre 2023 respingeva anche il nuovo gravame della società Immobiliare Damiano.

2. Con i ricorsi segnati in epigrafe (r.g. n. 3442/2024 e r.g. n. 3443/2024) rispettivamente la società Di.Ca. Immobiliare s.r.l. e i sig.ri Mario D.M., Gabriele R., Alfonsina V. e Antonella Pe. hanno proposto opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a., chiedendo "l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Consiglio di Stato in S.G., Seconda Sezione, n. 9556/2023, pubblicata il 6 novembre 2023, pronunciata sul ricorso n. R.G. 7967/2022 proposto dalla Immobili Damiano S.r.l. ... la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, n. 5783/2022, e per il conseguenziale annullamento di questa ultima sentenza, con rimessione delle parti dinanzi al TAR Napoli".

Entrambe le parti ricorrenti hanno affidato l'impugnazione straordinaria allo stesso unico motivo, così rubricato: «I - Error in procedendo (violazione dell'art. 24 e dell'art. 113 della Costituzione - violazione degli art. 41 e 49 del codice del processo amministrativo)».

Gli opponenti hanno esposto di aver acquistato dalla società Immobiliare Damiano s.r.l. gli immobili oggetto di causa con atti notarili del 2016 e di essere venuti a conoscenza dell'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dell'ordinanza di demolizione solo con nota PEC del 1° marzo 2024; hanno evidenziato pertanto di essere rimasti del tutto estranei al giudizio concluso con la sentenza del T.A.R. Campania n. 5783/2022 e a quello definito dal Consiglio di Stato con la sentenza di appello n. 9556/2023; hanno sottolineato che tali sentenze sarebbero state rese a contraddittorio non integro, con violazione degli artt. 24 e 113 Cost., oltre che degli artt. 41 e 49 c.p.a., essendo gli stessi litisconsorti necessari pretermessi.

3. Hanno resistito ai gravami i sig.ri Pasquale P. e Stefania R., chiedendone il rigetto.

Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Montesarchio, chiedendo l'accoglimento delle opposizioni.

4. All'udienza pubblica del 17 settembre 2024, dopo la rituale discussione, i due ricorsi sono passati in decisione.

5. Preliminarmente va disposta la riunione delle opposizioni di terzo in epigrafe indicate, nei termini imposti dall'art. 96, comma 1, c.p.a., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (cfr. art. 96, comma 1, c.p.a.: "Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo").

6. I ricorsi in opposizione sono inammissibili.

6.1. Invero gli opponenti vantano una mera posizione derivata dalla società Immobiliare Damiano s.r.l. soccombente nel giudizio di cui alla sentenza opposta n. 9556/2023 e quindi essi possono essere qualificati quali meri successori a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. (disposizione che opera nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.), che subiscono gli effetti del giudicato, ma non sono legittimati ad agire in opposizione ai sensi dell'art. 108, comma 1, c.p.a. anche a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 195/2011, potendo al più agire in opposizione di terzo revocatoria ex art. 108, comma 2, c.p.a. ovvero unicamente in presenza di dolo o collusione a loro danno (ipotesi non ricorrente nella fattispecie per cui è causa).

6.2. Va, altresì, rimarcato che ai fini della repressione degli abusi edilizi è irrilevante la non coincidenza tra il soggetto che ha realizzato l'abuso edilizio e colui che è attualmente proprietario delle opere illegittimamente edificate: sull'ultimo proprietario del bene ricadono evidentemente le conseguenze di tutti gli illeciti edilizi posti in essere sull'immobile.

Il proprietario attuale viene, quindi, direttamente attinto dall'ordinanza di demolizione, anche per abusi commessi dal precedente proprietario, dovendo cooperare al ripristino della legalità violata, salvo il proprio diritto di regresso per i danni subiti, in sede civile, da far valere verso l'autore dell'abuso.

Il nuovo acquirente dell'immobile abusivo, o del sedime su cui è stato realizzato, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo stato l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà (cfr. C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3210).

Nel caso di specie quindi l'intervenuta acquisizione di alcuni cespiti dell'intero compendio abusivo, non consente la configurazione in capo agli odierni opponenti DI.CA. Immobiliare s.r.l., Mario D.M., Gabriele R., Alfonsina V. e Antonella Pe. della veste di controinteressato pretermesso.

La posizione degli odierni opponenti è semmai quella del danneggiato in sede contrattuale dal proprio venditore che quindi potrà rivolgersi alla Immobiliare Damiano s.r.l. in sede civile.

Secondo C.d.S., Sez. III, 3 agosto 2023, n. 7517, C.d.S., Sez. IV, 17 agosto 2023, n. 7798, e C.d.S., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560, la legittimazione a proporre opposizione quale terzo pretermesso non va riconosciuta a coloro la cui situazione giuridica sia collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella di altri soggetti parti in causa; allo stesso modo va esclusa la legittimazione ad agire dei soggetti interessati solo di riflesso: rispetto a tali categorie difetta, infatti, il requisito dell'autonomia della posizione soggettiva.

7. In conclusione, i ricorsi in opposizione riuniti devono essere dichiarati inammissibili.

8. In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi in opposizione r.g. n. 3442/2024 e r.g. n. 3443/2024, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto C.d.S., sez. II, sent. n. 9556/2023.