Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 20 settembre 2024, n. 1020

Presidente ed Estensore: Cacciari

FATTO E DIRITTO

1. Nel mese di giugno dell'anno 2024 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi politici comunali in Prato, cui ha partecipato l'odierno ricorrente in qualità di candidato alla carica di consigliere comunale nella lista n. 5 - "Partito Democratico". Si tratta di una delle sei liste collegate alla candidata sindaca Ilaria Bugetti, risultata vittoriosa all'esito della tornata elettorale; le altre sei liste sono: n. 1, "Sinistra unita Prato con Bugetti"; n. 2, "Movimento 5 Stelle"; n. 3, "+Europa"; n. 4, "La Forza del Noi"; n. 5, "Partito Democratico" (cui ha aderito l'odierno ricorrente); n. 6, "Questa è Prato".

Con il presente gravame il ricorrente rappresenta che lista n. 5 ha contribuito al risultato elettorale conseguito dalla neo Sindaca Ilaria Bugetti (in termini di apporto di voti) con il quoziente del 33,03%, così accedendo a 15 dei 20 seggi complessivi ottenuti dalla coalizione, in applicazione delle regole di calcolo di cui all'art. 73, commi 8, 9 e 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel "verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale" relativo alla sezione n. 116, con riferimento alla lista n. 5 si legge che, su un totale di n. 121 "voti di preferenza validi" tra i "candidati alla carica di consigliere comunale", Maurizio Calussi ha conseguito 38 voti di preferenza validi mentre il candidato Stefano Nesi non ha conseguito alcun voto di preferenza. Gli stessi 38 voti di preferenza, espressi a favore di Maurizio Calussi nell'ambito della "lista 5: Partito Democratico" sono stati riportati nella «Comunicazione n. 12 - "Scrutinio Comunali - Liste Preferenze"» trasmessa dal presidente della sezione n. 116 all'Ufficio centrale presso il Tribunale di Prato.

All'esito dello scrutinio, i "risultati ufficiosi" (estratti dal sito istituzionale comunale) relativi alle preferenze ai candidati della lista 5 contemplavano l'assegnazione a Maurizio Calussi di 375 voti e a Stefano Nesi di 366 voti. Invece, i "risultati ufficiali" delle preferenze ai candidati della lista 5, pubblicati il 13 giugno 2024 all'esito dell'attività dell'Ufficio elettorale centrale, contemplano l'assegnazione a Maurizio Calussi (candidato n. 8) di n. 338 voti complessivi, ossia 37 voti in meno rispetto a quelli rappresentati nei "risultati ufficiosi" e a Stefano Nesi (candidato n. 23) di 372 voti complessivi, cioè 6 in più rispetto a quelli rappresentati nei "risultati ufficiosi".

Con riferimento alla sezione n. 116, quindi, secondo il verbale del relativo Ufficio di sezione il ricorrente Maurizio Calussi avrebbe ricevuto 38 preferenze e Stefano Nesi nessuna preferenza, mentre secondo il prospetto delle preferenze (mod. n. 58/COM) allegato al verbale dell'Ufficio centrale il primo avrebbe ricevuto solo 2 preferenze e il secondo 3 preferenze. Per effetto di quanto sopra la cifra individuale di voti di Stefano Nesi - calcolata ai sensi dell'art. 73, comma 6, d.lgs. n. 267/2000 - supera di 34 voti quella di Maurizio Calussi, che quindi lo segue immediatamente nella graduatoria dei candidati a Consigliere Comunale della lista n. 5.

Un'istanza trasmessa alla Prefettura ed all'Ufficio centrale elettorale il 19 giugno 2024 per la rettifica del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale non è stata accolta, "ostandovi la natura dell'Ufficio elettorale centrale che, in quanto organo temporaneo, è venuto meno con il completamento delle operazioni, la mattina di mercoledì 13 giugno u.s., e non può, quindi, nuovamente costituirsi per rettificare il verbale delle operazioni. Eventuali richieste in tal senso, pertanto, non potranno che essere formulate alla competente autorità giudiziaria".

All'esito delle elezioni, i primi quattro candidati non eletti della lista n. 5 sarebbero Bacci Derio con voti 416 e cifra individuale di 26.576; Tassi Paola con voti 381 e cifra individuale di 26.721; Nesi Stefano con voti 372 e cifra individuale di 26.712 e infine Calussi Maurizio con voti 338 e cifra individuale di 26.678.

2. La neoeletta Sindaca ha nominato come componenti della Giunta comunale i primi tre candidati consiglieri con il maggior numero di voti di preferenza conseguiti nell'ambito della lista n. 5 i quali, in applicazione della norma di cui all'art. 64, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000, sono cessati dalla carica di consigliere e a loro sono quindi subentrati i primi tre non eletti Derio Bacci, Stefano Nesi e Paola Tassi. Espone il ricorrente che a seguito della nomina dei sopracitati nella carica di assessore egli è divenuto il primo dei candidati consiglieri non eletti nella lista n. 5 e laddove numero delle preferenze espresse a suo favore dovesse superare quelle del Nesi, rientrerebbe in posizione utile per essere nominato consigliere comunale in sostituzione di quest'ultimo. Contesta quindi il conteggio finale dell'Ufficio centrale relativo ai voti di preferenza ottenuti nella sezione n. 116: i propri in quanto sottostimati di 36 voti rispetto a quelli risultanti dal verbale dell'Ufficio della sezione n. 116, e quelli conseguiti da Stefano Nesi, odierno controinteressato, in quanto sovrastimate di 3 voti rispetto a quelli risultanti dal verbale dell'Ufficio della sezione n. 116.

Lamenta, con unico e articolato motivo di ricorso, che in base all'art. 72 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, l'Ufficio centrale elettorale non può modificare i voti risultanti dalle operazioni di scrutinio compiute dalle singole sezioni ma solo "riassumerne" l'esito. In violazione di tale disposizione il prospetto allegato al verbale dell'Ufficio centrale, mod. n. 58/COM oggi impugnato, non ha recepito ma, anzi, ha modificato i risultati dello scrutinio dei voti realizzato dall'Ufficio sezionale n. 116 riportando, per la sezione n. 116, due sole preferenze per egli ricorrente e tre preferenze a favore di Stefano Nesi. Il verbale dell'Ufficio centrale riporta quindi quali numeri complessivi di voti di preferenza, riproducendo le cifre del mod. n. 58/COM, per Maurizio Calussi 338 preferenze e per Nesi Stefano 372 preferenze, e quale "cifra individuale" di ciascun candidato ai fini della "graduatoria dei candidati alla carica di consigliere comunale in seno a ciascuna lista in base alla cifra individuale riportata da ciascuno di essi", riporta per Nesi Stefano la cifra di 26.712 posizionandolo al n. 18 e per Calussi Maurizio la cifra di 26.678, posizionandolo al n. 19. La predetta violazione si sarebbe riverberata sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2024 che ha convalidato i risultati elettorali.

Il ricorrente conclusivamente rivendica di dover essere assegnatario di 376 voti di preferenza mentre il controinteressato Stefano Nesi dovrebbe vedersi assegnati 369 voti di preferenza. Chiede quindi, in via principale, che venga effettuata da parte di questo Tribunale la correzione diretta dei risultati delle operazioni elettorali, previo annullamento dell'atto di proclamazione e, in parte qua, dell'impugnato verbale dell'Ufficio centrale attribuendo ad esso ricorrente 36 voti di preferenza in aggiunta ai n. 338 voti risultanti dal verbale dell'Ufficio centrale, e così per un totale di 374 voti, e sottraendo al controinteressato Stefano Nesi 3 voti di preferenza con ricalcolo del totale delle sue preferenze in 369 voti. Impugna anche il diniego di rettifica dei risultati elettorali per illegittimità derivata.

In via subordinata chiede che venga disposto un nuovo conteggio delle schede elettorali relativamente alla sezione 116 ed eventualmente ordinata una verificazione delle operazioni di scrutinio ivi compiute.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'U.T.G. - Prefettura di Prato eccependo difetto di legittimazione passiva.

All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento all'U.T.G. - Prefettura di Prato, poiché unica parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale è l'ente locale interessato che si appropria del risultato della competizione elettorale e nel quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti (C.d.S., V, 23 settembre 2015, n. 4442; T.A.R. Campania, Napoli, II, 10 gennaio 2018, n. 159; T.AR. Lombardia, Milano, III, 23 settembre 2022, n. 2047).

Nel merito [il] ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'art. 72 del d.P.R. n. 570/1960 recita al primo comma che "Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati". L'Ufficio centrale ha quindi il compito di prendere atto e riassumere i voti espressi dal corpo elettorale nelle singole sezioni compiendo le relative operazioni matematiche ma non può modificare i risultati sezionali, come correttamente il ricorrente pretende. Ai fini del decidere occorre quindi basarsi sui risultati elettorali come evincibili dai verbali delle sezioni. Orbene il ricorrente, dal modello n. 58/COM (doc. 7 ricorrente), risulta avere ottenuto solo 2 voti di preferenza nella sezione 116 ma il verbale mod. n. 19/COM della sezione 116 (docc. 3 e 3-bis del ricorrente) riporta 38 voti di preferenza a suo favore. Le preferenze del ricorrente effettivamente sono sottostimate per 36 voti.

Il Nesi dal modello n. 58/COM risulta avere ottenuto 3 preferenze nella sezione 116, mentre a verbale mod. n. 19/COM della sezione 116 non risulta espressa alcuna preferenza a suo favore.

I risultati devono quindi essere corretti come segue:

- Maurizio Calussi n. voti di preferenza (338 + 36) n. 374, cifra individuale 26.678 + 36 = 26.714;

- Stefano Nesi n. voti di preferenza (372 - 3) n. 369, cifra individuale 26.712 - 3 = 26.709.

In accoglimento del ricorso devono essere annullati in parte qua gli atti impugnati e sostituito il candidato Maurizio Calussi al candidato Stefano Nesi. Vengono assorbite le censure relative al diniego di rettifica dei risultati elettorali, che non rivestono interesse per il ricorrente stante l'esito del giudizio.

Le spese processuali vengono compensate integralmente tra le parti in ragione della peculiarità del caso.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, estromette l'U.T.G. - Prefettura di Prato dal giudizio e lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione. Per l'effetto, corregge il risultato elettorale sostituendo il candidato Maurizio Calussi al candidato Stefano Nesi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.