Corte di giustizia dell'Unione Europea
Seconda Sezione
Sentenza 4 ottobre 2024

«Rinvio pregiudiziale - Mercato interno - Concorrenza - Regolamentazione istituita da una associazione sportiva internazionale ed attuata da essa con il concorso dei suoi membri - Calcio professionistico - Enti di diritto privato dotati di poteri di regolamentazione, di controllo e sanzionatori - Regolamentazione sullo status e sui trasferimenti dei giocatori - Norme riguardanti i contratti di lavoro stipulati tra i club e i giocatori - Risoluzione anticipata di un contratto di lavoro da parte del giocatore - Indennità imposta al giocatore - Responsabilità in solido del nuovo club - Sanzioni - Divieto di rilasciare il certificato internazionale di trasferimento del giocatore e di tesserarlo finché è pendente una controversia connessa alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro - Divieto di tesserare altri giocatori - Articolo 45 TFUE - Ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori - Giustificazione - Articolo 101 TFUE - Decisione di un'associazione di imprese avente per oggetto di impedire o di restringere la concorrenza - Mercato del lavoro - Reclutamento dei giocatori da parte dei club - Mercato delle competizioni di calcio tra club - Partecipazione dei club e dei giocatori alle competizioni sportive - Restrizione della concorrenza per oggetto - Esenzione».

Nella causa C-650/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour d'appel de Mons (Belgio), con decisione del 19 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre 2022, nel procedimento Fédération internationale de football association (FIFA) contro BZ, con l'intervento di: Union royale belge des sociétés de football association ASBL (Urbsfa) Sporting du Pays de Charleroi SA, Fédération internationale des footballeurs professionnels, Fédération internationale des footballeurs professionnels - Division Europe, Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP).

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE.

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Fédération internationale de football association (FIFA) e BZ in merito ad una domanda di quest'ultimo diretta al risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa del comportamento illecito della FIFA e dell'Union royale belge des sociétés de football association ASBL (Urbsfa).

I. Contesto normativo

A. Lo statuto della FIFA

3. La FIFA è un'associazione di diritto privato con sede in Svizzera. In base all'articolo 2 del suo statuto, nella versione del settembre 2020, essa si propone, segnatamente, di «redigere regole e provvedimenti disciplinanti il giuoco del calcio e le questioni ad esso afferenti facendo in modo che vengano rispettate» e di «controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure necessarie o opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del giuoco».

4. Conformemente agli articoli 11 e 14 dello statuto della FIFA, ogni «federazione responsabile dell'organizzazione e del controllo del giuoco del calcio» in un determinato paese può divenire membro della FIFA a condizione, segnatamente, di essere già membro di una delle sei confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA e indicate nell'articolo 22 di detto statuto, nel cui novero figura l'Union des associations européennes de football (Unione delle federazioni calcistiche europee) (UEFA), e di impegnarsi preventivamente a conformarsi allo statuto, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni della FIFA, nonché a quelli della confederazione continentale di cui detta federazione è già membro. In pratica, più di 200 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della FIFA. In forza degli articoli 14 e 15 dello statuto della FIFA, in tale veste esse sono tenute, tra l'altro, a provvedere affinché i propri membri rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA, e a garantire che tutti i soggetti operanti nel mondo del calcio, segnatamente le leghe professionistiche, i club e i giocatori, li rispettino.

5. Tra i membri della FIFA e dell'UEFA figura l'Urbsfa, che ha la propria sede in Belgio e il cui oggetto sociale consiste, in particolare, nel provvedere all'organizzazione e alla promozione del calcio in detto Stato membro. In forza del suo statuto, tale associazione si impegna a conformarsi a quest'ultimo, ai regolamenti e alle decisioni della FIFA e dell'UEFA, nonché a farli rispettare dai suoi membri, «fatti salvi i principi generali del diritto, le norme di ordine pubblico nonché le legislazioni imperative nazionali, regionali e comunitarie in materia».

B. La regolamentazione della FIFA sullo status e sui trasferimenti dei giocatori

6. Il 22 marzo 2014 la FIFA ha adottato il «Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei giocatori» (in prosieguo: il «RSTG»), entrato in vigore il 1º agosto dello stesso anno in sostituzione di un regolamento precedente avente il medesimo oggetto.

7. La parte introduttiva del RSTG, intitolata «Definizioni», contiene il seguente passaggio:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i seguenti termini sono definiti come segue:

1. Associazione precedente: l'associazione cui è affiliato il club di provenienza.

2. Club di provenienza: il club che il giocatore sta lasciando.

3. Nuova associazione: l'associazione cui è affiliato il nuovo club.

4. Nuovo club: il club di cui il giocatore entra a far parte.

(...)

6. Calcio organizzato: il calcio organizzato sotto l'egida della FIFA, delle confederazioni e delle associazioni, o da esse autorizzato.

7. Periodo protetto: periodo di tre stagioni complete o di tre anni - a seconda di quale dei due si verifichi per primo - dopo l'entrata in vigore di un contratto, se il contratto in questione è stato stipulato prima del ventottesimo compleanno del giocatore professionista, o periodo di due stagioni complete o di due anni - a seconda di quale dei due si verifichi per primo - dopo l'entrata in vigore di un contratto, se il contratto in questione è stato stipulato dopo il ventottesimo compleanno del giocatore professionista.

(...)

9. Stagione: periodo che inizia con la prima partita ufficiale del campionato nazionale e termina con l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale.

(...)».

8. L'articolo 1 del RSTG, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce norme universali e vincolanti riguardanti lo status dei giocatori e i requisiti che devono presentare per poter partecipare al calcio organizzato, nonché il loro trasferimento tra club appartenenti ad associazioni diverse».

9. L'articolo 2 del RSTG, intitolato «Status del giocatore: giocatori dilettanti e giocatori professionisti», è redatto come segue:

«1. I calciatori che partecipano al calcio organizzato sono dilettanti o professionisti.

2. Si considera giocatore professionista ogni giocatore che abbia un contratto scritto con una società e che percepisca, per la sua attività calcistica, una remunerazione superiore all'importo delle spese effettive sostenute. Tutti gli altri attori sono considerati dilettanti».

10. L'articolo 5 del RSTG intitolato «Tesseramento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Un giocatore deve essere tesserato presso un'associazione per giocare con un club sia come professionista che come dilettante, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2. Solo i giocatori tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato. Il tesseramento di un giocatore implica il suo consenso a conformarsi allo statuto e alla regolamentazione della FIFA, delle confederazioni e delle associazioni».

11. L'articolo 6 del RSTG, intitolato «Periodi di tesseramento», dispone, al paragrafo 1, prima frase, che «[u]n giocatore può essere registrato soltanto nel corso di uno dei due periodi di tesseramento annuali fissati a tal fine dall'associazione interessata».

12. Il RSTG comprende inoltre, in particolare, norme relative ai contratti di lavoro stipulati tra un giocatore e un club nonché norme relative ai trasferimenti di giocatori.

1. Le norme relative ai contratti di lavoro

13. Ai sensi dell'articolo 13 del RSTG, intitolato «Osservanza dei contratti»:

«Un contratto tra un giocatore professionista e un club può avere fine solo alla scadenza o di comune accordo».

14. Ai sensi dell'articolo 14 del RSTG, intitolato «Risoluzione del contratto per giusta causa»:

«In presenza di una giusta causa, un contratto può essere risolto da una delle parti senza che ciò comporti alcuna conseguenza (né il pagamento di un'indennità né sanzioni sportive)».

15. Ai sensi dell'articolo 16 del RSTG, intitolato «Divieto di risoluzione del contratto durante la stagione»:

«Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una stagione».

16. L'articolo 17 del RSTG, intitolato «Conseguenze di una risoluzione del contratto senza giusta causa», prevede quanto segue:

«In caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa, si applicano le seguenti disposizioni:

1. La parte inadempiente è tenuta, in ogni caso, a corrispondere un'indennità. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto deve essere calcolata tenendo conto della normativa vigente nel paese interessato, delle specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tra questi criteri rientrano, in particolare, la remunerazione e gli altri benefici dovuti al giocatore in forza del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino a un massimo di cinque anni, gli eventuali costi e oneri sostenuti o versati dal precedente club (tenuto conto dell'ammortamento nel corso della durata del contratto) se la risoluzione interviene durante un periodo protetto.

2. Il diritto a tale indennità non può essere ceduto a terzi. Il giocatore professionista che sia tenuto a corrispondere un'indennità ne risponde in solido con il nuovo club. L'importo può essere stabilito nel contratto o concordato tra le parti.

(...)

4. Oltre all'obbligo di versare un'indennità, sanzioni sportive sono irrogate nei confronti di qualsiasi club riconosciuto responsabile della risoluzione del contratto o di aver indotto il giocatore a risolvere il contratto durante il periodo protetto. Si presume, sino a prova contraria, che il club che stipula un contratto con un giocatore professionista che ha risolto il proprio contratto senza giusta causa lo abbia indotto a tale risoluzione. La sanzione comporta per il club il divieto di tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi. Il club potrà tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento e previa completa espiazione della sanzione sportiva. In particolare, il club non potrà avvalersi della deroga e delle misure provvisorie di cui [al] presente regolamento al fine di tesserare i calciatori anteriormente a tale periodo».

17. L'articolo 22 del RSTG, intitolato «Competenza della FIFA», così recita:

«Fatto salvo il diritto di ogni giocatore o società di chiedere il risarcimento dinanzi ad un tribunale civile per controversie in materia di lavoro, la competenza della FIFA si estende:

a) alle controversie tra club e giocatori relative al mantenimento della stabilità contrattuale (articoli 13-18) qualora sia stato richiesto un [certificato internazionale di trasferimento (CIT)] e vi sia un reclamo di una parte in relazione a tale domanda di CIT, in particolare in merito alla sua emissione, a sanzioni sportive o a indennità per risoluzione del contratto;

(...)».

18. L'articolo 24 del RSTG, intitolato «Camera di risoluzione delle controversie», al paragrafo 1 così dispone:

«La Camera di risoluzione delle controversie (CRC) ha il potere di dirimere qualsiasi controversia di cui all'[articolo 22, lettere a), b) ed e),] ad eccezione delle controversie relative all'emissione di un CIT».

2. La disciplina dei trasferimenti

19. L'articolo 9 del RSTG, rubricato «Certificato internazionale di trasferimento», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«I giocatori tesserati con un'associazione possono essere tesserati presso una nuova associazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto un [CIT] emesso dalla prima. Il CIT è rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a condizioni né a limiti temporali. Sono nulle le disposizioni contrarie. L'associazione che rilascia il CIT è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all'emissione del CIT è descritta all'articolo 8 dell'allegato 3 (...) del presente regolamento».

20. L'allegato 3 del RSTG, intitolato «Sistema di regolazione dei trasferimenti», contiene in particolare l'articolo 8, dedicato al «Procedimento amministrativo per il trasferimento di giocatori professionisti tra associazioni», il quale dispone quanto segue:

«8.1 Principi

1. Ogni giocatore professionista tesserato presso un club affiliato ad un'associazione può essere tesserato presso un club affiliato ad un'altra associazione solo dopo che sia stato rilasciato un CIT dalla precedente associazione e che la nuova associazione abbia confermato di aver ricevuto detto CIT. (...)

(...)

8.2 Creazione di un CIT per un giocatore professionista

(...)

3. Una volta ricevuta la domanda di CIT, l'ex associazione deve chiedere al club di provenienza e al giocatore professionista di precisare se il contratto sia giunto a scadenza, se sia stato risolto prematuramente di comune accordo o se tra le due parti sia pendente una controversia contrattuale.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CIT, l'associazione precedente deve (...):

a) rilasciare il CIT a favore della nuova associazione e inserire la data di disiscrizione del giocatore; oppure

b) respingere la richiesta di CIT e indicare (...) il motivo del diniego, che può consistere nel fatto che il contratto tra il giocatore professionista e la società di provenienza non è giunto a scadenza o nella mancanza di un mutuo accordo in merito alla risoluzione anticipata del contratto.

(...)

7. L'associazione precedente non emette il CIT se tra il club di provenienza e il giocatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all'articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato (...). In tal caso, su richiesta della nuova associazione, la FIFA può adottare misure provvisorie in circostanze eccezionali (...) Inoltre, il giocatore professionista, il club di provenienza e/o il nuovo club possono intentare un'azione dinanzi alla FIFA in conformità con [l'articolo] 22. La FIFA deciderà quindi sul rilascio del CIT e su eventuali sanzioni sportive entro sessanta giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CIT. Il rilascio del CIT non pregiudica il diritto all'indennità per risoluzione del contratto».

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

21. BZ è un ex calciatore professionista residente in Parigi (Francia).

22. Il 20 agosto 2013 egli ha firmato un contratto quadriennale di lavoro con il Futbolny Klub Lokomotiv, noto anche come Lokomotiv Mosca, un club di calcio professionistico con sede in Russia.

23. Il 22 agosto 2014 il Lokomotiv Mosca ha risolto tale contratto per motivi che, a suo avviso, erano legati alla condotta di BZ. Il 15 settembre 2014 tale club ha adito la CRC, sulla base dell'articolo 22, lettera a) e dell'articolo 24 del RSTG, con una domanda diretta a far condannare BZ alla corresponsione di un'indennità di 20 milioni di euro, asserendo l'esistenza di una «risoluzione del contratto senza giusta causa» ai sensi dell'articolo 17 del RSTG. Successivamente, BZ ha presentato presso la CRC una domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento, da parte del Lokomotiv Mosca, degli arretrati salariali nonché di un'indennità pari all'importo della remunerazione che gli sarebbe spettata in base a detto contratto qualora quest'ultimo fosse decorso fino alla sua scadenza.

24. BZ spiega di essersi poi messo alla ricerca di un nuovo club di calcio professionistico interessato a tesserarlo. Egli precisa che, nel corso di tale ricerca, ha dovuto fare fronte alle difficoltà ingenerate dal rischio, gravante in capo a qualsiasi club che potesse ingaggiarlo, di ritrovarsi tenuto in solido al pagamento dell'indennità che egli potrebbe essere obbligato a versare al Lokomotiv Mosca, in forza dell'articolo 17 del RSTG.

25. Con lettera del 19 febbraio 2015 lo Sporting du Pays de Charleroi SA, che è un club di calcio professionistica stabilito in Belgio, ha proposto a BZ di ingaggiarlo, fissando però due condizioni sospensive di carattere cumulativo consistenti, la prima, nel fatto che quest'ultimo fosse tesserato ed in possesso dei requisiti per partecipare regolarmente, nella prima squadra del club, a qualsiasi competizione organizzata dalla FIFA, dall'UEFA e dall'Urbsfa per la quale fosse stato selezionato e, la seconda, nel fatto che detto club ottenesse la conferma scritta e incondizionata che non avrebbe potuto essere considerato debitore solidale di una qualsivoglia indennità cui BZ dovesse essere, se del caso, condannato a favore del Lokomotiv Mosca.

26. Con lettera del 20 febbraio 2015, BZ si è rivolto alla FIFA e all'Urbsfa al fine di ottenere l'assicurazione, da un lato, che avrebbe potuto essere tesserato e che avrebbe potuto entrare in possesso dei requisiti per giocare in seno alla prima squadra dello Sporting du Pays de Charleroi e, dall'altro, che l'articolo 17 del RSTG non sarebbe stato applicato a tale club. La FIFA gli ha risposto che le disposizioni del RSTG possono essere applicate unicamente dal suo organo decisionale competente. Da parte sua, l'Urbsfa gli ha risposto che, conformemente alle regole stabilite dalla FIFA, il suo tesseramento non era possibile finché un CIT non fosse stato emesso dal Lokomotiv Mosca.

27. Con decisione del 18 maggio 2015, la CRC, in primo luogo, ha accolto parzialmente la richiesta del Lokomotiv Mosca e ha condannato BZ a versargli un'indennità di 10,5 milioni di euro. In secondo luogo, essa ha rigettato la domanda riconvenzionale di BZ. In terzo luogo la CRC ha dichiarato che l'articolo 17, paragrafo 2) del RSTG non sarebbe stato applicato a BZ in futuro.

28. Investito di un ricorso da parte di BZ, il Tribunal arbitral du sport (Tribunale arbitrale dello sport; in prosieguo: il «TAS»), organo avente sede in Losanna (Svizzera), ha confermato tale decisione il 27 maggio 2016.

29. Il 24 luglio 2015 BZ è stato ingaggiato da un altro club di calcio professionistico, con sede in Francia.

30. Il 9 dicembre 2015 BZ ha adito il tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Tribunale del commercio dell'Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) per ottenere la condanna della FIFA e dell'Urbsfa a versargli un'indennità di 6 milioni di euro a titolo di risarcimento del danno che riteneva di aver subito a causa del comportamento illecito di tali due associazioni.

31. Con sentenza del 19 gennaio 2017, detto organo giurisdizionale si è dichiarato competente a trattare la domanda di BZ e l'ha dichiarata prima facie fondata. Esso ha condannato in solido la FIFA e l'Urbsfa al pagamento di una somma provvisionale a BZ sospendendo, per il resto, il procedimento per consentire alle parti di definire la questione della determinazione dell'importo del danno subìto da BZ in Belgio a causa del comportamento illecito di queste due associazioni.

32. La FIFA ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons, Belgio), giudice del rinvio. Essa chiede essenzialmente a tale giudice, in via principale, di dichiararsi incompetente a trattare la domanda di BZ per il motivo che quest'ultima rientra nella competenza esclusiva del TAS o, quantomeno, che tale domanda non rientra nella competenza internazionale dei giudici belgi. In subordine, la FIFA chiede al giudice del rinvio di dichiarare detta domanda irricevibile o, in via sussidiaria, infondata.

33. L'Urbsfa, che è stata chiamata in causa, presenta conclusioni analoghe.

34. Lo Sporting du Pays de Charleroi, che ha presentato un'istanza di intervento volontario dinanzi al giudice del rinvio, sostiene le conclusioni della FIFA e dell'Urbsfa.

35. Dal canto suo, BZ, che ha proposto appello incidentale, chiede essenzialmente che il giudice del rinvio, da un lato, dichiari che l'articolo 17 del RSTG, l'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e l'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento violano gli articoli 45 e 101 TFUE e, dall'altro, condanni in solido la FIFA e l'Urbsfa a risarcire il danno da egli subito a causa dell'esistenza e dell'attuazione di tali norme.

36. Nella sua decisione di rinvio, la cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons), dopo aver dichiarato ricevibili sia l'appello della FIFA sia l'istanza di intervento volontario dello Sporting du Pays de Charleroi, considera, in primo luogo, che il tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Tribunale del commercio dell'Hainaut, divisione di Charleroi), si è giustamente dichiarato competente a pronunciarsi sulla domanda di BZ nella parte relativa al risarcimento del danno subìto da quest'ultimo in Belgio.

37. A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene, anzitutto, che tale domanda non possa essere considerata come rientrante nella competenza esclusiva del TAS in forza di una convenzione di arbitrato che soddisfi le condizioni di validità richieste dal diritto belga, tenuto conto del carattere generale, indifferenziato e impreciso delle disposizioni dello statuto della FIFA alle quali tale associazione fa riferimento al fine di dimostrare l'esistenza di una siffatta convenzione nel caso di specie.

38. Inoltre, il giudice a quo reputa che la detta domanda rientrava effettivamente nella competenza internazionale dell'organo giurisdizionale di primo grado per quanto riguarda sia l'Urbsfa sia la FIFA. Infatti, per quanto riguarda l'Urbsfa, tale competenza sarebbe accertata, poiché la sede di tale associazione è stabilita in Belgio e BZ invoca l'esistenza di un danno verificatosi a Charleroi, luogo in cui egli non ha potuto esercitare la sua attività di calciatore professionista nonostante la proposta di ingaggio rivoltagli dallo Sporting du Pays de Charleroi. Parimenti, per quanto riguarda la FIFA, una siffatta competenza sarebbe dimostrata, nonostante il fatto che la sede di tale associazione sia stabilita in Svizzera, poiché BZ fa valere la responsabilità da illecito civile doloso o colposo di quest'ultima, l'evento dannoso che egli invoca si è concretizzato a Charleroi (Belgio) ed esiste un nesso di collegamento particolarmente stretto tra, da un lato, la controversia che vede opposte le parti a tale riguardo e, dall'altro, detto organo giurisdizionale. Ciò premesso, la scelta di BZ di adire il tribunal de commerce du Hainaut (division de Charleroi) (Tribunale del commercio dell'Hainaut, divisione di Charleroi) produrrebbe la conseguenza che la competenza di tale tribunale si limita al danno che l'interessato ha potuto subire in Belgio.

39. Infine, il giudice del rinvio ritiene che la FIFA e l'Urbsfa non possano legittimamente sostenere l'esistenza di una «frode alla competenza», relativa alla circostanza che BZ avrebbe artificiosamente creato un contenzioso in Belgio ottenendo, mediante manovre fraudolente, una proposta di ingaggio fittizia da parte dello Sporting du Pays de Charleroi. A tal riguardo, esso considera che sia dimostrato, in primo luogo, che BZ si è attivato presso diversi club stabiliti in vari Stati membri dell'Unione per farsi ingaggiare, club i quali, secondo la stampa, avevano manifestato un interesse nei suoi confronti; in secondo luogo, che lo Sporting du Pays de Charleroi ha assunto l'iniziativa unilaterale di proporgli di ingaggiarlo; in terzo luogo, che BZ ha immediatamente proceduto a compiere gli atti necessari per assicurarsi del rispetto delle condizioni sospensive stipulate in tale proposta e, in quarto luogo, che non era irragionevole per quest'ultimo cercare di dare seguito a una siffatta proposta, che era l'unica di cui disponeva allora per poter proseguire la sua carriera professionale nonostante la controversia che lo opponeva al Lokomotiv Mosca nonché per limitare il danno derivante dall'interruzione della sua attività economica da diversi mesi.

40. In secondo luogo, la cour d'appel de Mons ritiene che la domanda di BZ sia ricevibile, in quanto quest'ultimo ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata il proprio interesse ad agire, in qualità di titolare di un diritto soggettivo che ritenga di aver subito un danno a causa del comportamento illecito della FIFA e dell'Urbsfa.

41. In terzo e ultimo luogo, il giudice del rinvio spiega che la controversia principale richiede di chiarire se il danno che BZ ritiene di aver subito, essendogli stato impedito di esercitare la sua attività di calciatore professionista durante la stagione 2014/2015, trovi la sua origine in un comportamento illecito della FIFA e dell'Urbsfa, consistente nell'aver applicato nei suoi confronti regole che violano gli articoli 45 e 101 TFUE, ossia l'articolo 17 del RSTG, l'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e l'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento.

42. A tal proposito, detto giudice rileva, da un lato, che, secondo BZ, tali norme devono essere considerate, alla luce della sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463), come un ostacolo sia alla libera circolazione dei lavoratori sia alla concorrenza. Infatti, la regola di cui all'articolo 17, punto 2, del RSTG, secondo cui ogni nuovo club di calcio professionistico che ingaggi un giocatore a seguito di una risoluzione del contratto di lavoro avvenuta senza giusta causa è solidalmente responsabile del pagamento dell'indennità che il calciatore può essere tenuto a versare al suo club di provenienza, ostacolerebbe l'ingaggio dei giocatori, a danno sia di questi sia dei club che intendono ingaggiarli, e ciò a maggior ragione perché l'importo di tale indennità, che deve essere successivamente fissato in funzione dei criteri elencati all'articolo 17, punto 1, del RSTG, non è generalmente noto al momento in cui gli interessati potrebbero concludere un contratto di lavoro. Inoltre, tale ostacolo sarebbe rafforzato dalle regole contenute, rispettivamente, nell'articolo 17, punto 4, del citato regolamento, il quale prevede che si presume che il nuovo club abbia istigato il giocatore a risolvere il contratto di lavoro che lo legava al suo club di provenienza e, in determinati casi, espone tale nuovo club ad una sanzione sportiva. Analogamente, le regole di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del RSTG e all'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di tale regolamento rafforzerebbero detto ostacolo vietando alla federazione nazionale di calcio cui appartiene il club di provenienza di rilasciare un CIT a favore del giocatore se tra tale club di provenienza e detto calciatore pende una controversia che trae origine da una risoluzione prematura del contratto di lavoro insorta senza mutuo consenso.

43. Dall'altro lato, il giudice del rinvio osserva che, secondo la FIFA e l'Urbsfa, le diverse norme di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbero, in generale, essere intese tenendo conto delle specificità dello sport riconosciute dal Trattato FUE. Più in particolare, ad avviso di tali associazioni, anche supponendo che tali regole ostacolino la libertà di circolazione dei lavoratori o la concorrenza, esse sarebbero giustificate alla luce degli obiettivi legittimi costituiti, in primo luogo, dal mantenimento della stabilità contrattuale nonché della stabilità delle squadre di calcio e, più in generale, dalla salvaguardia dell'integrità, della regolarità e del corretto svolgimento delle competizioni sportive.

44. Dal canto suo, il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che non sia escluso che, in particolare se considerate congiuntamente, le diverse regole di cui al procedimento principale ostacolino la libertà di circolazione dei lavoratori e la concorrenza. Esso afferma altresì che, a suo avviso, nel caso di specie esistono presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso che la presenza e l'applicazione di tali regole abbiano potuto ostacolare l'ingaggio di BZ da parte di un nuovo club di calcio professionistico a seguito della risoluzione del suo contratto di lavoro con il Lokomotiv Mosca. Infatti, dette regole avrebbero reso un siffatto ingaggio più gravoso, come attesterebbero in particolare le condizioni sospensive introdotte dallo Sporting du Pays de Charleroi nella proposta di ingaggio che esso aveva offerto a BZ.

45. Alla luce di quanto sopra, la cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 45 e 101 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano:

- al principio della responsabilità solidale del calciatore e della società che intende ingaggiarlo per il pagamento dell'indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, come previsto dall'articolo 17[, punto 2,] del [RSTG], in combinato disposto con le sanzioni sportive di cui all'articolo 17[, punto 4,] del medesimo regolamento e [con] le sanzioni finanziarie di cui all'articolo 17[, punto 1, di tale regolamento];

- alla possibilità per la federazione [nazionale di calcio] di appartenenza della società di provenienza del calciatore di non emettere il [CIT], necessario ai fini dell'ingaggio del calciatore da parte di una nuova società, in caso di controversia tra detta società di provenienza e il calciatore (articolo 9[, paragrafo 1] del regolamento della FIFA e articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento)».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

46. Il 15 dicembre 2022, ossia successivamente all'adozione della decisione di rinvio, tre associazioni che rappresentano i calciatori professionisti, la prima a livello internazionale [la Fédération internationale des joueurs professionnels (Federazione internazionale dei calciatori professionisti; in prosieguo: la «FIFPro»)]; la seconda a livello europeo [la Fédération internationale des joueurs professionnels - Division Europe (Federazione internazionale dei calciatori professionisti, divisione Europa; in prosieguo: la «FIFPro Europe»)], e la terza a livello francese [l'Union nationale des footballeurs professionnels (Unione nazionale dei calciatori professionisti) (UNFP)], hanno presentato, collettivamente, un'istanza di intervento volontario nella controversia di cui al procedimento principale.

47. Il 19 dicembre 2022 il giudice del rinvio ha informato la Corte dell'esistenza di tale istanza di intervento volontario.

48. Interrogato dalla cancelleria della Corte sulla questione se le associazioni di cui trattasi dovessero essere considerate come nuove parti della controversia principale per il solo fatto di aver presentato un'istanza di intervento volontario o se l'eventuale riconoscimento di tale qualità richiedesse una decisione da parte sua, il giudice del rinvio ha risposto, in sostanza, che tali associazioni dovevano essere considerate parti della controversia principale in forza delle norme processuali nazionali applicabili, vale a dire gli articoli 15 e 16 del codice di procedura civile belga, e ciò sebbene non fosse ancora stato statuito sulla ricevibilità del loro ricorso.

49. Tenuto conto di tale risposta, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata notificata a dette associazioni, conformemente all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ed è stato loro assegnato un termine per presentare osservazioni scritte.

50. Dopo il deposito di tali osservazioni scritte, la FIFA ha chiesto alla Corte, il 30 maggio 2023, e poi nuovamente il 12 giugno 2023, di respingerle o di dichiararne l'irricevibilità in quanto le tre associazioni di cui trattasi non potevano essere considerate come nuove parti della controversia principale. La cancelleria della Corte ha informato la FIFA che era stato deciso di prendere atto della sua domanda e che quest'ultima sarebbe stata trattata in tempo utile dalla Corte, pur richiamando la sua attenzione, in attesa di tale trattamento, sul fatto che il giudice del rinvio aveva indicato alla Corte, in modo esplicito e chiaro, che tali associazioni dovevano essere considerate come nuove parti della controversia principale.

51. Il 29 novembre 2023 il cancelliere della Corte ha convocato, in particolare, tutte le parti della controversia principale, come determinate dal giudice del rinvio, all'udienza di discussione, prevista per il 18 gennaio 2024. In tale occasione, egli le ha informate del fatto che, dopo aver deliberato in materia, il 23 novembre 2023, la Seconda Sezione della Corte aveva deciso che non occorreva né dichiarare irricevibili le osservazioni scritte depositate dalla FIFPro, dalla FIFPro Europe e dall'UNFP, né escludere tali parti dal procedimento, precisando al contempo che i motivi di tale decisione sarebbero stati precisati nella sentenza conclusiva del procedimento.

52. A tal riguardo, l'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, in combinato disposto con l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevede che, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, possono presentare osservazioni dinanzi alla Corte, in particolare, le parti del procedimento principale.

53. Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti del procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

54. Non spetta alla Corte verificare se le decisioni del giudice del rinvio relative a tale individuazione siano state adottate in osservanza delle norme di procedura nazionali applicabili. Al contrario, la Corte deve attenersi a dette decisioni fintantoché esse non siano state revocate nell'ambito dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale (v., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, punto 33).

55. Pertanto, la Corte è tenuta, in linea di principio, a considerare parte del procedimento principale chiunque sia individuato come tale dal giudice del rinvio, sia che tale persona detenga tale qualità prima della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, sia che essa l'abbia acquisita successivamente.

56. In deroga a tale principio, a una persona può essere rifiutata la qualità di parte nel procedimento principale, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso in cui dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte risulti, in modo manifesto, che tale persona ha adito il giudice del rinvio con una domanda di intervento successivamente alla domanda di pronuncia pregiudiziale al solo fine di partecipare al procedimento pregiudiziale e che essa non intende assumere un ruolo attivo nel procedimento nazionale (v., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, EU:C:2015:655, punti 35 e 36).

57. Nel caso di specie, come rilevato al punto 48 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha indicato in modo esplicito, chiaro e privo di riserve che la FIFPro, la FIFPro Europe e l'UNFP dovevano essere considerate come nuove parti nel procedimento principale, in osservanza delle norme di procedura nazionali applicabili. Inoltre, non risulta da alcun elemento del fascicolo che la decisione di tale giudice al riguardo sia stata emendata o revocata nell'ambito dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

58. Peraltro, dagli elementi del fascicolo non emerge in modo manifesto che le tre associazioni in questione abbiano presentato la loro domanda di intervento davanti al giudice del rinvio al solo fine di partecipare al procedimento pregiudiziale e che esse non intendano assumere un ruolo attivo nel procedimento nazionale.

59. Pertanto, a tali associazioni doveva essere riconosciuta la qualità di parte nel procedimento principale, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di procedura, cosicché esse erano legittimate a presentare osservazioni dinanzi alla Corte.

60. Di conseguenza, non occorreva dichiarare irricevibili le loro osservazioni scritte.

IV. Sulla ricevibilità

61. La FIFA, l'Urbsfa e i governi greco, francese e ungherese mettono in dubbio la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale o, quanto meno, di taluni aspetti della questione sottoposta alla Corte.

62. Gli argomenti da essi dedotti a tal proposito sono, sostanzialmente, di tre ordini. In primo luogo, secondo i governi greco e francese nonché l'Urbsfa, il contenuto della decisione di rinvio non rispetta i requisiti enunciati all'articolo 94 del regolamento di procedura, in quanto quest'ultima non presenta in modo sufficientemente dettagliato il contesto di diritto e di fatto nel quale il giudice del rinvio interroga la Corte, nonché le ragioni per le quali tale giudice ritiene necessario sottoporre una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli articoli 45 o 101 TFUE al fine di essere in grado di dirimere la controversia principale. In secondo luogo, la FIFA e l'Urbsfa sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale riveste un carattere ipotetico e astratto, in quanto non esiste una controversia reale il cui trattamento possa rendere necessaria una qualsiasi decisione interpretativa della Corte. Una situazione del genere deriverebbe, da un lato, dal fatto che le norme del RSTG relative ai contratti di lavoro e ai trasferimenti non hanno, in definitiva, inciso negativamente su BZ e, dall'altro, dalla circostanza che la controversia di cui al procedimento principale è stata artificiosamente costruita da BZ, dato che quest'ultimo, in realtà, non avrebbe mai avuto l'intenzione di aderire allo Sporting du Pays de Charleroi. In terzo luogo, secondo i governi francese e ungherese nonché la FIFA e l'Urbsfa, la controversia principale è priva di dimensione transfrontaliera ai sensi del Trattato FUE, o addirittura, secondo la FIFA e l'Urbsfa, presenta carattere «esterno», cosicché non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 TFUE. Infatti, la violazione della libertà di circolazione dei lavoratori di cui BZ ritiene di essere stato vittima sarebbe costituita da un ostacolo alla sua mobilità professionale tra uno Stato terzo (la Russia), in cui ha sede il Lokomotiv Mosca, e uno Stato membro (il Belgio), in cui ha sede lo Sporting du Pays de Charleroi.

A. Sul contenuto della decisione di rinvio

63. Il procedimento pregiudiziale istituito dall'articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d'interpretazione del diritto dell'Unione che servono loro per adottare una decisione nell'ambito delle controversie che sono chiamati a dirimere. Secondo una giurisprudenza costante, ormai recepita nell'articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura, l'esigenza di giungere a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale postula che quest'ultimo definisca il contesto materiale e giuridico in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Inoltre, è indispensabile che, come enunciato all'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio ad interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, ed indichi il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. Tali requisiti valgono, più in particolare, nei settori caratterizzati da situazioni di fatto e di diritto complesse, come il settore della concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

64. Inoltre, le informazioni trasmesse con la decisione di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

65. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale soddisfa i requisiti richiamati ai precedenti due punti della presente sentenza. Infatti, la decisione di rinvio presenta, in maniera dettagliata, il contesto di fatto e giuridico in cui si inserisce la questione presentata alla Corte. Inoltre, la decisione di cui trattasi illustra in modo sintetico ma chiaro i motivi in fatto e in diritto che hanno indotto il giudice del rinvio a ritenere che fosse necessario presentare detta questione, oltre al collegamento che lega, a suo avviso, gli articoli 45 e 101 TFUE al procedimento principale.

66. Peraltro, il tenore delle osservazioni scritte sottoposte alla Corte evidenzia come i loro autori non abbiano incontrato alcuna difficoltà nel cogliere il contesto di fatto e giuridico in cui si inserisce la questione posta dal giudice del rinvio, nel comprendere il senso e la portata delle sottostanti considerazioni in punto di fatto, nell'individuare i motivi per cui il giudice del rinvio ha ritenuto necessario porla e, in definitiva, nel prendere posizione in modo completo e proficuo al riguardo.

B. Sull'effettività della controversia e sulla rilevanza della questione sottoposta alla Corte

67. Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni poste dai giudici nazionali godono di una presunzione di pertinenza e che il rifiuto della Corte di pronunciarsi su tali questioni è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a dette questioni (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

68. Nel caso di specie, le considerazioni svolte dal giudice del rinvio riassunte ai punti da 22 a 35, 39 e da 41 a 44 della presente sentenza attestano il carattere reale della controversia principale. Inoltre, dette considerazioni mettono in evidenza come la richiesta avanzata dal giudice del rinvio alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE non sia manifestamente priva di un collegamento con l'effettività e l'oggetto di tale controversia.

69. Infatti, da tali affermazioni risulta, in primo luogo, che detto giudice è investito, sia con appello sia con appello incidentale, di una controversia avente ad oggetto la questione, reale e concreta, di chiarire se, come è stato statuito in primo grado, BZ abbia diritto a chiedere il risarcimento del danno che asserisce di aver subito a causa dell'impossibilità di esercitare la sua attività di calciatore professionista durante la stagione 2014/2015, in conseguenza di un comportamento illecito della FIFA e dell'Urbsfa consistente nell'avergli applicato l'articolo 17 del RSTG, l'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e l'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di detto regolamento. Il giudice del rinvio indica, a tal riguardo, che esistono, a suo avviso, presunzioni gravi, precise e concordanti nel senso che la presenza e l'applicazione di tali regole abbiano potuto ostacolare l'ingaggio di BZ da parte di un nuovo club di calcio professionistico a causa della risoluzione del contratto di lavoro che lo legava al Lokomotiv Mosca. In secondo luogo, la domanda di BZ e la sentenza di primo grado che l'ha dichiarata fondata in linea di principio si basano entrambe su un'interpretazione e su un'applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE. In terzo luogo, il giudice del rinvio precisa che, tenuto conto dell'oggetto della controversia di cui è investito, esso è, a sua volta, tenuto, per emettere la sua decisione, a pronunciarsi per chiarire, in particolare, se il comportamento della FIFA e dell'Urbsfa debba essere qualificato come illecito in quanto viola gli articoli 45 e 101 TFUE. In quarto luogo, lo stesso giudice ha dichiarato, alla luce dei fatti che gli erano stati sottoposti, che, contrariamente a quanto sostengono la FIFA e l'Urbsfa, la controversia principale non può essere considerata artificiosa.

C. Sulla dimensione transfrontaliera della controversia principale

70. Le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali non trovano applicazione a situazioni in cui tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro, salvo determinati casi specifici in cui dalla decisione di rinvio emergono elementi concreti che consentono di stabilire che la richiesta interpretazione pregiudiziale è necessaria ai fini della definizione della controversia in ragione di un collegamento fra l'oggetto o le circostanze di detta controversia e gli articoli 45, 49, 56 o 63 TFUE, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 94 del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata).

71. Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata irricevibile nella parte in cui verte sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE, relativo alla libertà di circolazione dei lavoratori, per il motivo che tale articolo sarebbe privo di nesso con la controversia principale, tenuto conto della sua mancanza di dimensione transfrontaliera o, a maggior ragione, del suo carattere «esterno» nell'accezione che l'Urbsfa attribuisce a tale termine.

72. Infatti, la cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons) indica, nella sua decisione di rinvio, che BZ ha la sua residenza e il centro dei suoi interessi a Parigi. Inoltre, esso ricorda che la domanda presentata da quest'ultimo ha ad oggetto il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito nel corso della stagione 2014/2015, in quanto è stato ostacolato nelle sue possibilità di mobilità professionale verso altri Stati membri, in particolare verso il Belgio, dove lo Sporting du Pays de Charleroi gli aveva presentato una proposta condizionata di ingaggio. Così facendo, il giudice del rinvio mette chiaramente in evidenza, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il carattere transfrontaliero della situazione di fatto e di diritto che caratterizza la controversia principale, in cui una persona residente in Francia lamenta di essere stata ostacolata, successivamente alla risoluzione del contratto di lavoro che la vincolava ad un club di calcio professionistico stabilito in uno Stato terzo, nella sua accertata volontà di esercitare la sua libertà di circolazione verso altri Stati membri, in particolare il Belgio, a causa dell'esistenza e dell'applicazione attuale o potenziale, nei suoi confronti, di talune norme adottate dalla FIFA al fine di disciplinare lo status e il trasferimento internazionale dei calciatori professionisti.

73. Dalle considerazioni che precedono risulta che nessuno degli argomenti menzionati al punto 62 della presente sentenza può essere accolto e che, di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile nel suo insieme.

V. Sulla questione pregiudiziale

74. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a regole che sono state adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo, in particolare, di disciplinare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevedono:

- in primo luogo, che un giocatore professionista parte contraente di un contratto di lavoro, al quale è imputata una risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, sono responsabili in solido per il pagamento di un'indennità, dovuta al club di provenienza per il quale il giocatore lavorava e che deve essere fissata sulla base dei diversi criteri elencati da tali regole;

- in secondo luogo, che nel caso in cui l'ingaggio del giocatore professionista avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, il nuovo club incorra in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un periodo determinato, a meno che dimostri di non aver istigato tale giocatore a risolvere detto contratto, e

- in terzo luogo, che l'esistenza di una controversia connessa a tale risoluzione di contratto osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il CIT necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale giocatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto del nuovo club.

A. Osservazioni preliminari

75. In via preliminare, occorre ricordare, in primo luogo, che nella misura in cui l'esercizio di uno sport configura un'attività economica, esso ricade nelle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili in presenza di una siffatta attività (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

76. Devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo determinate norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall'altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale. È il caso, in particolare, di quelle relative all'esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utili per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

77. Fatta eccezione per queste norme specifiche, le norme adottate dalle associazioni sportive per disciplinare la prestazione di lavoro subordinato, la prestazione di servizi o lo stabilimento dei giocatori professionisti o semiprofessionisti e, in termini più ampi, le norme che, pur non disciplinando formalmente detto lavoro, detta prestazione o tale stabilimento, incidono direttamente su tale lavoro, tale prestazione di servizi o detto stabilimento, possono ricadere nell'ambito di applicazione degli articoli 45, 49 e 56 TFUE (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punti 85 e 86 nonché giurisprudenza ivi citata).

78. Allo stesso modo, le norme adottate da tali associazioni e, più in generale, il comportamento di tali associazioni ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di diritto della concorrenza quando ne sono soddisfatti i presupposti di applicazione (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

79. Orbene, le norme oggetto del procedimento principale non ricadono tra quelle cui possa essere applicata l'eccezione di cui al punto 76 della presente sentenza, che, secondo quanto ripetutamente ricordato dalla Corte, deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva dall'ambito d'applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al diritto economico dell'Unione (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

80. Infatti, le norme di cui trattasi nel procedimento principale hanno, da un lato, con ogni evidenza, un impatto diretto sul lavoro dei giocatori: quelle ricordate ai punti da 13 a 17 di questa sentenza sono destinate a disciplinare i contratti di lavoro dei giocatori professionisti, che definiscono le loro condizioni di lavoro e, indirettamente, l'attività economica a cui tale lavoro può dare origine. Per quanto riguarda le norme di cui ai punti 10, 19 e 20 di questa sentenza, si deve ritenere che esse producano un impatto diretto sul lavoro dei giocatori, in quanto assoggettano a determinate condizioni la loro partecipazione alle competizioni, il che costituisce l'oggetto essenziale della loro attività economica (v., in questo senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punti 59 e 60 e giurisprudenza ivi citata).

81. D'altra parte, posto che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano e che dette competizioni generano un'attività economica, occorre considerare che le norme di cui trattasi nel procedimento principale, sia che riguardino i contratti di lavoro, sia il trasferimento dei giocatori, incidono direttamente sulle condizioni di esercizio di tale attività economica e sulla concorrenza tra i club di calcio professionistico che la esercitano (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 61).

82. Pertanto, le norme di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE.

83. In secondo luogo, poiché questi due articoli del Trattato FUE perseguono ciascuno uno scopo proprio, prevedono condizioni di applicazione loro proprie, la loro applicazione non è reciprocamente esclusiva e la loro inosservanza, ove accertata, non comporta le stesse conseguenze, occorre che la Corte li interpreti in successione, come chiede il giudice del rinvio.

84. In terzo e ultimo luogo, le innegabili specificità che l'attività sportiva presenta, le quali, pur riguardando in modo particolare lo sport dilettantistico, possono ravvisarsi anche nell'esercizio dello sport come attività economica, possono eventualmente essere prese in considerazione, tra altri elementi e a condizione di risultare pertinenti, in sede di applicazione degli articoli 45 e 101 TFUE, fermo restando, tuttavia, che detta considerazione può avvenire unicamente nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione previsti in ciascuno di detti articoli (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punti 103 e 104 nonché giurisprudenza ivi citata).

85. In particolare, ogniqualvolta si sostenga che una norma adottata da un'associazione sportiva costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori o un accordo anticoncorrenziale, la qualificazione di detta norma alla stregua di ostacolo o di accordo anticoncorrenziale deve, in ogni caso, fondarsi su un esame concreto del suo contenuto nel contesto reale in cui essa è chiamata ad essere applicata (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

B. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 45 TFUE

1. Sull'esistenza di un ostacolo alla libertà di circolazione dei lavoratori

86. L'articolo 45 TFUE, che ha effetto diretto, osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, può sfavorire i cittadini dell'Unione qualora intendano svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 136 e giurisprudenza ivi citata).

87. Nel caso di specie, dai termini in cui è posta la questione sollevata dal giudice del rinvio e dalle affermazioni ad essa sottese risulta che il comportamento riguardo al quale tale giudice interpella la Corte sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE è costituito dal fatto che la FIFA ha adottato e poi attuato - nei confronti di BZ, residente a Parigi, e dei club di calcio professionistico stabiliti in altri Stati membri che avrebbero potuto, o addirittura che desideravano, ingaggiarlo a seguito della risoluzione del suo contratto di lavoro con il Lokomotiv Mosca, o quanto meno ha esposto tale giocatore e tali club al rischio che fossero loro applicate - svariate norme del RSTG, contenute rispettivamente all'articolo 17, punti 1, 2 e 4, di tale regolamento, all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento nonché all'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 del medesimo regolamento.

88. L'articolo 17, punto 2, del RSTG prevede che un giocatore professionista il cui contratto di lavoro sia stato risolto senza giusta causa, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, siano responsabili in solido per il pagamento di un'indennità dovuta al club di provenienza per il quale il giocatore lavorava. Per quanto riguarda tale indennità, l'articolo 17, punto 1, del RSTG enuncia che, salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, essa è calcolata tenendo conto della normativa vigente nel paese interessato, delle specificità dello sport e di qualsiasi altro criterio oggettivo, ivi compreso, in particolare, un criterio relativo alla remunerazione e agli altri benefici dovuti al giocatore in forza del contratto di lavoro che è stato risolto e/o del nuovo contratto di lavoro, un criterio relativo alla durata residua del contratto di lavoro che è stato risolto fino ad un massimo di cinque anni, nonché un criterio relativo ai costi e oneri sostenuti o versati dal club di provenienza, ammortizzati nel periodo contrattuale.

89. Inoltre, ai sensi dell'articolo 17, punto 4, del RSTG, nel caso in cui l'ingaggio del giocatore in questione avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, corrispondente alle prime due o tre stagioni o anni coperti da tale contratto, a seconda dell'età di tale giocatore, il nuovo club incorre in una sanzione sportiva. A tal riguardo, detta disposizione precisa, in primo luogo, che la sanzione sportiva in questione si aggiunge all'obbligo di versare l'indennità di cui all'articolo 17, punti 1 e 2, del RSTG. In secondo luogo, tale sanzione sportiva è destinata ad essere applicata a qualsiasi nuovo club riconosciuto responsabile della risoluzione del contratto di lavoro o di aver incitato il calciatore a risolvere tale contratto durante il periodo protetto. In terzo luogo, si presume, fino a prova contraria, che qualsiasi nuovo club che stipuli un contratto di lavoro con un giocatore che abbia risolto il precedente contratto di lavoro senza giusta causa lo abbia istigato a tale risoluzione. In quarto luogo, la detta sanzione sportiva consiste nel divieto, per il nuovo club, di tesserare nuovi giocatori a livello nazionale o internazionale, e ciò per due periodi di tesseramento completi e consecutivi.

90. Infine, risulta in particolare dall'articolo 9, paragrafo 1, del RSTG e dall'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di tale regolamento che l'esistenza di una controversia connessa a una risoluzione del contratto senza giusta causa osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il CIT necessario per il tesseramento del calciatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale calciatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto di tale nuovo club.

91. Come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, tale complesso di norme può sfavorire i giocatori professionisti che risiedono o lavorano nel loro Stato membro di origine e che intendono svolgere la loro attività economica per conto di un nuovo club stabilito nel territorio di un altro Stato membro, risolvendo unilateralmente o dopo aver risolto unilateralmente il loro contratto di lavoro con il loro club di provenienza per una causa che detto club, a torto o a ragione, afferma, o potrebbe affermare, che non sia giusta.

92. Più precisamente, le norme, certamente suppletive, per la fissazione dell'importo dell'indennità dovuta da ogni giocatore al suo club di provenienza in caso di risoluzione del contratto di lavoro avvenuta senza giusta causa, previste all'articolo 17, punto 1, del RSTG, la regola secondo cui ogni nuovo club che ingaggia un giocatore siffatto è responsabile in solido per il pagamento di tale indennità, di cui all'articolo 17, punto 2, di tale regolamento, e la presunzione, certo confutabile, di istigazione a risolvere il contratto, nonché la sanzione del divieto di tesseramento di nuovi giocatori, che sono applicabili ai nuovi club in forza dell'articolo 17, punto 4, di detto regolamento, sono tali da privare in larghissima misura, vuoi effettivamente, come nel caso di BZ, vuoi almeno potenzialmente, qualsiasi giocatore che si trovi in una situazione del genere dalla prospettiva di ricevere proposte di ingaggio certe e incondizionate da parte di club stabiliti in altri Stati membri, la cui accettazione lo porterebbe a lasciare il suo Stato membro d'origine esercitando la propria libertà di circolazione. Infatti, l'esistenza di tali norme e la loro combinazione sortiscono la conseguenza di far gravare su tali club rischi giuridici rilevanti, rischi finanziari imprevedibili e potenzialmente molto elevati nonché significativi rischi sportivi, che, considerati nel loro insieme, sono chiaramente idonei a dissuaderli dall'ingaggiare tali giocatori.

93. Da parte loro, le norme che vietano in modo generale e automatico, fatte salve circostanze eccezionali, il rilascio dei CIT necessari per il tesseramento dei giocatori professionisti presso i loro nuovi club per tutto il tempo in cui pende, tra tali giocatori e i loro club di provenienza, una controversia connessa al mancato mutuo accordo su una risoluzione prematura del contratto di lavoro, quali previste all'articolo 9, paragrafo 1, del RSTG e all'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 di tale regolamento, sono idonee a impedire a detti giocatori di esercitare la loro attività economica in qualsiasi altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, e quindi a privare della parte essenziale del suo interesse sportivo ed economico il loro eventuale ingaggio da parte di un club stabilito in uno di tali altri Stati membri. Inoltre, queste ultime norme si applicano specificamente in caso di movimento transfrontaliero di giocatori, ad esclusione di qualsiasi movimento all'interno di un singolo Stato, come risulta altresì dall'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Così, nel caso di specie, dalle affermazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che lo Sporting du Pays de Charleroi ha specificamente subordinato l'offerta di ingaggio rivolta a BZ il 19 febbraio 2015 alla garanzia di poter tesserare e far giocare quest'ultimo in Belgio, garanzia che BZ ha cercato di ottenere presso la FIFA e l'Urbsfa, ma che queste ultime hanno dichiarato di non potergli fornire, tenuto conto dell'esistenza di una controversia tra questi e il Lokomotiv Mosca, controversia sulla quale la CRC si è pronunciata solo diversi mesi dopo.

94. Pertanto, le norme di cui trattasi nel procedimento principale sono tali da ostacolare la libertà di circolazione dei lavoratori.

2. Sull'esistenza di un'eventuale giustificazione

95. Misure di origine non statale possono essere ammesse, anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal Trattato FUE, se è dimostrato, primo, che la loro adozione persegue un obiettivo legittimo di interesse generale compatibile con detto Trattato e, quindi, di natura non puramente economica, e, secondo, che esse rispettano il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire il conseguimento di detto scopo e non eccedano quanto necessario per farlo. Per quanto attiene, più in particolare, alla condizione relativa all'idoneità di dette misure, va ricordato che esse possono essere considerate come idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se rispondono realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 251, nonché del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 141 e giurisprudenza ivi citata).

96. Alla stessa stregua delle misure di origine statale, è l'autore di tali misure di origine non statale a dover dimostrare il soddisfacimento di queste due condizioni cumulative (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 252, nonché del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 142 e giurisprudenza ivi citata).

97. Nel caso di specie, spetterà, in ultima analisi, al giudice del rinvio stabilire se le norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale soddisfino dette condizioni, alla luce degli argomenti e degli elementi di prova prodotti dalle parti. Ciò premesso, la Corte è in grado di fornire a tale giudice, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo di cui dispone e fatta salva la verifica da parte di quest'ultimo, le seguenti indicazioni.

a) Sul perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale

98. La FIFA, sostenuta dall'Urbsfa, allega che le norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale perseguono diversi obiettivi consistenti, in primo luogo, nel mantenere la stabilità contrattuale nonché la stabilità delle squadre dei club di calcio professionistico; in secondo luogo, nel preservare, più in generale, l'integrità, la regolarità e il corretto svolgimento delle competizioni sportive di calcio tra club e, in terzo luogo, nel tutelare i lavoratori, ossia i calciatori professionisti. A suo avviso, tali diversi obiettivi sono tutti legittimi alla luce dell'interesse generale.

99. A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, occorre osservare, da un lato, che essa non rientra nell'oggetto della FIFA, come definito dal suo statuto, e, dall'altro, che a tale associazione di diritto privato non sono stati neppure affidati compiti particolari in tale settore da parte dei pubblici poteri. Ciò premesso, non occorre pronunciarsi per chiarire se, tenuto conto di tali circostanze, una siffatta associazione abbia o meno il diritto di invocare il perseguimento di un siffatto obiettivo, poiché è sufficiente, nel caso di specie, constatare, in ogni caso, che non consta in che modo l'adozione o l'attuazione delle norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale, quali definite al punto 74 della presente sentenza, possa contribuire alla protezione dei calciatori professionisti.

100. In secondo luogo, tenuto conto degli scopi che la FIFA si prefigge, quali precisati all'articolo 2 del suo statuto e ricordati al punto 3 della presente sentenza, occorre rilevare, anzitutto, che l'obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un'associazione sportiva, ad esempio adottando norme che fissano termini per i trasferimenti di giocatori al fine di evitare trasferimenti tardivi in grado di modificare sensibilmente il valore sportivo dell'una o dell'altra squadra nel corso di una competizione e, in tal modo, di rimettere in discussione la comparabilità dei risultati tra le diverse squadre impegnate in tale competizione nonché, di conseguenza, il regolare svolgimento di detta competizione nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2000, Lehtonen e Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201, punti 53 e 54).

101. In effetti, questo obiettivo riveste una particolare importanza nel caso del calcio, tenuto conto del ruolo essenziale attribuito al merito sportivo nelle competizioni organizzate a livello sia europeo che nazionale. Infatti, tale ruolo essenziale può essere garantito unicamente se tutte le numerose squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee e se viene mantenuto un equilibrio tra i club, in modo da assicurare in una certa misura pari opportunità (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 143 e giurisprudenza ivi citata).

102. Infine, posto che la composizione delle squadre rappresenta uno dei parametri essenziali delle competizioni in cui i club di calcio professionistico si affrontano (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 61), detto obiettivo può giustificare l'adozione non solo di norme riguardanti, tra l'altro, i termini per i trasferimenti di giocatori durante le competizioni, di cui al punto 100 della presente sentenza, ma anche, in linea di principio e fatto salvo il loro contenuto concreto, di norme destinate a garantire il mantenimento di un certo grado di stabilità nell'organico dei club, che fungono da vivaio per la composizione delle squadre che possono essere schierate da tali club in occasione delle competizioni di calcio tra club. Il mantenimento di un certo grado di stabilità in tale organico, e quindi di una certa continuità dei relativi contratti, deve dunque essere considerato non già un obiettivo legittimo di interesse generale di per sé, bensì uno dei modi possibili di contribuire al perseguimento dell'obiettivo legittimo di interesse generale consistente nel garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club.

b) Sul rispetto del principio di proporzionalità

103. Come risulta dal punto precedente della presente sentenza e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, le norme del RSTJ di cui trattasi nel procedimento principale, quali definite al punto 74 di questa sentenza e ricordate ai punti da 87 a 90 della stessa, possono tutte essere considerate, prima facie e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo consistente nell'assicurare la regolarità delle competizioni di calcio tra club, contribuendo, ciascuna alla sua maniera, a mantenere un certo grado di stabilità nell'organico di tutti i club di calcio professionistico che possono partecipare a tali competizioni.

104. Per contro, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, tali diverse norme sembrano spingersi, sotto vari aspetti, oltre, se non addirittura, per talune, parecchio oltre, quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, tanto più che esse sono destinate ad applicarsi, in larga misura, in modo combinato e, quanto a una parte di esse, per un periodo di tempo considerevole, a giocatori la cui carriera è, per di più, relativamente breve, sicché tale situazione rischia di compromettere significativamente lo svolgimento della carriera, se non addirittura di indurre alcuni di tali giocatori a porvi fine prematuramente.

105. In primo luogo, ciò si verifica per l'articolo 17, punto 1, del RSTG, laddove esso fissa i diversi criteri di calcolo dell'indennità dovuta dal giocatore in caso di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro avvenuta «senza giusta causa», espressione che, del resto, non è definita in modo preciso nello stesso regolamento.

106. In particolare, il primo criterio, che consiste, in sostanza, nella possibilità di prendere in considerazione la «normativa vigente nel paese interessato», non garantisce il rispetto effettivo di tale diritto. Al contrario, il commentario ufficiale del RSTG pubblicato dalla FIFA precisa che questo primo criterio, in realtà, non è quasi mai stato applicato nella pratica, dato che la CRC applica essenzialmente la regolamentazione emanata da tale associazione stessa e, a titolo meramente suppletivo, il diritto svizzero. Orbene, una siffatta mancata considerazione reale, e quindi l'inosservanza effettiva del diritto vigente nel paese interessato, eccede manifestamente quanto può essere necessario per mantenere un certo grado di stabilità nell'organico dei club al fine di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club. Quanto al secondo criterio espressamente previsto da tale norma, relativo alla «specificità della pratica sportiva», esso rinvia ad una nozione generale, senza tuttavia corredarla di una definizione precisa che consenta di comprendere a quale titolo e secondo quali modalità tale criterio possa essere chiamato ad influire sul calcolo dell'indennità dovuta dal giocatore, di modo che, sebbene detto criterio sia presentato come un «criterio oggettivo», esso si presta, in realtà, ad un'attuazione discrezionale, quindi imprevedibile e difficilmente controllabile. Orbene, l'adozione di un criterio con tali caratteristiche e con tali conseguenze non può essere considerata necessaria per garantire la regolarità delle competizioni calcistiche tra club.

107. Dal canto loro, gli altri criteri espressamente previsti dalla detta norma, pur essendo a prima vista più oggettivi e controllabili rispetto ai precedenti, sembrano comunque spingersi ben oltre quanto necessario a questo stesso scopo. Da un lato, infatti, la retribuzione e gli altri benefici dovuti al calciatore interessato in base al contratto di lavoro da lui successivamente stipulato con un nuovo club si riferiscono a un rapporto di lavoro successivo al rapporto di lavoro che è stato risolto, per cui tali elementi devono essere considerati estranei a tale rapporto di lavoro e al suo costo (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais, C-325/08, EU:C:2010:143, punto 50). Dall'altro lato, per quanto riguarda l'insieme dei costi e delle spese sostenuti dal club di provenienza in occasione del trasferimento di detto giocatore a quest'ultimo, ammortizzati sul periodo contrattuale, è giocoforza rilevare che, indipendentemente dal fatto che tale elemento si riferisce essenzialmente ad un rapporto contrattuale di lavoro precedente, prenderlo in considerazione appare particolarmente eccessivo, poiché, così facendo, si consente di traslare sul giocatore oneri potenzialmente considerevoli che, prima facie, sono stati negoziati esclusivamente da altre persone e nel loro proprio interesse, come i club partecipanti al trasferimento o i terzi intervenuti in tale ambito. Del resto, è giocoforza constatare che siffatti criteri di indennizzo sembrano essere destinati a tutelare gli interessi finanziari dei club nel contesto economico proprio dei trasferimenti di giocatori tra questi ultimi piuttosto che a garantire il presunto corretto svolgimento di competizioni sportive, come testimonia, peraltro, il modo in cui tali criteri sono interpretati e applicati dalla CRC e dal TAS, quale risulta da talune decisioni di tali organi che figurano nel fascicolo di cui dispone la Corte.

108. In secondo luogo, ciò accade, a prima vista, anche per quanto riguarda l'articolo 17, punto 2, del RSTG, dato che esso prevede - per assunto, e quindi senza tener conto, conformemente al principio di proporzionalità, delle circostanze proprie di ciascun caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C-384/17, EU:C:2018:810, punto 45), in particolare dell'effettivo comportamento del nuovo club che ingaggia tale giocatore - che il club in parola è responsabile in solido per il pagamento dell'indennità dovuta da tale giocatore al suo club di provenienza in caso di risoluzione unilaterale del contratto senza giusta causa, laddove, per di più, tale indennità viene fissata sulla base di criteri che presentano le carenze evidenziate ai punti 106 e 107 della presente sentenza. Peraltro, anche se si deve riconoscere che la FIFA ha sostenuto che tale disposizione non è applicata in modo sistematico e non trova applicazione, in particolare, qualora il nuovo contratto di un giocatore che abbia risolto il suo precedente contratto senza giusta causa sia sottoscritto dopo la data di scadenza di tale contratto precedente, ciò non toglie che, anche supponendo che tale situazione sia dimostrata, l'articolo 17, punto 2, del RSTG non prevede una siffatta disapplicazione e non garantisce quindi la certezza del diritto necessaria al riguardo.

109. In terzo luogo, ciò si verifica anche per il caso dell'articolo 17, punto 4, del RSTG, nella parte in cui esso prevede che, oltre ad essere responsabile in solido per il pagamento di una siffatta indennità, si presume che tale nuovo club, salvo prova contraria, abbia istigato il giocatore a tale risoluzione del contratto senza giusta causa e, nel caso in cui l'ingaggio di detto giocatore intervenga durante il periodo protetto del contratto che lo vincolava al suo club di provenienza, che detta nuova società incorra di conseguenza in una sanzione sportiva consistente in un divieto generale di tesserare nuovi giocatori per due periodi di tesseramento completi e consecutivi.

110. Infatti, una siffatta sanzione sportiva, che gli organi competenti ad applicare non hanno il potere di adattare caso per caso in funzione di determinati criteri o circostanze, risulta, alla luce della sua natura e delle sue conseguenze, manifestamente priva di qualsiasi rapporto di proporzionalità con l'inadempimento imputato al nuovo club interessato. Inoltre, tale inadempimento è imputato a questo nuovo club sulla base di una presunzione il cui carattere giustificato non risulta dimostrato. È vero che la FIFA ha sostenuto che l'esistenza di tale presunzione si spiegava con le difficoltà che il club di provenienza di un calciatore potrebbe trovarsi ad affrontare se fosse obbligato a dimostrare che il nuovo club di tale calciatore ha istigato quest'ultimo a risolvere prematuramente e senza giusta causa il contratto che lo vincolava a tale club di provenienza. Tuttavia, è giocoforza constatare che sebbene un siffatto argomento sia, a prima vista, idoneo a giustificare, in linea di principio, il ricorso ad una presunzione, esso non giustifica invece la presunzione di cui trattasi nel caso di specie, che trova applicazione automatica, vale a dire senza dipendere da alcuna condizione che consenta di tener conto, sia pure in maniera limitata, delle circostanze pertinenti del caso di specie, come quella consistente, ad esempio, nel chiedere, quanto meno, al club di provenienza di fornire indizi sufficienti per ritenere che il nuovo club abbia istigato il calciatore alla risoluzione del contratto.

111. Peraltro, anche se un'associazione come la FIFA può prevedere l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento delle norme che essa adotta, purché tali norme e le sanzioni destinate a garantirne il rispetto siano giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, siffatte sanzioni possono essere ammesse solo a condizione che la loro fissazione sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 257), requisito, quest'ultimo, che implica, in particolare, che si tenga conto delle circostanze proprie del caso di specie in sede di determinazione del loro importo e della loro durata, come discende dalla giurisprudenza citata al punto 108 della presente sentenza. D'altra parte, siffatti criteri devono poter essere oggetto di un controllo effettivo.

112. In quarto e ultimo luogo, ciò vale anche per l'articolo 8.2.7 dell'allegato 3 del RSTG, laddove esso vieta alla federazione di provenienza, in via generale e automatica, salvo circostanze eccezionali, di rilasciare un CIT qualora tra il club di provenienza e il giocatore sia pendente una controversia contrattuale connessa al mancato reciproco accordo per quanto riguarda un'avvenuta risoluzione prematura del contratto di lavoro. In effetti, una disposizione del genere, la cui attuazione può condurre ad impedire al giocatore interessato di esercitare la propria attività professionale nonché ad impedire al nuovo club di schierare in campo tale giocatore per il solo motivo che tra il giocatore e il suo club di provenienza esiste una controversia relativa ad una risoluzione del contratto eventualmente priva di giusta causa, viola in modo manifesto il principio di proporzionalità, in particolare in quanto la sua applicazione prescinde dalle circostanze proprie di ciascun caso di specie, in particolare dal contesto fattuale in cui si è verificata la risoluzione del contratto, dal rispettivo comportamento del giocatore interessato e del suo club di provenienza, nonché dal ruolo o dall'assenza di ruolo svolto dal nuovo club, sul quale tuttavia grava, in definitiva, il divieto di tesserare tale giocatore e di schierarlo in campo durante le competizioni.

113. Il divieto in questione non può quindi essere giustificato da una presunta volontà di garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Tale conclusione non è peraltro messa in discussione dall'argomento della FIFA secondo cui, in caso di domanda di tesseramento presentata dalla nuova federazione nazionale di calcio cui appartiene un giocatore o in caso di domanda presentata da un giocatore, i suoi servizi procedono immediatamente e automaticamente ad un tesseramento provvisorio di tale giocatore. Infatti, la disposizione di cui trattasi non contiene alcun riferimento a un siffatto tesseramento provvisorio e, a maggior ragione, non obbliga a procedere a quest'ultimo.

3. Conclusione

114. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale, nella parte in cui verte sull'interpretazione dell'articolo 45 TFUE, dichiarando che tale articolo deve essere interpretato nel senso che osta a norme che sono state adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo, in particolare, di disciplinare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevedono:

- in primo luogo, che un giocatore professionista, parte contraente di un contratto di lavoro, al quale è imputata una risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, sono responsabili in solido per il pagamento di un'indennità dovuta al club di provenienza per il quale tale giocatore lavorava e che è fissata sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di nesso oggettivo con il rapporto di lavoro di cui trattasi e talvolta sproporzionati;

- in secondo luogo, che, nel caso in cui l'ingaggio del giocatore professionista avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, il nuovo club incorra in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un periodo determinato, a meno che dimostri di non aver istigato tale giocatore a risolvere detto contratto, e

- in terzo luogo, che l'esistenza di una controversia connessa a tale risoluzione di contratto osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il CIT necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale giocatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto di tale nuovo club,

a meno che sia dimostrato che tali norme, come interpretate e applicate nel territorio dell'Unione, non si spingono oltre quanto è necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell'organico dei club di calcio professionistico.

C. Sulla questione pregiudiziale nella parte in cui verte sull'articolo 101 TFUE

1. Sull'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

115. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno.

116. Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte, l'applicazione di tale disposizione in un determinato caso richiede il soddisfacimento di un insieme di condizioni.

a) Sulle nozioni di «imprese» e di «associazioni di imprese»

117. L'articolo 101 TFUE è applicabile non solo a qualsiasi ente che esercita un'attività economica e che deve, in quanto tale, essere qualificato come «impresa», a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, ivi inclusi enti costituiti nella forma di associazioni che, in base al loro statuto, hanno l'obiettivo di organizzare e controllare un determinato sport, nella misura in cui esercitano un'attività economica ad esso collegata, ma anche a enti che, benché non costituiscano necessariamente di per sé imprese, possono essere qualificati come «associazioni di imprese» (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punti da 76 a 78 e giurisprudenza ivi citata).

118. Nel caso di specie, tenuto conto dell'oggetto del procedimento principale e delle affermazioni del giudice del rinvio, occorre considerare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE trova applicazione alla UEFA in quanto associazione che ha quali membri federazioni nazionali di calcio che possono, esse stesse, essere qualificate come «imprese» poiché esercitano un'attività economica legata all'organizzazione e alla commercializzazione di competizioni calcistiche tra club a livello nazionale, nonché allo sfruttamento di diritti ad esse collegati, o hanno, esse stesse, per membri o per affiliati, enti che possono essere qualificati come tali, al pari dei club calcistici (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 115, e del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 79).

b) Sulla nozione di «decisione di associazione di imprese»

119. L'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in presenza di enti come la FIFA richiede di accertare l'esistenza di un «accordo», di una «pratica concordata» o di una «decisione di associazione di imprese» che possono essere, a loro volta, di diversa natura e presentarsi sotto diverse forme. In particolare, la decisione di un'associazione consistente nell'adottare o nell'applicare una regolamentazione che incide direttamente sulle condizioni di esercizio dell'attività economica delle imprese che ne sono direttamente o indirettamente membri può costituire una siffatta «decisione di associazione di imprese», ai sensi di detta disposizione (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).

120. Nel caso di specie, come emerge dalle considerazioni svolte nella decisione di rinvio e dal punto 81 della presente sentenza, è alla luce di decisioni di questo tipo che il giudice del rinvio interroga la Corte sull'interpretazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, vale a dire decisioni consistenti, per la FIFA, nell'adottare e attuare o nel poter attuare un insieme di norme relative ai contratti di lavoro e ai trasferimenti dei giocatori.

121. Pertanto, siffatte decisioni di associazioni di imprese rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

c) Sulla nozione di «pregiudizio al commercio tra Stati membri»

122. L'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in presenza di siffatte decisioni di associazioni di imprese impone di stabilire, con un sufficiente grado di probabilità, che esse possano «pregiudicare il commercio tra Stati membri» in maniera significativa, esercitando un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale sui flussi di scambi, col rischio di nuocere al conseguimento o al funzionamento del mercato interno: detta condizione può essere considerata soddisfatta in presenza di comportamenti che coprono tutto il territorio di uno Stato membro (sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

123. Nel caso di specie, questa condizione è chiaramente soddisfatta, dato che, come indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, del RSTG, le norme stabilite da tale regolamento hanno una portata geografica «universale».

d) Sulla nozione di comportamento avente per «oggetto» o per «effetto» di pregiudicare la concorrenza

124. Per poter ritenere, in un determinato caso, che un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata rientri nel divieto enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è necessario, conformemente ai termini stessi di detta disposizione, dimostrare che detto comportamento ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, o che detto comportamento ha un siffatto effetto (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 158 e giurisprudenza ivi citata).

125. A tal fine, occorre procedere, in un primo momento, all'esame dell'oggetto del comportamento di cui trattasi. Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all'esame di tale effetto (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 159 e giurisprudenza ivi citata).

126. Come risulta dalla giurisprudenza consolidata della Corte, la nozione di «oggetto» anticoncorrenziale, pur non costituendo un'eccezione rispetto alla nozione di «effetto» anticoncorrenziale, deve tuttavia essere interpretata restrittivamente (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 161 e giurisprudenza ivi citata).

127. Detta nozione deve, pertanto, essere intesa nel senso che rinvia esclusivamente a taluni tipi di coordinamento tra imprese che rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario. Infatti, talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 162 e giurisprudenza ivi citata).

128. Ciò vale, in particolare, per taluni tipi di accordi orizzontali diversi dai cartelli, ad esempio quelli che portano all'esclusione di imprese concorrenti dal mercato, o ancora per taluni tipi di decisioni di associazioni di imprese (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 164 e giurisprudenza ivi citata).

129. Come risulta dall'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), TFUE, che si riferisce in particolare alla fissazione dei «prezzi di acquisto o di vendita» e alla ripartizione dei «mercati o [delle] fonti di approvvigionamento», siffatti cartelli, siffatti accordi orizzontali e simili decisioni di associazioni di imprese possono riguardare non soltanto i prodotti o i servizi commercializzati dalle imprese interessate, e quindi l'offerta, ma anche le risorse di qualsiasi natura di cui tali imprese hanno bisogno per realizzare tali prodotti o servizi, e quindi la domanda. Il comportamento collusivo di dette imprese può quindi consistere, ad esempio, nel ripartirsi i fornitori, nell'utilizzare il loro potere di mercato collettivo per fissare il prezzo al quale acquisteranno i loro fattori di produzione o ancora, come già rilevato dalla Corte, nel limitare o nel controllare il parametro essenziale di concorrenza che può essere costituito, in taluni settori o su taluni mercati, dall'assunzione di lavoratori di alto livello, come i giocatori già formati nel settore del calcio professionistico (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punti 107, 109 e 110).

130. Al fine di stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata presentino, per loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza tale da poter ritenere che essi abbiano per oggetto di impedirla, restringerla o falsarne il gioco, è necessario esaminare, in primis, il tenore dell'accordo, della decisione o della pratica di cui trattasi, secondariamente, il contesto economico e giuridico in cui essi si collocano e, infine, gli obiettivi da essi perseguiti (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 165 e giurisprudenza ivi citata).

131. A tal proposito, anzitutto, per quanto attiene al contesto economico e giuridico in cui si inserisce il comportamento di cui trattasi, occorre prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi coinvolti nonché le condizioni reali che caratterizzano la struttura e il funzionamento del settore o dei settori di mercato in questione. Per contro, non è assolutamente necessario esaminare e, a maggior ragione, dimostrare, gli effetti di detto comportamento sulla concorrenza, che si tratti di effetti reali o potenziali, negativi o positivi (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 166 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 27 giugno 2024, Commissione/Servier e a., C-176/19 P, EU:C:2024:549, punti 288 e 453).

132. Inoltre, per quanto attiene agli obiettivi perseguiti con il comportamento di cui trattasi, occorre stabilire gli scopi oggettivi che detto comportamento mira a raggiungere sotto il profilo della concorrenza. Per contro, il fatto che le imprese coinvolte abbiano agito senza avere l'intenzione di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza e il fatto che esse abbiano perseguito taluni obiettivi legittimi non sono determinanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 167 e giurisprudenza ivi citata).

133. Infine, dalla considerazione dell'insieme degli elementi di cui ai precedenti tre punti della presente sentenza devono, in ogni caso, emergere le ragioni precise per cui il comportamento di cui trattasi presenta un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter ritenere che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza stessa (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 168 e giurisprudenza ivi citata).

134. Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore delle norme del RSTJ di cui trattasi nel procedimento principale, dai punti da 87 a 90 della presente sentenza risulta che tali diverse norme, che si presentano come un insieme inscindibile e che devono quindi essere intese come tale, prevedono, anzitutto, che qualsiasi calciatore, e quindi in particolare qualsiasi calciatore impiegato nell'Unione, che risolva il contratto di lavoro che lo lega al suo ex club, in qualsiasi momento durante la durata di quest'ultimo contratto, è tenuto, se la FIFA decide successivamente che tale risoluzione è avvenuta senza giusta causa, a pagare a tale ex club un'indennità il cui importo è calcolato, in assenza di clausole contrattuali al riguardo, tenendo conto di un insieme di criteri.

135. È giocoforza ricordare, al riguardo, che il primo di tali criteri, relativo alla «normativa vigente nel paese interessato», è, in pratica, restato quasi lettera morta fino ad ora, come rilevato al punto 106 della presente sentenza, e che il secondo di detti criteri, relativo alle «specificità della pratica sportiva», è formulato, come a sua volta sottolineato al medesimo punto 106, in termini estremamente generici e imprecisi che si prestano ad un'attuazione discrezionale, quindi imprevedibile e difficilmente controllabile. Per quanto riguarda gli altri criteri, essi sembrano, prima facie, consentire la fissazione di indennità estremamente elevate e dissuasive, come affermato nel punto 107 della presente sentenza. Per contro, l'articolo 4 della legge del 24 febbraio 1978 relativa al contratto di lavoro dello sportivo retribuito (Moniteur belge del 9 marzo 1978, pag. 2606), menzionata da BZ nelle sue osservazioni scritte, sembra prevedere, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che, in una situazione analoga ma rientrante nel diritto interno belga, l'importo dell'indennità corrisponda alla sola retribuzione restante dovuta fino al termine del contratto di lavoro che è stato risolto e non faccia quindi intervenire elementi estranei al rapporto di lavoro derivante da tale contratto, analoghi a quelli di cui al medesimo punto.

136. Inoltre, ogni giocatore nei confronti del quale il club di provenienza abbia avviato un procedimento dinanzi alla CRC al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell'indennità di cui trattasi, affermando che la risoluzione del contratto di lavoro che li vincolava è avvenuta senza giusta causa, viene automaticamente, per questo solo fatto e fatte salve circostanze eccezionali soggette alla valutazione esclusiva della FIFA, privato della possibilità di ottenere il rilascio del CIT che, in caso di trasferimento verso un nuovo club stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il suo club di provenienza, condiziona il suo tesseramento presso tale nuovo club e la federazione nazionale calcistica alla quale quest'ultimo è affiliato. Di conseguenza, in una situazione del genere, tale giocatore è privato di qualsiasi possibilità di partecipare al calcio organizzato, come risulta dall'articolo 5, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del RSTJ.

137. Infine, qualora un nuovo club ingaggiasse un tale giocatore, già solo in virtù di questo fatto, in primo luogo, questo club sarebbe considerato responsabile in solido per il pagamento dell'indennità che il giocatore è stato o può essere condannato a versare; in secondo luogo, si presumerebbe, salvo prova contraria, che detto club abbia istigato il giocatore a risolvere il contratto di lavoro che lo vincolava al suo club di provenienza e, in terzo luogo, nel caso in cui la risoluzione di tale contratto sia avvenuta durante il periodo protetto del contratto, il club sarebbe condannato, in forza dell'applicazione di tale presunzione e senza che si possa tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, ad un divieto generale di tesserare qualsiasi nuovo giocatore a livello nazionale o internazionale per due periodi di tesseramento completi e consecutivi.

138. Come ha essenzialmente rilevato l'avvocato generale ai paragrafi da 52 a 55 delle conclusioni, dal combinato disposto delle norme del RSTG di cui al procedimento principale emerge, da un lato, che esse sono idonee a restringere in modo generalizzato e drastico, da un punto di vista sostanziale, la concorrenza che, in loro assenza, qualsiasi club di calcio professionistico stabilito in uno Stato membro potrebbe opporre a qualsiasi altro club di calcio professionistico stabilito in un altro Stato membro per il reclutamento di giocatori già ingaggiati da un determinato club, posto che tali giocatori costituiscono, da un punto di vista numerico, la maggior parte dell'insieme di giocatori già formati o che stanno completando il loro percorso di formazione che potrebbero essere oggetto di un tale ingaggio transfrontaliero in un determinato momento, anche se esiste altresì, in ogni momento, un certo numero di giocatori che non sono più sotto contratto per un motivo o per un altro. Orbene, come rilevato ai punti 81 e 129 della presente sentenza, la possibilità di reclutare tali giocatori costituisce un parametro essenziale della concorrenza nel settore del calcio professionistico tra club.

139. Infatti, salvo ricevere il consenso del club di provenienza nell'ambito di un trasferimento negoziato, il mero fatto di ingaggiare un tale calciatore espone il nuovo club al rischio di essere ritenuto responsabile in solido per il pagamento di un'indennità di importo potenzialmente molto elevato. Inoltre, l'importo di tale indennità presenta un carattere altamente imprevedibile per il nuovo club, tenuto conto della natura dei criteri in base ai quali esso è calcolato. Peraltro, fintantoché è pendente una controversia tra il giocatore interessato e il suo club di provenienza in merito alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro che li vincolava, e quindi finché il CIT corrispondente a tale ingaggio non è rilasciato, tale giocatore non può né essere tesserato presso questo nuovo club né partecipare, per suo conto, a qualsiasi competizione rientrante nella competenza della FIFA, delle federazioni calcistiche nazionali che ne sono membri o delle confederazioni continentali, come l'UEFA, che essa riconosce. Infine, a questi diversi elementi si aggiunge il rischio consistente, per il nuovo club, nell'essere condannato - nel caso in cui il reclutamento del giocatore avvenga durante il periodo tutelato dal contratto che lo vincolava al suo club di provenienza e tale nuovo club non riesca a rovesciare la presunzione di istigazione alla risoluzione del contratto che tale reclutamento implica di applicargli - ad una sanzione sportiva. Come è stato precedentemente rilevato, tale sanzione sportiva consiste nel vietare al detto nuovo club, in modo automatico, di procedere al tesseramento di qualsiasi altro nuovo giocatore per due periodi di tesseramento completi e consecutivi. Detta sanzione sportiva gli impedisce, in pratica, di schierare nel corso di una partita qualsiasi altro nuovo giocatore che esso possa voler reclutare, situazione che priva tale reclutamento di qualsiasi interesse pratico effettivo.

140. Dall'altro lato, tale restrizione generalizzata e drastica della concorrenza transfrontaliera tra club mediante il reclutamento unilaterale di giocatori già ingaggiati, e quindi tale restrizione dell'accesso dei club al nucleo delle «risorse», che sono costituite dai giocatori, si estende, da un punto di vista geografico, all'intero territorio dell'Unione e presenta, sul piano temporale, carattere permanente, in quanto copre l'intera durata di ciascuno dei contratti di lavoro che un calciatore può stipulare in successione con un club, poi, in caso di trasferimento negoziato verso un altro club, con quest'ultimo, come risulta altresì dall'articolo 13 del RSTG.

141. Tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, detta restrizione garantisce quindi, in pratica, a ciascun club la certezza o la quasi certezza di conservare i propri giocatori finché il contratto o i contratti in successione stipulati con questi ultimi non siano giunti a termine o, prima di tale scadenza, finché esso non decida di separarsene nell'ambito di una risoluzione accettata dal calciatore o di un trasferimento da questi negoziato ad un altro club, dietro pagamento di un'indennità di trasferimento a quest'ultimo.

142. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto economico e giuridico nel quale si inseriscono le norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale, occorre anzitutto ricordare che, tenuto conto della natura specifica dei «prodotti» che le competizioni sportive costituiscono da un punto di vista economico, associazioni responsabili di una disciplina sportiva sono legittimate, in termini generali, ad adottare, applicare e far osservare norme vertenti, segnatamente, sull'organizzazione delle competizioni in detta disciplina, sul loro regolare svolgimento e sulla partecipazione degli atleti ad esse (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 142, nonché del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

143. Per quanto concerne, più specificamente, il calcio e le attività economiche cui dà luogo l'esercizio di tale sport, è legittimo, per un'associazione come la FIFA, assoggettare l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali a regole comuni volte a garantire l'omogeneità e il coordinamento di dette competizioni all'interno di un calendario annuale o stagionale complessivo e, più in generale, a promuovere, in maniera adeguata ed efficace, l'organizzazione di competizioni sportive fondate sulla parità di opportunità e sul merito. In particolare, è legittimo che tale associazione disciplini, attraverso dette regole comuni, le condizioni alle quali i club di calcio professionistico possono comporre le squadre che partecipano a tali competizioni e quelle alle quali i giocatori stessi possono parteciparvi. Infine, è legittimo garantire l'effettivo rispetto di queste regole comuni mediante norme che consentano di imporre sanzioni (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punti da 144 a 146, nonché del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 104).

144. In tale contesto, dal momento che lo svolgimento annuale o stagionale delle competizioni di calcio professionistico tra club è fondato, nell'Unione, sullo scontro e la progressiva eliminazione delle squadre partecipanti e che esso si fonda, quindi, essenzialmente, sul merito sportivo, che può essere garantito unicamente se tutte le squadre presenti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, idonee ad assicurare in una certa misura pari opportunità (v., in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 143, nonché del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, punto 105), può essere legittimo, per un'associazione come la FIFA, cercare di garantire, in una certa misura, la stabilità della composizione degli organici di giocatori che fungono da vivaio alle squadre composte da tali club nel corso di una determinata stagione, ad esempio proscrivendo, come fa l'articolo 16 del RSTG, la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro nel corso della stagione, o addirittura di un determinato anno.

145. Per contro, le specificità del calcio e le effettive condizioni di funzionamento del mercato che, sotto il profilo economico, l'organizzazione e la commercializzazione delle competizioni di calcio professionistico tra club costituiscono, non possono condurre ad ammettere che sia limitata in modo generalizzato, drastico e permanente, o addirittura impedita, in tutto il territorio dell'Unione, qualsiasi possibilità per i club di esercitare una concorrenza transfrontaliera reclutando unilateralmente calciatori già ingaggiati da un club stabilito in un altro Stato membro o calciatori di cui si afferma che il contratto di lavoro con un siffatto club sia stato risolto senza giusta causa. Con il pretesto di prevenire pratiche di reclutamento aggressive, tali norme corrispondono, in effetti, ad accordi di non sollecitazione tra club, che, in sostanza, conducono a compartimentare artificiosamente i mercati nazionali e locali, a vantaggio dell'insieme dei club. A tal riguardo, occorre sottolineare che i meccanismi classici del diritto contrattuale, come il diritto di un club di percepire un'indennità in caso di risoluzione del contratto da parte di uno dei suoi giocatori, eventualmente su istigazione di un altro club, in violazione delle clausole di tale contratto, sono sufficienti a garantire, da un lato, la presenza duratura di tale giocatore nel primo club citato, in funzione di dette clausole, e, dall'altro, il normale gioco delle regole del mercato tra club, che consentono a questi ultimi, alla scadenza della durata naturale del contratto o prima, se tra club è stato stipulato un accordo finanziario, di procedere all'ingaggio di detto giocatore.

146. In definitiva, tali norme, anche se sono presentate come dirette a prevenire pratiche di sollecitazione di giocatori da parte di club che dispongono di maggiori mezzi finanziari, sono assimilabili ad un divieto generale, assoluto e permanente di reclutamento unilaterale di giocatori già ingaggiati, imposto mediante decisione di un'associazione di imprese a tutte le imprese costituite da club di calcio professionistico e gravante sull'insieme dei lavoratori, ossia tali giocatori. Esse finiscono così per cristallizzare la ripartizione di dette risorse tra questi club, fatti salvi i trasferimenti negoziati tra di loro. Queste norme costituiscono, a tale titolo, una palese restrizione della concorrenza che i club in parola potrebbero esercitare nei reciproci confronti se tali regole non esistessero, che sfocia in una compartimentazione del mercato a vantaggio del complesso di tali stessi club.

147. Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, lo scopo che le norme di cui trattasi nel procedimento principale mirano a conseguire in termini di concorrenza, dalle considerazioni che precedono risulta che, indipendentemente dall'intenzione soggettiva o dagli obiettivi legittimi che possono aver animato o essere stati perseguiti dall'ente che le ha adottate, si deve ritenere che tali regole siano dirette a fare in modo che, fatta eccezione per il caso dei giocatori il cui contratto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o di comune accordo con il loro club di provenienza, risulta estremamente difficile, tenuto conto dei rischi di ordine giuridico, finanziario e sportivo che comporterebbe, per i club di calcio professionistico, farsi concorrenza per l'accesso alle risorse essenziali costituite dai giocatori già sotto contratto, reclutando unilateralmente un giocatore ingaggiato da un altro club o un giocatore di cui si affermi che il contratto sia stato risolto unilateralmente senza giusta causa, di modo che tale ingaggio può avvenire solo mediante un trasferimento negoziato tra il club di provenienza e il nuovo club.

148. Pertanto, dall'esame del tenore delle norme di cui trattasi nel procedimento principale, del contesto economico e giuridico nel quale esse si inseriscono e degli scopi che esse mirano a raggiungere, emerge che tali norme presentano, per loro stessa natura, un elevato grado di dannosità per la concorrenza che i club di calcio professionistico potrebbero farsi tra di loro reclutando unilateralmente giocatori già ingaggiati da un club o giocatori di cui si affermi che il contratto sia stato risolto unilateralmente senza giusta causa, e quindi cercando di accedere alle risorse essenziali per il loro successo, che sono costituite da detti giocatori di alto livello. In tali circostanze, si deve ritenere che queste norme abbiano per oggetto di restringere, o addirittura di impedire, detta concorrenza, e ciò nell'intero territorio dell'Unione. Pertanto, non è necessario esaminarne gli effetti.

e) Sulla possibilità di considerare taluni comportamenti specifici come non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

149. Da una giurisprudenza consolidata della Corte emerge che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle imprese che ne sono parti o che sono tenute al rispetto di detta decisione ricade necessariamente sotto il divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, l'esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di tali accordi e talune di tali decisioni può portare a constatare, in primo luogo, che essi sono giustificati dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi d'interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale; in secondo luogo, che i mezzi concreti ai quali si fa ricorso per perseguire tali obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, in terzo luogo, che, anche qualora risulti che tali mezzi hanno l'effetto intrinseco di restringere o falsare, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, tale effetto intrinseco non si spinge oltre quanto necessario, in particolare eliminando qualsiasi concorrenza (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 183 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71, punto 30).

150. Tuttavia, detta giurisprudenza non può trovare applicazione in presenza di comportamenti che, lungi dal limitarsi ad avere per «effetto» intrinseco quello di restringere, perlomeno potenzialmente, la concorrenza, limitando la libertà di azione di talune imprese, presentano, nei confronti di tale concorrenza, un grado di dannosità che giustifica la considerazione che essi abbiano per «oggetto» stesso di impedirla, di restringerla o di falsarla (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 186, e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71, punto 32). Infatti, il grado di dannosità di tali comportamenti in termini di concorrenza, quindi il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori intermedi o finali sui diversi settori o mercati interessati, è troppo rilevante per consentire di considerarli giustificati e proporzionati.

151. Per quanto riguarda comportamenti che hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, essi possono fruire del beneficio di un'esenzione dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE unicamente in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE e a patto che siano soddisfatte tutte le condizioni previste da detta disposizione (sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 187, e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG, C-438/22, EU:C:2024:71, punto 33).

152. Nel caso di specie, tenuto conto delle considerazioni di cui ai punti da 134 a 148 della presente sentenza, si deve ritenere che la giurisprudenza ricordata al punto 149 di tale sentenza non trovi applicazione in presenza di norme come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

2. Sull'articolo 101, paragrafo 3, TFUE

153. Dalla formulazione stessa dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE risulta che qualsiasi accordo, decisione di associazione di imprese o qualsiasi pratica concordata che risulti lesiva dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in ragione del suo oggetto o del suo effetto anticoncorrenziale può beneficiare di un'esenzione se soddisfa tutte le condizioni a tal fine previste, fermo restando che dette condizioni sono più rigorose di quelle richiamate al punto 149 della presente sentenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 189 e giurisprudenza ivi citata).

154. Conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, il beneficio di detta esenzione è soggetto, in un caso determinato, a quattro condizioni cumulative. In primo luogo, deve essere dimostrato, con un sufficiente grado di probabilità, che l'accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi consente di realizzare incrementi di efficienza, contribuendo a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o a promuovere il progresso tecnico o economico. In secondo luogo, deve essere dimostrato, nella stessa misura, che una congrua parte dell'utile che deriva da detti incrementi è riservata agli utilizzatori. In terzo luogo, l'accordo, la decisione o la pratica di cui trattasi non devono imporre alle imprese partecipanti restrizioni che non siano indispensabili per realizzare detti incrementi di efficienza. In quarto luogo, detto accordo, detta decisione o detta pratica non devono dare alle imprese partecipanti la possibilità di eliminare tutta la concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 190 e giurisprudenza ivi citata).

155. L'inosservanza di una di queste quattro condizioni cumulative è sufficiente per escludere che il comportamento di cui trattasi possa beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 208).

156. A tal riguardo, per quanto attiene alla terza condizione, relativa al carattere indispensabile o necessario del comportamento di cui trattasi, essa implica di valutare e di confrontare il rispettivo impatto di detto comportamento e delle misure alternative realmente ipotizzabili, nell'ottica di stabilire se gli incrementi di efficienza attesi dal suddetto comportamento possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza. Per contro, essa non può portare a compiere una scelta, in termini di opportunità, tra un siffatto comportamento e tali misure alternative ove queste ultime non risultino meno restrittive per la concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, punto 197).

157. Per stabilire se tale terza condizione sia rispettata nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione, da un lato, la circostanza, rilevata ai punti da 105 a 112 della presente sentenza, che le norme del RSTG di cui trattasi nel procedimento principale sono caratterizzate da una combinazione di elementi di cui un numero significativo presenta un carattere discrezionale e/o sproporzionato. Inoltre, esso dovrà tener conto del fatto, rilevato ai punti da 138 a 140, 145 e 146 di tale sentenza, che tali norme prevedono una restrizione generalizzata, drastica e permanente della concorrenza transfrontaliera che i club di calcio professionistico potrebbero farsi mediante l'ingaggio unilaterale di calciatori di alto livello. Infatti, ciascuna di queste due circostanze, considerata isolatamente, esclude, a prima vista, che le dette norme siano indispensabili o necessarie per consentire di realizzare incrementi di efficienza, ammesso che questi siano dimostrati.

3. Conclusione

158. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale, nella parte in cui verte sull'interpretazione dell'articolo 101 TFUE, dichiarando che tale articolo deve essere interpretato nel senso che norme che sono state adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo, in particolare, di disciplinare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevedono:

- in primo luogo, che un giocatore professionista, parte di un contratto di lavoro, al quale è imputata una risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, sono responsabili in solido per il pagamento di un'indennità dovuta al club di provenienza per il quale tale giocatore lavorava e che è fissata sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di nesso oggettivo con il rapporto di lavoro di cui trattasi e talvolta sproporzionati;

- in secondo luogo, che, nel caso in cui l'ingaggio del giocatore professionista avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, il nuovo club incorra in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un determinato periodo, a meno che dimostri di non aver istigato tale giocatore a risolvere detto contratto, e

- in terzo luogo, che l'esistenza di una controversia connessa a tale risoluzione di contratto osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il CIT necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale giocatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto di tale nuovo club,

costituiscono una decisione di associazione di imprese che è vietata dal paragrafo 1 di tale articolo e che può beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che tutte le condizioni richieste a tal fine sono soddisfatte.

Sulle spese

159. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme che sono state adottate da un'associazione di diritto privato avente lo scopo, in particolare, di disciplinare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale, e che prevedono:

- in primo luogo, che un giocatore professionista, parte contraente di un contratto di lavoro, al quale è imputata una risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e il nuovo club che lo ingaggia a seguito di tale risoluzione, sono responsabili in solido per il pagamento di un'indennità dovuta al club di provenienza per il quale tale giocatore lavorava e che è fissata sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di nesso oggettivo con il rapporto di lavoro di cui trattasi e talvolta sproporzionati;

- in secondo luogo, che, nel caso in cui l'ingaggio del giocatore professionista avvenga durante un periodo protetto in forza del contratto di lavoro che è stato risolto, il nuovo club incorre in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori per un determinato periodo, a meno che dimostri di non aver istigato tale giocatore a risolvere detto contratto, e

- in terzo luogo, che l'esistenza di una controversia connessa a tale risoluzione di contratto osta a che la federazione nazionale di calcio di cui è membro il club di provenienza rilasci il certificato internazionale di trasferimento necessario per il tesseramento del giocatore presso il nuovo club, con la conseguenza che tale giocatore non può partecipare a competizioni di calcio per conto di tale nuovo club,

a meno che sia dimostrato che tali norme, come interpretate e applicate nel territorio dell'Unione europea, non si spingono oltre quanto è necessario per perseguire l'obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni di calcio tra club, mantenendo un certo grado di stabilità nell'organico dei club di calcio professionistico.

2) L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che tali norme costituiscono una decisione di associazione di imprese che è vietata dal paragrafo 1 di tale articolo e che può beneficiare di un'esenzione ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo solo se è dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che tutte le condizioni richieste a tal fine sono soddisfatte.