Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione IV
Sentenza 27 settembre 2024, n. 1053
Presidente: Giani - Estensore: Ricchiuto
FATTO E DIRITTO
Il [sig.] S. Palmi ha impugnato il provvedimento di rigetto tacito, formatosi a seguito del silenzio serbato dalla Prefettura di Lucca sull'istanza di accesso presentata il 24 aprile 2024.
Detta istanza era stata promossa al fine di prendere visione ed estrarre copia del provvedimento con il quale la Prefettura aveva disposto la pubblicazione dell'autovettura del sig. S. nell'elenco dei mezzi sequestrati e, ciò, unitamente al provvedimento di trasferimento a favore del custode-acquirente.
Nel ricorso, il sig. S. Palmi ha evidenziato di essere proprietario di un'autovettura Porsche modello Carrera 911, in relazione alla quale era risultato destinatario della notifica del verbale n. 4140095036 del 29 gennaio 2024, con il quale la Legione Carabinieri Toscana aveva contestato la violazione dell'art. 193, comma 2, codice della strada, in quanto si era accertato che il veicolo risultava sprovvisto della copertura assicurativa.
A seguito di detto accertamento l'Amministrazione aveva notificato al ricorrente il provvedimento di sequestro amministrativo e di affidamento in custodia del mezzo ex art. 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
Malgrado il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, la Prefettura di Lucca aveva trasmesso il verbale al Prefetto, così avviando la procedura prevista dall'art. 213 c.d.s., con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati del veicolo ai fini della confisca.
Il ricorrente si determinava così a presentare un'istanza di accesso diretta ad avere copia degli atti propedeutici all'alienazione del proprio veicolo che, tuttavia, non trovava alcun riscontro da parte della Prefettura di Lucca.
Nell'impugnare il provvedimento di rigetto tacito così formatosi il ricorrente sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:
1) la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e degli artt. 5, 6 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2006, n. 184, in quanto l'Amministrazione sarebbe stata in possesso dei provvedimenti richiesti nell'istanza di accesso;
2) la violazione degli artt. 3 e 5 d.lgs. 33/2013, in quanto l'istanza di accesso avrebbe potuto essere valutata anche alla stregua di accesso civico generalizzato, consentendo l'esibizione della documentazione richiesta.
Si è costituito il Ministero dell'interno contestando le argomentazioni proposte ed evidenziando, tra l'altro, l'assenza di una dimostrazione, da parte del ricorrente, circa l'esistenza di un interesse effettivo all'acquisizione della documentazione richiesta.
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2024, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è da accogliere, risultando fondata la prima censura.
A tal fine è necessario chiarire come, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, sussiste un effettivo interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione propedeutica all'alienazione del proprio veicolo.
Nell'istanza di accesso si era avuto cura di precisare che il ricorrente risultava proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e che quest'ultimo, ancora, era stato oggetto dell'attivazione della procedura di alienazione, come evincibile dall'avvenuta pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Prefettura di Lucca.
È del tutto evidente come la possibilità di perdere un bene in proprietà (peraltro di ingente valore), con il rischio che questo stesso bene sia trasferito al soggetto che lo aveva temporaneamente in custodia, non poteva che costituire una circostanza idonea a configurare il venire in essere di un interesse qualificato del ricorrente.
Si consideri, inoltre, che detto interesse risultava desumibile ad un'ulteriore circostanza e, ciò, in ragione del fatto che il ricorrente, circa un mese prima che venisse proposto il presente ricorso, aveva presentato alla Prefettura di Lucca un'istanza di annullamento in autotutela in relazione alla quale non aveva ottenuto alcun riscontro.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale "la legittimazione all'accesso agli atti della P.A. va riconosciuta a chi è in grado di dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso hanno prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica" (C.d.S., Sez. VI, 27 giugno 2018, n. 3938).
Non solo la documentazione richiesta non rientra in nessuna delle categorie indicate dall'art. 24 l. 241/1990 per le quali l'accesso agli atti è escluso, ma riguarda la fase propedeutica all'alienazione di un proprio bene che era stato oggetto del trasferimento della proprietà di un veicolo in favore del custode-acquirente.
È del tutto evidente l'esistenza di un diritto del ricorrente di acquisire la documentazione degli atti prodromici a disporre l'alienazione, al fine di poter accertare l'esistenza dei presupposti normativi per procedere in tal senso e, ciò, a prescindere dalla correttezza o meno della procedura del trasferimento, fattispecie quest'ultima che non attiene al presente contenzioso.
Il ricorso è fondato e va accolto e va, pertanto, ordinato all'Amministrazione competente di disporre l'esibizione della documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.