Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
Sentenza 1° ottobre 2024, n. 5170

Presidente: Dell'Olio - Estensore: Caprini

FATTO E DIRITTO

Premesso che parte ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell'istanza di subentro e voltura del contratto di locazione (prot. n. 8184 del 16 marzo 2023) dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in cui risiede, inizialmente intestato al genitore P. Luigi deceduto il 12 novembre 2020, con contestuale diffida al rilascio dell'alloggio medesimo.

Specificato che, secondo quanto si evince nel provvedimento gravato, «verificati i requisiti previsti dall'art. 33, Occupazioni improprie, del Regolamento Regione Campania n. 11 del 28 ottobre 2019 e ss.mm.ii., "Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica", necessari per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica», l'Amministrazione procedente si è determinata nel senso «che, alla luce della documentazione trasmessa (ISEE) viene a mancare il requisito previsto dall'art. 33 comma 2 lettera e bis) al momento della sanatoria, che risulta essere pari ad euro 55.192,00 e quindi superiore al limite massimo previsto di euro 22.500,00 per la regolarizzazione dell'occupazione».

Rilevato, re melius perpensa, che, quanto, preliminarmente, alla giurisdizione, "la materia dell'E.R.P. è compresa in quella dei servizi pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205 e risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004, n. 204. In tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del G.A. mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del G.O.; pertanto, deve ritenersi che nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di E.R.P., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetti al G.O." (Cass. civ., Sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 6272; Cass. civ., Sez. un., 23 novembre 2012, n. 20727).

Ribadito che, per orientamento ormai costante delle Sezioni unite della Corte di cassazione, "La giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957 e 15 gennaio 2021, n. 621).

Valutato in particolare che, conseguentemente, "spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio, giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione... non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo" (Cass., Sez. un., 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. civ., Sez. un., 9 ottobre 2013, n. 22957; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 novembre 2023, n. 6563).

Richiamati i propri precedenti con i quali la Sezione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso la diffida al rilascio di alloggio E.R.P., per difetto di giurisdizione del g.a. in quanto detta diffida consegue all'inammissibilità di un diniego di voltura, che va ad incidere sulla fase esecutiva (o anche contrattuale) del rapporto intrattenuto dalla ricorrente con l'amministrazione e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che solo in quella diversa fase sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 luglio 2022, n. 5087).

Considerato che con provvedimento prot. n. 8808 del 23 marzo 2023, di "rigetto dell'istanza di voltura, decadenza dell'assegnazione e sgombero dell'alloggio sito in Via Gennaro Maresca n. 93", è stata rilevata la mancanza dei requisiti ai fini del subentro dell'attuale ricorrente, Giuseppina P., e, conseguentemente, è stato disposto il rigetto dell'istanza di regolarizzazione presentata dal padre dell'odierna ricorrente, Luigi P., deceduto, ed è stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione Rep. n. 743/21 del 9 luglio 1984, parimenti stipulato dal di lei padre, ordinandosi, poi, lo sgombero dell'alloggio da parte della stessa ricorrente, "da ritenersi quale occupante senza titolo".

Ritenuto, quindi, che il ricorso, come eccepito dalla Amministrazione comunale resistente e alla luce della sopra richiamata condivisa giurisprudenza, debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà essere riassunto nei termini di legge ex art. 11 c.p.a.

Ritenuto equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto anche dell'esito della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.