Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 4 ottobre 2024, n. 1796

Presidente: Mezzacapo - Estensore: Esposito

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato il 29 maggio 2024, il Comune ricorrente insorge contro il silenzio serbato da Poste italiane sull'istanza del 7 febbraio 2024, reiterata poi il 13 marzo 2024 e il 5 aprile 2024, volta alla riapertura dell'ufficio postale della frazione di Villa Littorio del medesimo Comune di Laurino.

Infatti tale ufficio postale risulta chiuso al pubblico dal 20 ottobre 2023 per inagibilità dei locali, di proprietà di un privato, accertata dai Vigili del Fuoco per la necessità di improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria.

Il Comune ricorrente evidenzia che Poste italiane non ha assunto alcuna iniziativa contro il proprietario, non ha effettuato direttamente i lavori né si è attivata per reperire altri locali idonei, nonostante la disponibilità di quelli di proprietà comunale.

Con nota n. 1460 del 5 aprile 2024 Poste italiane ha comunicato di aver più volte sollecitato il proprietario a effettuare i lavori di ripristino dei locali (senza alcun esito) e di essere disponibile a valutare soluzioni idonee al riposizionamento dell'ufficio in altra sede. Con successiva nota il Comune ha chiesto l'allestimento di un ufficio mobile per due giorni a settimana e in ogni caso nelle giornate del pagamento delle pensioni.

Il ricorrente deduce l'illegittimità dell'inerzia, alla luce della giurisdizione esclusiva esistente in materia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., relativa anche ai comportamenti omissivi, tenuto conto della necessaria continuità del servizio imposta dalle direttive europee. In via subordinata impugna la nota n. 1460 del 5 aprile 2024, precisando che "è palese la natura interlocutoria, priva di valenza provvedimentale, della predetta nota di Poste italiane s.p.a., manifestamente diretta a scopi dilatori. Ove invece dovesse intendersi diversamente, si tratterebbe comunque di un provvedimento illegittimo, in quanto la riapertura di un UP non può essere condizionato dal comportamento di un privato, tenuto conto che la normativa comunitaria ed interna stabilisce che il servizio postale è un servizio essenziale" di carattere continuativo. In conclusione, si chiede la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da Poste italiane sulle citate istanze, che sia ordinata la riapertura dell'ufficio nel termine di trenta giorni e, nelle more, che sia installato un ufficio mobile e, in via subordinata, che sia annullata la citata nota n. 1460/2024 con le stesse conseguenze in termini di condanna della società.

2. Si sono costituiti con memoria di forma il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Si è altresì costituita Poste italiane, rilevando l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso in quanto le istanze hanno ad oggetto comportamenti materiali di Poste italiane, anche volti all'esecuzione diretta dei lavori di consolidamento statico dell'immobile di proprietà di terzi, e non l'adozione di provvedimenti amministrativi o comunque l'esercizio di poteri amministrativi. In ogni caso la pretesa non attiene all'erogazione del servizio universale postale ma a un intervento edilizio su uno specifico immobile. Allo stesso modo è inammissibile l'azione di annullamento rivolta contro la nota n. 1460/2024 che ha natura meramente informativa in merito al contenzioso in essere e che manifesta la disponibilità a individuare un immobile alternativo.

4. Previo scambio di repliche, alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. La domanda proposta contro l'inerzia dell'Amministrazione è inammissibile.

Occorre premettere che il rito ex artt. 31 e 117 c.p.a. è volto a ottenere l'accertamento della violazione, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di esercitare un potere previsto dalla legge e sollecitato dall'istanza del soggetto privato, mediante l'adozione di un provvedimento formale ed espresso.

Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, presupposti dell'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione sono la presentazione da parte del privato di un'istanza volta a provocare l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, il decorso dei termini di conclusione del procedimento, la mancata adozione di un provvedimento di segno positivo o negativo, l'esistenza in capo all'Amministrazione di uno specifico obbligo di provvedere e, soprattutto, la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione; il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti lo strumento processuale rimediale per la violazione dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancito dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (cfr. C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5206), non sussistente nel caso di mera attività materiale (cfr. C.d.S., Sez. IV, 14 maggio 2024, n. 4321).

Nel caso di specie il Comune istante non ha sollecitato l'adozione di un provvedimento amministrativo ma il compimento di attività materiali volte, in alternativa, al ripristino dell'agibilità dei locali (mediante iniziative volte a costringere il proprietario all'esecuzione dei necessari lavori o mediante l'esecuzione diretta degli stessi), al reperimento di altri locali, all'installazione di un ufficio mobile.

Considerato che l'istanza presentata e la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposta non attengono all'attività provvedimentale di Poste italiane, il ricorso in parte qua risulta inammissibile; risulta altresì inammissibile la conseguente domanda di condanna di Poste italiane all'adozione non di specifici provvedimenti ma dei comportamenti sopra indicati.

6. Parimenti è inammissibile la domanda di annullamento della nota n. 1460/2024 che ha natura meramente informativa in quanto volta a rendere note le iniziative assunte e a confermare la disponibilità alla ricerca di soluzioni idonee per il riposizionamento dell'ufficio.

7. Anche l'ulteriore domanda di condanna proposta da Poste italiane, rientrante tuttavia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto direttamente attinente alla continuità del servizio postale universale, deve essere respinta.

La domanda, genericamente introdotta nei suoi presupposti giuridici, trascura di considerare le circostanze fattuali nelle quali è maturata la sospensione (e non la cessazione) del servizio.

I locali che ospitavano l'ufficio postale sono risultati inagibili in quanto inclusi in un immobile affetto da gravi vizi strutturali; nonostante i lavori di consolidamento già effettuati a seguito di un cedimento strutturale, nuove lesioni hanno indotto l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno rilevato la presenza, sia all'interno sia all'esterno dei locali, di lesioni alle pareti perimetrali con distacco delle stesse dalle strutture portanti, disponendo l'interdizione dell'accesso all'intero immobile e lo svolgimento dei lavori necessari. In particolare, il verbale dei Vigili del Fuoco impone una verifica della stabilità dell'immobile e lo svolgimento dei lavori indispensabili "al ripristino delle condizioni di sicurezza", "a tutela della pubblica e privata incolumità"; anche le fotografie prodotte da Poste italiane rendono palese la situazione di forte degrado strutturale dell'immobile.

Nonostante i ripetuti solleciti di Poste italiane nei confronti della proprietà dei locali ai fini dello svolgimento dei lavori, gli stessi non sono stati effettuati.

La mancata esecuzione dei lavori non è imputabile a Poste italiane in quanto, a differenza di quanto sostenuto dal Comune ricorrente, la società non potrebbe comunque eseguire in maniera diretta lavori che riguardano non solo gli uffici condotti [in] locazione ma l'intero immobile, in quanto destinati a intervenire sulla struttura dello stesso. Allo stesso modo iniziative giudiziarie o stragiudiziarie non potrebbero garantire un'immediata riapertura dell'ufficio in quanto comunque volte all'esecuzione di lavori necessitanti di uno spazio di tempo adeguato al ripristino della sicurezza dell'immobile.

La stessa Amministrazione comunale ha supportato Poste italiane nella individuazione di immobili; gli immobili di proprietà privata segnalati sono stati ritenuti inidonei per la presenza di barriere architettoniche non superabili per la conformazione del territorio, per insufficienza della superficie utile o per mancanza di destinazione commerciale; l'immobile di proprietà comunale individuato, invece, versava in pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali per la presenza di muffe, umidità, ammaloramenti e barriere architettoniche difficilmente superabili per le caratteristiche del territorio, necessitando peraltro di consistenti lavori di adeguamento. L'inidoneità degli immobili non è sostanzialmente contestata dal Comune che non indica tuttavia ulteriori immobili utilizzabili. Il limitato numero di immobili segnalati dal medesimo Comune rende evidente la difficoltà di reperire locali idonei all'uso, anche a seguito di normali lavori di adeguamento (purché effettuabili), considerata anche la particolare conformazione orografica del territorio.

Poste italiane quindi ha pubblicato un avviso di ricerca dell'immobile.

Non può dirsi quindi che la società sia rimasta inerte ma appare chiaro che la stessa abbia fatto tutto quanto possibile per la riattivazione del servizio che, preme rilevare, non è stato definitivamente interrotto ma semplicemente sospeso per la sopravvenuta inidoneità dei locali che ospitavano gli uffici e nell'attesa di reperire nuovi locali idonei, considerate anche le difficoltà connesse alla particolarità del territorio.

Inoltre, come evidenziato da Poste italiane mediante il richiamo a specifiche delibere dell'autorità di settore, l'utilizzo dell'ufficio postale mobile è possibile solo in circostanze eccezionali di emergenza, avendo impatto anche sulla sicurezza dei prestatori e dei fruitori del servizio.

8. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato e va respinto.

In considerazione delle peculiarità della controversia, legate alla conformazione del territorio e alle esigenze della popolazione residente, è possibile disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, quanto al resto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.