Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 8 ottobre 2024, n. 5278

Presidente: Cestaro - Estensore: Palmarini

FATTO E DIRITTO

Espone il ricorrente di aver chiesto al Comune di Castel Volturno, con nota inviata a mezzo PEC in data 20 febbraio 2024, "copia... dell'atto n. 2401 emesso in data 22 febbraio 2020 e relativo a TARI e della rispettiva relata di notificazione".

Non avendo ottenuto riscontro da parte del Comune ha intrapreso la presente azione volta all'annullamento del diniego maturato per silentium ed all'accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna dell'ente agli adempimenti consequenziali.

Non si è costituito il Comune intimato.

All'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il ricorrente con l'istanza di cui è causa ha chiesto al Comune di Castel Volturno copia dell'avviso di accertamento TARI (e della relativa relata di notifica) al fine di confutare le pretese creditorie avanzate dall'ente nei suoi confronti.

Da quanto precede non v'è dubbio che in capo al ricorrente, debba riconoscersi la sussistenza di un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso", che l'art. 22 l. n. 241/1990 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.

Il ricorrente ha, infatti, evidentemente interesse ad acquisire la documentazione che lo riguarda direttamente.

Giova, in proposito rammentare, che in materia di accesso agli atti impositivi, l'Adunanza plenaria n. 4/2022, ha stabilito che il concessionario (e l'obbligo vale, a maggior ragione, nei confronti dell'ente impositore) deve garantire l'ostensione dell'atto e della prova della relativa notifica (v., in merito, anche T.A.R. Salerno, Sez. I, 27 settembre 2021, n. 2008) senza che possano essere considerati equipollenti gli "estratti di ruolo"; nel caso di inesistenza dell'atto (e/o della relativa relata di notifica), peraltro, l'ente deve fornire un'attestazione in cui dia atto di tale circostanza spiegandone le ragioni.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con conseguente accertamento del diritto all'ostensione, per effetto del quale il Comune di Castel Volturno dovrà consentire l'accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Castel Volturno di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Qualora l'atto non sia esistente (poiché smarrito e non conservato neppure in copia), l'ente intimato dovrà attestarne l'inesistenza spiegandone le ragioni.

Condanna il Comune intimato a rifondere all'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.