Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 11 ottobre 2024, n. 1081
Presidente ed Estensore: Dello Preite
Premesso che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio all'esame, la ricorrente ha impugnato il bando, in epigrafe specificato, con cui la Sanitaservice della ASL di Brindisi s.r.l. ha avviato la procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato e part time di n. 43 unità categoria A - Posizione A e n. 17 unità Categoria B - Posizione B del CCNL AIOP - "NON MEDICI", pubblicato mediante avviso in data 14 giugno 2024;
- a sostegno del ricorso, la difesa attorea ha dedotto i vizi della violazione di legge e dell'eccesso di potere, sotto plurimi profili, ed ha concluso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa tutela cautelare, con vittoria delle spese di lite;
- costituitesi in giudizio, la Sanitaservice ASL BR s.r.l. e l'Azienda sanitaria locale di Brindisi hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la giurisdizione devoluta al Giudice ordinario; nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite;
- all'udienza camerale dell'8 ottobre 2024, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Ritenuto che l'eccezione preliminare, sollevata dalle parti resistenti, di difetto di giurisdizione dell'odierno giudicante, per essere la stessa devoluta all'Autorità giudiziaria ordinaria, sia fondata alla stregua delle seguenti considerazioni, già espresse in precedenti pronunce di questo T.A.R. in materia (cfr., tra le altre, le sentenze n. 425 del 2019, n. 1896 del 2018, n. 1656 del 2021, nonché, da ultimo, le sentenze n. 920 del 2022 e n. 751 del 2023), da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi:
a) già nella vigenza dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (statuente - solo - che "Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità"), la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 8 giugno 2015, n. 2794) ha condivisibilmente ritenuto, "ai fini della valutazione della giurisdizione in merito alla selezione di personale", che la suddetta disposizione - che "si inserisce pur sempre nell'agire (jure privatorum) della società" - è "norma di equiparazione procedurale e non sostanziale e che la previsione del ricorso alla procedura propria del pubblico impiego da parte di società a partecipazione pubblica non è idonea a modificare la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che nel caso de quo non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ex art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa" (in termini, C.d.S., Sez. V, 4 dicembre 2012, n. 6178; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 11 aprile 2016, n. 1016);
b) le Sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 27 marzo 2017, n. 7759) hanno ritenuto che il citato art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 "non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette" (il riferimento è ai commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008), "al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni";
c) il suddetto art. 18 è stato - sì - abrogato, in parte qua, dalla riforma sulle società a partecipazione pubblica introdotta dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ma è stato sostanzialmente confermato (ribadendone i princìpi) dall'art. 19 del medesimo decreto ("Gestione del personale"), il quale, dopo aver disposto che: "Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" (comma 1), al comma 2 stabilisce che le stesse società disciplinino, "con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sicché, anche a seguito della novella di cui al suddetto art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, va affermato (Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759) il seguente principio di diritto: "le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario" (in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 29 maggio 2017, n. 745).
Ritenuto, per quanto innanzi, che la cognizione della presente controversia esuli dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare in quella del Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
Ritenuto, infine, che, in ragione della pronuncia in rito e della natura delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adìto in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.