Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione II
Sentenza 12 ottobre 2024, n. 629

Presidente ed Estensore: Pisano

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con il presente giudizio il ricorrente sig. Giuseppe T. ha chiesto l'annullamento del diniego prot. n. 1803 del 20 febbraio 2024 opposto dall'Amministrazione convenuta all'istanza di accesso assunta al protocollo del Comune di Castrocielo in data 22 gennaio 2024 e la conseguenziale ostensione dei documenti ivi indicati;

che, in particolare, ha esposto di essere "proprietario dell'immobile in Castrocielo alla Via Cesare Battisti 36/38 identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 2 particella 570, facente parte di maggior aggregato edilizio in centro storico di Castrocielo" e, in tale qualità, di avere proposto istanza di accesso agli atti "al fine di conoscere l'esistenza di procedimenti amministrativi per pratiche edilizie relative agli altri fabbricati componenti il suddetto aggregato edilizio in parola, con particolare riferimento ad eventuali pratiche edilizie in corso per titoli richiesti o rilasciati, inerenti gli immobili identificati al foglio 2 particelle 269 e 271 risultanti di proprietà della società di diritto inglese Properties in The Sun Ltd con sede in 40A Fairthorn Road - London, SE7 7RL, legalmente rappresentata dall'avv. Federica Velardo";

che il Comune resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato;

che il Collegio, con ordinanza n. 205/2024, ha ritenuto l'eccezione infondata, ordinando l'integrazione del contraddittorio alla società Properties In The Sun Ltd. - titolare del diritto dominicale sull'immobile cui pertengono le pratiche edilizie di cui il ricorrente ha chiesto ostensione;

che, nel merito, il diniego all'ostensione, motivato sulla natura generica ed esplorativa dell'istanza, è legittimo;

che, infatti, il sig. T. nell'istanza di accesso proposta ha sostenuto di vantare una posizione giuridica qualificata rispetto all'accesso agli "eventuali" titoli edilizi richiesti, genericamente identificati per relationem con riferimento agli immobili identificati al foglio 2 particelle 269 e 271 di proprietà della società di diritto inglese Properties in The Sun Ltd con sede in 40A Fairthorn Road - London, SE7 7RL, facendo riferimento alla circostanza di essere "proprietario dell'immobile in Castrocielo alla Via Cesare Battisti 36/38 identificato in Catasto Fabbricati al Foglio 2 particella 570, facente parte di maggior aggregato edilizio in centro storico di Castrocielo2";

che, tuttavia, l'indicazione di essere un proprietario viciniore, senza alcuna indicazione della concreta utilità, diretta od indiretta, che l'accesso ad eventuali titoli edilizi rilasciati alla controinteressata può comportare nella sua sfera giuridica, è di per sé una circostanza "neutra" rispetto all'interesse l'accesso ai titoli edilizi, peraltro indicati come "eventuali", dei proprietari confinanti;

che, infatti, il diniego può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, non solo sotto il profilo dei documenti richiesti - sebbene nel caso di specie il Collegio ritenga che non fosse necessaria la precisa indicazione dell'atto, essendo di fatto impossibile per chi esercita il diritto di accesso a titoli edilizi indicare data e numero dell'atto ovvero della pratica edilizia, non avendone conoscenza (in termini: T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 febbraio 2020, n. 926) - ma anche sotto quello del labile interesse all'ostensione; l'accesso agli atti, infatti, non può prescindere dalla pertinenza del contenuto degli atti rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139);

che, infatti, se in materia di accesso agli atti amministrativi, deve essere accolta l'istanza di accesso agli atti del proprietario di un'area di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio finalizzata al rilascio di copia dei documenti relativi all'immobile limitrofo, non potendo essere messa in discussione la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento "abilitativo" delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere allo stesso, nel caso di specie il ricorrente nell'istanza presentata non ha fatto riferimento né alla realizzazione di nuovi interventi edilizi in relazione ai quali vantare interesse all'impugnazione degli eventuali titoli rilasciati, né alla pendenza di vertenze giudiziarie con il proprietario del fabbricato confinante, sicché non era possibile apprezzare, al momento della presentazione dell'istanza, neppure la sussistenza di concrete esigenze difensive, giusto il disposto dell'art. 24 della l. n. 241 del 1990;

che, in particolare, nell'istanza nessun'altro particolare è indicato oltre alla circostanza di essere proprietario di un'abitazione limitrofa e, pertanto, legittimamente l'amministrazione ha denegato l'accesso, sicché il ricorso deve essere respinto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 25 marzo 2024, n. 1902; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 1259);

che, infatti, ad avviso del Collegio la giurisprudenza secondo cui il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta, ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 27 settembre 2023, n. 5224; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 16 luglio 2022, n. 1160) non può non essere letta, anche avuto riguardo ai precedenti concreti, con riferimento alla denunzia o quantomeno alla descrizione di specifici interventi edilizi rispetto ai quali il proprietario vicino si ritenga leso, difettando altrimenti il requisito della sussistenza di un interesse concreto all'accesso agli atti;

che, infatti, stante la differenza e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, il Collegio ritiene necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti mentre non è sufficiente da solo il criterio della vicinitas come prova della sussistenza né dell'interesse al ricorso avverso l'eventuale titolo rilasciato né, a monte, dell'interesse all'accesso agli atti, ma deve esserci uno specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato (in termini: C.d.S., Sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 22).

Ritenuto che tale interpretazione, vista la distinzione tra legittimazione e interesse in tema di vicinitas ribadita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 22, è l'unica che consente di rispettare il chiaro dettato dell'art. 22 della l. n. 241/1990, in caso contrario non differenziandosi l'accesso procedimentale dall'accesso civico;

che, in particolare, nell'istanza parte ricorrente non ha indicato alcuna delle circostanze introdotte nel presente giudizio circa l'interlocuzione con la controinteressata, né il Comune era tenuto - anche in relazione alla risalenza dell'ordine di demolizione e ai passaggi proprietari - a ricostruire la sussistenza dell'interesse, in assenza di alcuna concreta indicazione;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e, tuttavia, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.