Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 17 ottobre 2024, n. 1905

Presidente: Durante - Estensore: Di Martino

Con il ricorso all'esame del Collegio, la società ricorrente, premesso di essere proprietaria di un'area sita nel Comune di Mercato San Severino, distinta in catasto al foglio n. 19, particelle nn. 41, 64, 65, 999, 1002, 1065 e 1066, ha allegato e dedotto che: la suddetta area è ricompresa nell'Ambito di Trasformazione Strategica ATS 5 Curteri - sub ambito B del vigente P.U.C.; diversamente da quanto previsto nel limitrofo sub ambito A, un'area caratterizzata dalla presenza di un manufatto (aggregato edilizio di antica formazione), che, quindi, doveva essere ricompresa nelle "Aree ricadenti in Ambiti Urbani Consolidati", è stata erroneamente ricompresa tra le "Aree destinate prevalentemente alla realizzazione di verde attrezzato con servizi pubblici e/o privati di interesse Pubblico"; tale ultima circostanza - ovvero l'erronea inclusione solo grafica di detta area - trova conferma nel fatto che nella superficie complessiva del sub ambito (quantificata in 58.081 mq) detta area, già edificata, non sia stata ricompresa; in data 11 marzo 2024, avendone interesse e legittimazione, ha depositato istanza per l'approvazione di un P.U.A. volto alla trasformazione delle aree ricomprese nella predetta ATS 5 Curteri - sub ambito B; nell'ambito della suddetta istanza, ha evidenziato l'errore di cui sopra e, quindi, ha chiesto, per quanto potesse occorrere, l'approvazione del P.U.A. previa correzione di detto errore ovvero stralciando l'area caratterizzata dalla presenza di manufatti dalle "Aree destinate prevalentemente alla realizzazione di verde attrezzato con servizi pubblici e/o privati di interesse Pubblico", per includerlo tra le "Aree ricadenti in Ambiti Urbani Consolidati"; tuttavia, con nota del 30 maggio 2024, la P.A. ha comunicato i motivi ostativi, opponendo una presunta carenza documentale e ritenendo che avesse chiesto l'approvazione di un P.U.A. in variante al P.U.C., poiché aveva chiesto lo stralcio dell'area occupata da manufatti.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle doglianze in diritto di seguito sintetizzate:

I) violazione di legge (art. 28 della l. n. 1150/1942, art. 27 della l.r. Campania n. 16/2004 e art. 10 regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà) - incompetenza;

II) violazione di legge (art. 28 della l. n. 1150/1942, art. 27 della l.r. Campania n. 16/2004 e art. 10 regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione - del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà - illogicità);

III) violazione di legge (art. 28 della l. n. 1150/1942, art. 27 della l.r. Campania n. 16/2004 e art. 10 regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà - illogicità);

IV) violazione di legge (art. 28 della l. n. 1150/1942, art. 27 della l.r. Campania n. 16/2004 e art. 10 regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà - illogicità);

V) violazione di legge (art. 28 della l. n. 1150/1942, art. 27 della l.r. Campania n. 16/2004 e art. 10 regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - erroneità - sviamento - arbitrarietà - illogicità).

Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto l'integrale accoglimento del ricorso.

Si è costituito il Comune per resistere al ricorso.

All'udienza camerale del 16 ottobre 2024, la causa è stata assegnata a sentenza.

Ebbene, in seno al presente giudizio, si controverte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento di diniego della richiesta di approvazione P.U.A.

Ciò posto, va detto che, sulla base della disamina della complessiva documentazione versata in atti, l'atto, oggetto del presente gravame, si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio di incompetenza, nei termini profilati dalla parte ricorrente.

Sul punto è d'obbligo una premessa ricostruttiva.

Come noto, il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante.

Vi è più che le scelte di pianificazione urbanistica, in linea di principio, sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità e, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le decisioni dell'Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico-discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso (T.A.R. Trieste, Sez. I, 10 agosto 2021, n. 247).

Nel più settoriale ambito della pianificazione attuativa, la ripartizione delle competenze, tra i diversi organi coinvolti, con una ben precisa devoluzione di attribuzione in materia è netta ed inequivoca e, peraltro, trova conforto a livello normativo e giurisprudenziale.

A seguito dell'introduzione dell'art. 5, comma 13, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, il riparto di competenze in materia di approvazione di piani attuativi tra Giunta e Consiglio comunale è da ritenersi operante nel senso che la Giunta comunale è competente all'approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l'esigenza di modifica di quest'ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 23).

L'art. 10 del regolamento n. 5/2011, di attuazione l.r. Campania 16/2004, così recita:

"L'amministrazione comunale verifica, prima dell'adozione, che il PUA è compatibile con il PUC e con i piani di settore comunali. 2. Il Comune, dopo la adozione del PUA da parte della Giunta, garantisce il rispetto degli strumenti di partecipazione procedimentale stabiliti dalla normativa vigente. 3. Il PUA è pubblicato nel BURC e sul sito web del Comune nonché all'albo pretorio. La fase di pubblicazione è stabilità in trenta giorni. 4. La Giunta comunale approva il PUA entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5 valutando le eventuali osservazioni presentate in fase di partecipazione. 5. Al fine di garantire la funzione di coordinamento dell'attività pianificatoria, l'amministrazione comunale prima dell'approvazione trasmette il PUA all'amministrazione provinciale per eventuali osservazioni da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati. Decorso tale termine la Giunta comunale procede all'approvazione del PUA. 6. Il piano approvato è pubblicato immediatamente nel BURC e sul sito web del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 7. Per i PUA di iniziativa privata, il Comune si esprime nei termini previsti dalla legge n. 241/90. 8. L'approvazione del PUA, provvisto di elaborati progettuali, di pareri e di autorizzazioni obbligatori sui singoli progetti facenti parte del PUA, richiesti prima dell'approvazione, può produrre gli effetti previsti all'articolo 2 della legge regionale n. 28 novembre 2001 n. 19".

In linea di massima, la giurisprudenza ritiene che la neutralità del piano attuativo rispetto allo strumento generale sia una condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della Giunta. E se così è, non vi è ragione per negarne in via generale la competenza in ordine al diniego di approvazione, sulla base di una valutazione dell'interesse pubblico.

La normativa del 2011 ha disposto un trasferimento di competenza e non ha qualitativamente mutato la natura dell'atto conclusivo del procedimento, sicché è da escludere che, in tale fase, la Giunta sia titolare di poteri più ristretti di quelli che in precedenza spettavano al Consiglio.

La Giunta comunale è competente all'approvazione dei piani attuativi (quali sono pacificamente anche i piani di lottizzazione), qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente; qualora, invece, il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico vigente, l'esigenza di modifica di quest'ultimo attiva la competenza del Consiglio comunale (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 1° marzo 2024, n. 558; T.A.R. Salerno, Sez. II, 11 novembre 2021, n. 2414; C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888).

Ebbene, se la competenza ad adottare ed approvare un P.U.A., come quello richiesto, nella specie, dalla ricorrente, spetta alla Giunta comunale, ne deriva, evidentemente, che anche il rifiuto ad accogliere un'istanza di un privato, rivolta in tal senso, debba essere rispettosa di tale attribuzione legislativa di competenze (T.A.R. Salerno, Sez. III, 19 luglio 2022, n. 2079).

Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, si appalesa di palmare evidenza al Collegio il vizio di incompetenza profilato.

E tanto basta al Collegio per accogliere il ricorso.

La natura dirimente del vizio formale riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione esplicitata.

In ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti gravati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.