Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 15 ottobre 2024, n. 789

Presidente: de Francisco - Estensore: Chinè

FATTO E DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, premesso di essere tutti dipendenti della società Modica Multiservizi s.p.a. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Modica, hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Sicilia - Catania la deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 31 dicembre 2015 e la consequenziale determinazione del responsabile del P.O. VIII Settore n. 3352 del 31 dicembre 2015, nonché ulteriori delibere e atti presupposti, esponendo, in estrema sintesi, quanto segue: a) fino al 2009, il Comune di Modica ha gestito i servizi pubblici locali e le attività strumentali attraverso due società a capitale interamente pubblico, ossia la Modica Multiservizi s.p.a. e la Modica Rete Servizi s.r.l. (in seguito divenuta S.P.M. s.r.l.), b) con atto n. 172/2010, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla gestione del servizio di sosta a pagamento - fino a quel momento svolto dalla Multiservizi s.p.a. e nel quale erano impiegati gli odierni ricorrenti - mediante il ricorso al project financing; c) con riscorso iscritto al R.G. con il n. 601/2011, i ricorrenti hanno impugnato dinanzi al T.A.R. Sicilia - Catania la predetta delibera, ma, con ordinanza cautelare n. 435/2011, il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione per difetto del presupposto del danno grave e irreparabile; d) con atto del 30 aprile 2011 la Modica Multiservizi s.p.a. è stata posta in liquidazione con cessione alla S.P.M. s.r.l. dei relativi rami d'azienda, compreso il personale, ad eccezione dei ricorrenti; e) con determina del responsabile dell'VIII Settore n. 3270 del 21 dicembre 2015, l'Amministrazione ha approvato gli atti di gara per l'affidamento a terzi della gestione del servizio di sosta a pagamento. La determina è stata successivamente ratificata dal responsabile in carica con determina n. 3339 del 28 dicembre 2015; f) quindi, con delibera n. 250/2015, la Giunta comunale ha demandato "al responsabile del settore competente l'adozione di tutti gli atti di sua pertinenza gestionale ai fini della pronta attivazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento"; g) con determina n. 3352 del 31 dicembre 2015, il responsabile dell'VIII Settore ha riprodotto il contenuto delle citate determinazioni n. 3270 e n. 3339, manifestando la volontà di procedere all'affidamento in concessione a terzi del servizio in questione.

2. Avverso i summenzionati provvedimenti, con il ricorso di primo grado, gli odierni appellanti hanno articolato le seguenti censure: I) Nullità della delibera della Giunta comunale n. 250/2015 e di tutti gli atti di gara ad essa consequenziali e dipendenti per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 t.u.e.l. Eccesso di potere per vizio del procedimento. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Incompetenza della Giunta municipale in quanto l'adozione degli atti in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, (...), concessione dei pubblici servizi, (...)" sarebbero di competenza del Consiglio comunale come previsto dall'art. 42 t.u.e.l., lett. e) ed l); II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per vizio del procedimento. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. In particolare, sarebbe stata attuata una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti della Modica Multiservizi, a suo tempo transitati alle dipendenze di altra società interamente partecipata dal Comune (la S.P.M. s.r.l.), laddove i ricorrenti sarebbero esposti al possibile licenziamento o, in ogni caso, alle condizioni deteriori di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto privato, aggiudicatario del servizio.

3. Con la sentenza di primo grado n. 2609 del 4 settembre 2023, resa all'udienza pubblica del 10 luglio 2023 (nella quale il T.A.R. ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'esistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso), il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

4. Con l'atto di appello in epigrafe indicato, la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha declinato la giurisdizione sulla controversia in favore del giudice ordinario, in quanto tale declinatoria scaturisce da una errata applicazione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella specie non applicabile a fronte di controversia non riguardante rapporti di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.

In sintesi, per gli appellanti il T.A.R.: a) ha erroneamente considerato i ricorrenti in primo grado dipendenti di un'amministrazione pubblica, che avrebbero agito in giudizio per "il mantenimento dello status di dipendenti pubblici", ignorando che essi erano invece dipendenti di una società partecipata comunale (la Modica Multiservizi s.p.a.); b) ha omesso di adeguatamente valutare che i vizi denunciati nei riguardi degli atti impugnati sono tipici vizi dell'atto amministrativo, e segnatamente l'incompetenza e la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Di qui la richiesta degli appellanti di annullamento della sentenza di primo grado e di accertamento della giurisdizione del giudice amministrativo sulla specifica controversia.

5. Con memoria depositata in data 1° agosto 2024 si è costituito per resistere all'appello il Comune di Modica, concludendo per la integrale reiezione dell'atto di gravame.

6. Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2024 il Collegio ha rilevato d'ufficio, dandone formale avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della ricevibilità dell'appello in relazione alle previsioni normative in materia di dimidiazione dei termini di cui agli artt. 87, commi 2 e 3, e 105, comma 2, c.p.a.

Ha quindi trattenuto la causa per la decisione.

7. L'appello è irricevibile.

7.1. La disciplina dei termini per la notificazione dell'appello avverso le sentenze recanti declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo si rinviene nel combinato disposto degli artt. 87, commi 2 e 3, 92, comma 3, e 105, comma 2, del c.p.a.

Ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a., "nei giudizi di cui al comma 2... tutti i termini processuali sono dimezzati, rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti".

Il precedente comma 2 elenca i casi di trattazione in camera di consiglio, tra essi includendo anche gli "altri casi espressamente previsti".

L'art. 92, comma 3, c.p.a. indica in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine per proporre appello in caso di omessa notificazione della decisione.

L'art. 105, comma 2, c.p.a. stabilisce che "Nei giudizi di appello contro provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3".

7.2. Così perimetrata la cornice normativa di riferimento, ne discende che, essendo il giudizio di appello avverso sentenze recanti declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo sottoposto al rito camerale, in ossequio alla previsione dell'art. 87, comma 3, c.p.a. "tutti i termini processuali sono dimezzati", ivi compreso il termine per la notificazione dell'appello (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 ottobre 2022, n. 8526; 31 dicembre 2014, n. 6452).

Pertanto, il termine c.d. lungo di cui all'art. 92, comma 3, c.p.a. è dimidiato a tre mesi.

7.3. Alla luce delle suesposte coordinate normative l'appello in epigrafe si palesa tardivo.

Risulta invero per tabulas che:

- la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 4 settembre 2023;

- l'atto di appello è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 2 marzo 2024 e depositato il successivo 29 marzo 2024.

L'atto di appello è stato quindi notificato quando il termine dimidiato di tre mesi era già abbondantemente scaduto.

7.4. In definitiva, l'appello deve essere dichiarato irricevibile.

8. Il rilievo di ufficio della specifica causa di irricevibilità giustifica nel caso di specie la compensazione integrale delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. IV, sent. n. 2609/2023.