Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 24 ottobre 2024, n. 744

Presidente: Di Benedetto - Estensore: Amovilli

FATTO

I. L'odierna ricorrente ha partecipato alla competizione elettorale dell'8-9 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in qualità di componente della lista "Centrosinistra per Casalecchio" collegata al candidato Sindaco prof. Dario Braga conseguendo 129 voti di preferenza e risultando terza tra i votati della lista ovvero prima tra i candidati non eletti all'esito delle operazioni dell'Ufficio centrale del 25 giugno 2024.

All'esito del secondo turno elettorale ha vinto le elezioni il candidato Sindaco Matteo Ruggeri con n. 6173 voti mentre al secondo posto con n. 4385 voti è giunto il candidato Sindaco prof. Dario Braga.

Attribuita la percentuale del sessanta per cento dei seggi consiliari al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco sig. Matteo Ruggeri e ripartiti i seggi, complessivamente nel numero di 15, da attribuirsi a dette liste (paragrafo 13, pag. 65 e paragrafo 14, pagg. 65-71 doc. 1 allegato al ricorso), l'Ufficio elettorale ha proceduto al riparto dei seggi, complessivamente pari a 9, spettanti alle liste di minoranza in applicazione del comma 10 dell'art. 73 d.lgs. 18 agosto 2020, n. 26.

Con il ricorso in esame, depositato l'8 luglio 2024 e ritualmente notificato, proposto ai sensi dell'art. 130 c.p.a. ha chiesto l'annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale del 25 giugno 2024 relativo al Comune di Casalecchio di Reno recante la proclamazione, a seguito del turno di ballottaggio, del Sindaco e dei componenti e delle componenti del Consiglio comunale e del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco.

In particolare la ricorrente contesta il riparto dei seggi, complessivamente pari a n. 9, da attribuirsi alle liste di minoranza in applicazione del comma 10 dell'art. 73 t.u.e.l.

Ha dedotto unico motivo di gravame così riassumibile: Violazione dell'art. 73, commi 8, 9, 10 e 11, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - l'Ufficio elettorale ha provveduto alla ripartizione dei seggi tra le singole liste anziché, come previsto dalla norma, tra i gruppi di liste collegate sì da precluderle la nomina a consigliere comunale in sostituzione del sig. Pietro Cappellini nato a Sassuolo (MO) il 20 gennaio 1980, appartenente alla lista "Fratelli d'Italia". La giurisprudenza avrebbe infatti chiarito che una volta determinato il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni schieramento, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 73, si procede alla ripartizione dei seggi stessi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, applicando il medesimo metodo (c.d. D'Hondt), al fine di determinare il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista. Ad avviso della ricorrente sarebbe contra legem l'interpretazione data dall'Ufficio elettorale secondo cui anche il calcolo del numero dei seggi da attribuirsi ai gruppi di liste in applicazione del comma 8 dell'art. 73 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dovrebbe essere compiuto facendo riferimento ai risultati della singola lista. Opinando nel senso prospettato dall'Ufficio elettorale nel caso di specie si perverrebbe al risultato, contrario alla ratio della norma, per cui alla coalizione risultata terza per numero complessivo di voti verrebbe assegnato un numero di seggi maggiore di quello attribuito alla coalizione risultata seconda.

In particolare l'Ufficio elettorale avrebbe - secondo la ricorrente - erroneamente desunto il numero dei seggi da assegnare ai singoli gruppi sulla base dei quozienti calcolati con riferimento alla cifra elettorale di ogni singola lista, ovvero:

1) Fratelli d'Italia 2926

2) Centrosinistra per Casalecchio 2049

3) Fratelli d'Italia 1463

4) Centrosinistra per Casalecchio 1024

5) Lega - Noi Moderati - Forza Italia 1021

6) Lista Civica Casalecchio 1009

7) Fratelli d'Italia 975

8) Fratelli d'Italia 731

9) Centrosinistra per Casalecchio 683

Chiede pertanto la correzione del risultato elettorale con conseguente assegnazione di un ulteriore seggio alla lista "Centrosinistra per Casalecchio", dal momento che ove l'Ufficio avesse correttamente applicato il richiamato art. 73 al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco prof. Dario Braga sarebbero spettati n. 5 seggi consiliari mentre soltanto n. 4 seggi consiliari al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco sig. Enrico Pasquariello.

Si è costituto in giudizio il Comune di Casalecchio evidenziando la propria estraneità al contenzioso quale quello di specie tra liste o candidati, non potendo sindacarne l'esito essendo la deliberazione consiliare di convalida degli eletti una mera presa d'atto della proclamazione degli eletti, chiedendo dunque qualunque sia l'esito del giudizio, di rimanere indenne dalla condanna alle spese non avendo preso posizione né contro né a favore del ricorso qui in esame.

Si sono costituti anche il Ministero dell'interno e la Prefettura della Provincia di Bologna solo per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva essendo a loro avviso l'unica parte pubblica necessaria l'ente locale interessato alle elezioni, risultando anche la Prefettura del tutto estranea al procedimento elettorale in questione, citando giurisprudenza.

Non si è costituito invece il sig. Pietro Cappellini, odierno controinteressato, pur ritualmente intimato.

Alla pubblica udienza speciale elettorale del 24 ottobre 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. È materia del contendere la legittimità delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale del 25 giugno 2024 relativo al Comune di Casalecchio di Reno recante la proclamazione, a seguito del turno di ballottaggio, del Sindaco e dei componenti e delle componenti del Consiglio comunale e del prospetto dei quozienti per il riparto dei seggi tra le liste e i gruppi di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco.

Lamenta come visto la ricorrente, prima dei candidati non eletti della lista "Centrosinistra per Casalecchio" collegata alle liste del candidato Sindaco prof. Dario Braga con 129 voti di preferenza, la mancata attribuzione di un seggio alla propria lista e conseguente mancata nomina a consigliere comunale dal momento che l'Ufficio elettorale avrebbe errato nel calcolare il numero dei seggi da attribuirsi ai gruppi di liste in applicazione del comma 8 dell'art. 73 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 facendo riferimento ai risultati della singola lista e non a quello del gruppo di liste collegate al candidato Sindaco.

II. Preliminarmente va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'interno per difetto di legittimazione passiva dal momento che per pacifica giurisprudenza nei giudizi elettorali relativi ad elezioni comunali parte necessaria è soltanto il Comune e non anche l'Amministrazione statale, cui appartengono gli organi preposti alle operazioni elettorali (ex multis C.d.S., Sez. III, 7 marzo 2018, n. 1463; 23 settembre 2015, n. 4442).

III. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 73, commi 8, 9, 10 e 11, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

"8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate".

IV. In punto di fatto giova rilevare come sin dal primo turno tutte le liste risultavano collegate ai candidati sindaci e precisamente, per quel che qui rileva, al candidato Sindaco Dario Braga risultavano collegate le liste "Centrosinistra per Casalecchio", "Lista Civica Casalecchio", "Europa Verde", "Azione con Calenda" e "Per il Bene Comune con Braga" mentre al candidato Sindaco Sig. Enrico Pasquariello risultavano collegate le liste "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni" e "Lega - Forza Italia - Noi moderati - Rete Civica".

V. La giurisprudenza ha effettivamente chiarito che nel riparto dei seggi di minoranza deve aversi riguardo ai risultati complessivamente ottenuti da tutte le liste collegate col medesimo candidato alla carica di Sindaco, salva, poi, la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi complessivamente assegnati..." (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 dicembre 2020, n. 2355; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 luglio 1996, n. 1093; T.A.R. Lazio, Sez. II, 22 luglio 1997, n. 1168; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 16 luglio 1998, n. 2421; C.d.S., Sez. V, 29 novembre 1995, n. 1657).

Poiché nell'attribuzione dei seggi sia alla maggioranza che alla minoranza il legislatore ha sancito che si debba aver riguardo non solo ai voti conseguiti dalle liste singole, ma anche a quelli conseguiti dai raggruppamenti delle liste, non solo nel primo turno elettorale, ma anche nel successivo turno del ballottaggio, è evidente che per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se ad esse coalizioni non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 19 ottobre 2015, n. 11970).

VI. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale (modello n. 54 doc. n. 1 del ricorso) alle pagine nn. 20 e 68 pare in prima approssimazione aver formalmente considerato nel riparto dei seggi consiliari attribuibili alle liste di minoranza i voti riportati dai gruppi e non dalle singole liste, pur con evidenti correzioni a penna riguardanti anche il gruppo di lista collegato al candidato Sindaco prof. Dario Braga, risultando cancellato il numero di 5 seggi spettanti indicato e corretto con il numero 4.

A ben vedere al paragrafo 7 del verbale redatto dall'Ufficio (mod. 54) in tema di ripartizione del numero dei seggi si opera riferimento per le cifre elettorali di lista o di gruppo al paragrafo 11 del modello n. 52 (doc. n. 3 del ricorso).

Il citato paragrafo 11 del mod. 52 nel determinare però in concreto la cifra elettorale fa invece riferimento alle singole liste e non ai gruppi di lista, in contraddizione con quanto affermato nel mod. 54, sì da non valorizzare, come invece dovuto, la coalizione tra le liste collegate al candidato Sindaco, con conseguente fondatezza della censura di violazione del citato art. 73 t.u.e.l.

A comprova di tale errore metodologico vi è il riparto finale del numero di seggi (9) assegnabili alle liste di minoranza, risultando n. 5 seggi consiliari assegnati al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco sig. Enrico Pasquariello mentre solo 4 quelli assegnati al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco prof. Dario Braga, a fronte del numero maggiori di voti riportato da quest'ultima coalizione.

VII. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto con l'effetto dell'annullamento del provvedimento impugnato e della conseguente correzione del risultato elettorale, divenendo la ricorrente consigliere del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno in sostituzione del sig. Pietro Cappellini.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tenuto conto della scarsa chiarezza dei moduli predisposti che hanno contribuito ad indurre in errore l'Ufficio elettorale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e proclama l'odierna ricorrente avv. Antonella Micele consigliera del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno in sostituzione del sig. Pietro Cappellini.

Spese compensate.

Dispone l'immediata trasmissione di copia della sentenza al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ed al Prefetto della Provincia di Bologna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.