Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 22 ottobre 2024, n. 8461
Presidente: De Nictolis - Estensore: Molinaro
FATTO E DIRITTO
1. La controversia riguarda l'opposizione di terzo alla sentenza 7 febbraio 2024, n. 1261, presentata dai signori Sergio R., Salvatore C. e Antonio Ci.
2. All'udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'opposizione di terzo è inammissibile.
4. I ricorrenti in opposizione, che svolgono l'attività di tassista nel Comune di Positano, hanno dedotto che:
- con delibera n. 37 del 21 marzo 2024 il Comune di Positano ha instaurato la zona a traffico limitato per gli autoveicoli superiori a 5 posti, compreso il conducente, adibiti a n.c.c. e taxi;
- "la suddetta delibera ed, in particolare l'estensione della Z.T.L. anche ai taxi, muove dalla sentenza n. 1261 del 07.02.2024", con la quale è stato accolto l'appello proposto da A.N.I.Tra.V. e C.N.I. avverso la sentenza del Tar Campania - Salerno n. 80 del 2018, così annullando la delibera n. 178 del 29 dicembre 2016;
- con delibera n. 178 del 29 dicembre 2016 il Comune di Positano ha instaurato la zona a traffico limitato per gli autoveicoli superiori a 5 posti, compreso il conducente, adibiti a n.c.c., con la quale il Comune di Positano ha instaurato la zona a traffico limitato per gli autoveicoli superiori a 5 posti, compreso il conducente, adibiti a n.c.c.;
- in appello sono stati accolti i "motivi fondati sulla irragionevolezza e disparità di trattamento del servizio NCC rispetto ai TAXI";
- né il ricorso originario né l'appello definito con sentenza n. 1261 del 2024 è stato notificato agli odierni ricorrenti (appunto titolari di licenza di taxi), i quali pertanto, in tesi, non partecipando al giudizio, "non hanno potuto rappresentare le ragioni del diverso trattamento con gli NCC";
- "per tali ragioni, gli odierni ricorrenti, nella qualità di controinteressati pretermessi o, comunque, terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione", hanno proposto ricorso per opposizione di terzo chiedendo l'annullamento della sentenza di cui in epigrafe.
5. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, c.p.a. "Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi".
Presupposto della legittimazione all'opposizione di terzo è che la sentenza oggetto del ricorso del terzo pregiudichi i diritti o gli interessi legittimi del terzo, al quale è stata preclusa la relativa difesa in giudizio, così divenendo appunto "terzo" (ingiustamente, in tesi) estraneo rispetto al processo concluso con la pronuncia impugnata.
6. La giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza del pregiudizio che fonda detta legittimazione: "a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione" (C.d.S., Sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1190).
Sono configurabili pertanto due categorie di legittimati all'opposizione di terzo, la categoria dei controinteressati (che vantano una situazione giuridica qualificata rispetto al provvedimento oggetto della sentenza opponenda o ad un provvedimento consequenziale) e la categoria di coloro che versano in una situazione di incompatibilità che si riscontra direttamente rispetto agli effetti della sentenza.
In entrambi i casi è comunque necessario che sussista un interesse (qualificato e differenziato) antagonista.
Nel caso di specie manca la posizione antagonista giuridicamente qualificata.
7. Innanzitutto gli odierni ricorrenti non sono controinteressati rispetto all'impugnazione della delibera n. 178 del 2016 (annullata con la sentenza qui impugnata).
La delibera annullata con detta sentenza riguarda infatti solo i conducenti n.c.c., non gli esercenti il servizio di taxi, che quindi non vantano alcun interesse qualificato e differenziato rispetto al mantenimento, o meno, degli effetti della stessa.
Né coglie nel segno la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, relativa alla situazione legittimante riconosciuta ai controinteressati sopravvenuti in quanto beneficiari di un atto conseguenziale a un atto presupposto, annullato da una sentenza all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei.
La delibera n. 37 del 2024 non può infatti essere ritenuta un "atto conseguenziale", che legittima i controinteressati sopravvenuti all'opposizione di terzo. I controinteressati sopravvenuti sono infatti i beneficiari di un atto che trova il presupposto nel provvedimento (poi annullato), e sono quindi "portatori di un interesse (giuridicamente) qualificato al mantenimento dell'atto impugnato" (C.d.S., Sez. V, 19 aprile 2024, n. 3560; 28 aprile 2023, n. 4338; 23 agosto 2019, n. 5817) mentre nel caso di specie, come visto, detta circostanza non ricorre.
Non sussiste quindi alcun interesse giuridicamente tutelato dei ricorrenti, in quanto esercenti il servizio di taxi, al mantenimento della delibera n. 179 del 2016, risultando quindi recessivo il profilo, dedotto dall'appellante, riguardante l'agevole individuazione, o meno, degli stessi sulla base del provvedimento ivi impugnato.
Di conseguenza, la qui impugnata sentenza, che ha annullato la predetta delibera, non ha potuto produrre effetti avverso questi ultimi e i ricorrenti in opposizione non sono controinteressati (pretermessi, sopravvenuti, di non facile individuazione) legittimati all'opposizione di terzo avverso la stessa.
8. Neppure si configura una legittimazione all'opposizione di terzo basata sulla situazione di incompatibilità (giuridicamente qualificata) nei confronti degli effetti della sentenza n. 1261 del 2024, nei termini delineati dalla sopra richiamata giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 3 febbraio 2023, n. 1190).
Non solo infatti, come visto, l'effetto demolitorio di detta sentenza non ha prodotto conseguenze sulla sfera giuridica dei ricorrenti in opposizione ma il vincolo conformativo della stessa è limitato al dovere del Comune di non replicare lo stesso vizio di disparità di trattamento accertato dal Consiglio di Stato. Esso ha avuto ad oggetto il fatto che la zona a traffico limitato istituita con la ivi impugnata delibera n. 178 del 2026 è stata estesa soggettivamente ai soli conducenti n.c.c. e non anche agli esercenti il servizio di taxi: "sotto lo specifico profilo della ragionevolezza rispetto al duplice dichiarato obiettivo di decongestione del traffico e di riduzione dell'inquinamento, risulta irragionevole - e quindi non rispondente ai principi di proporzionalità, adeguatezza e sussidiarietà - l'imposizione di un obbligo a una tipologia di operatori economici (NCC) qualora utilizzino veicoli (con più di cinque posti compreso il conducente, di qualunque dimensione e qualunque sia la motorizzazione e l'alimentazione) che non differiscono, quanto ad ingombro della sede stradale e quanto ad emissioni in atmosfera, dai veicoli impiegati per il servizio TAXI (oltreché per l'uso privato) che può indifferentemente utilizzare anche tale tipologia di veicoli, comunque non distinguibile né tecnicamente, né giuridicamente, da qualsiasi altro veicolo fino a cinque posti".
Da detta sentenza non deriva invece l'obbligo di riadottare un provvedimento di individuazione della zona a traffico limitato avente il precedente regime e una determinata estensione territoriale, né l'obbligo di individuare l'ambito soggettivo di applicazione del vincolo comprendendo sia i veicoli adibiti al servizio di taxi sia i veicoli utilizzati dai conducenti n.c.c., piuttosto che escludendo entrambi.
Sicché il Comune ha deciso di adottare la delibera n. 37 del 2024, con la quale ha regolamentato la zona a traffico limitato, producendo effetti sfavorevoli nella sfera giuridica degli esercenti il servizio di taxi, senza essere a tal fine vincolato dalla sentenza impugnata.
I ricorrenti in opposizione non vantano quindi una posizione qualificata di incompatibilità rispetto agli effetti di quest'ultima.
Piuttosto, la situazione di antagonismo dei ricorrenti si configura in termini qualificati solo nei confronti della delibera n. 37 del 2024, rispetto alla quale, tuttavia, la precedente sentenza n. 1261 del 2024, così come il provvedimento con questa annullato, rappresentano un mero presupposto di fatto.
9. Difetta pertanto la legittimazione dei ricorrenti a proporre opposizione di terzo, risultando quindi inconferente valutare quali argomenti i ricorrenti avrebbero potuto dedurre nel giudizio a quo al fine di giustificare la mancanza di disparità di trattamento.
10. L'opposizione di terzo è quindi inammissibile.
11. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto CdS, sez. V, sent. n. 1261/2024.