Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 28 ottobre 2024, n. 8590

Presidente: Castriota Scanderbeg - Estensore: Filippini

FATTO

1. Con sentenza non definitiva n. 5857 del 27 novembre 2008, questo Consiglio ha accolto, nei sensi e nei limiti precisati nella relativa motivazione, l'appello principale proposto dalla Provincia di Bologna avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione I, n. 25/2008, ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale quanto alla contestata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado n.r.g. 1545/2003 (rivolto avverso la sola deliberazione della Giunta provinciale n. 420/2003), ha respinto in parte lo stesso appello incidentale e, per il resto, ha sospeso il giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione di quello instaurato dalla parte appellata contro la Provincia, innanzi al Tribunale di Bologna, per il risarcimento del danno.

2. Con ordinanza istruttoria n. 1855/2021 depositata il 4 marzo 2021, questa Sezione, sul rilievo che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 297 c.p.c., la prosecuzione del processo sospeso presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia la cui pendenza ha costituito il motivo della sospensione e che, ai sensi dell'art. 80 c.p.a., per la prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, ha richiesto alla parte più diligente documentati chiarimenti in merito alla cessazione o meno della causa di sospensione del presente giudizio, non essendo provato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna, relativa al giudizio civile (n. 1682/2013 del 27 maggio 2013) ritenuto pregiudiziale, medio tempore intervenuta.

3. All'esito di tale richiesta, l'appellante produceva copia conforme della sentenza del Tribunale di Bologna, con certificazione di passaggio in giudicato per mancata impugnazione, evidenziando il sopravvenire della cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria, mentre la difesa appellata, pur dando atto della definizione del giudizio pregiudiziale, chiedeva dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per mancata tempestiva riassunzione, dichiarando altresì, sebbene formalmente in subordine, ai fini della dichiarazione di interruzione del giudizio, che l'appellato è deceduto in data 9 maggio 2015, allegando il certificato di morte.

4. Con ordinanza n. 8621/2021, depositata il 28 dicembre 2021, questa Sezione, sull'assunto che il termine fissato dall'art. 80, comma 1, c.p.a. per la riassunzione del giudizio sospeso avrebbe natura meramente ordinatoria, e della inefficacia, in pendenza di perdurante sospensione del giudizio, della dichiarazione dell'intervenuto decesso dell'appellato, ha dato atto della permanenza della sospensione del processo.

5. Con ordinanza istruttoria n. 947/2024 depositata il 28 giugno 2024, il presidente di questa Sezione, preso atto del tempo ulteriormente trascorso, ha chiesto alle parti di fornire aggiornate e documentate notizie in ordine alla attuale persistenza o meno delle ragioni che hanno determinato la sospensione del presente giudizio.

6. Con nota depositata in data 9 luglio 2024 la difesa dell'appellante, richiamando la definizione del giudizio pregiudiziale, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese legali.

7. Con proprie note difensive la parte appellata ha del pari richiesto, in principalità, la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, per mancata tempestiva riassunzione, successivamente al passaggio in giudicato (avvenuto in data 14 luglio 2014) della sentenza civile (pubblicata in data 27 maggio 2013) che ha definito il giudizio ritenuto pregiudiziale; in subordine ha ribadito la dichiarazione di intervenuto decesso del signor Fiero G.

8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024.

DIRITTO

9. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, c.p.a., perché non è stato proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge.

10. Risulta pacifico in causa che, successivamente alla sospensione del presente giudizio disposta da questo Consiglio con la richiamata sentenza non definitiva n. 5857 del 27 novembre 2008, è intervenuta la definitività della pronuncia giudiziale che ha deciso la causa pregiudiziale sin dal 14 luglio 2014.

11. In mancanza di successivo e tempestivo atto di riassunzione (che, ex art. 80, comma 1, c.p.a., deve intervenire "entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione"), occorre rilevare l'intervenuto sopravvenire dell'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 1, e 35, comma 2, lett. a), c.p.a., per come interpretati dalle condivisibili affermazioni contenute nella sentenza dell'Adunanza plenaria (n. 4/2024), secondo la quale il termine per l'istanza di fissazione di udienza finalizzata alla prosecuzione del giudizio, previsto dal citato art. 80, comma 1, c.p.a., ha natura perentoria.

12. Tale aspetto risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione delle parti.

13. Sussistono evidenti e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'estinzione del giudizio di appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 25/2008.