Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 26 ottobre 2024, n. 2903
Presidente: Nunziata - Estensore: Cattaneo
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
l'Associazione culturale Assalam di Cantù è proprietaria di un immobile situato nel Comune di Cantù, in via Milano, 127/d;
in data 9 dicembre 2014, la Aedes Costruzioni s.r.l., dante causa dell'Associazione Assalam, ha presentato al Comune di Cantù una richiesta di permesso di costruire per "completamento capannone industriale con cambio di destinazione d'uso", finalizzato all'impiego dell'immobile come "luogo di culto";
la domanda è stata rigettata dal Comune con provvedimento del 7 maggio 2015, in applicazione dell'art. 72, comma 2, della l.r. Lombardia n. 12/2005 vigente ratione temporis, che subordinava l'insediamento di una nuova struttura religiosa all'approvazione di un piano delle attrezzature religiose;
il rigetto è stato impugnato dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 166/2021, ha accolto il ricorso in considerazione della intervenuta declaratoria dell'illegittimità costituzionale, con sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019, della citata disposizione della l.r. Lombardia n. 12/2005;
a seguito della sentenza, il Comune di Cantù si è ripronunciato sull'istanza di rilascio del permesso di costruire e, con provvedimento prot. n. 16165 del 1° aprile 2021, l'ha nuovamente rigettata per quattro motivi [1) non vi è corrispondenza tra lo stato di fatto del fabbricato rappresentato negli elaborati grafici allegati all'istanza e lo stato di fatto esistente poiché sono state realizzate opere in forza di titoli successivi; 2) il progetto non è conforme al fabbisogno necessario di parcheggi. Quanto alla possibilità di monetizzazione essa costituisce una facoltà discrezionale dell'amministrazione; 3) la richiesta di permesso di costruire è stata presentata dal legale rappresentante della Aedes Costruzioni s.r.l., società cessata che non è più proprietaria dell'immobile, avendolo trasferito all'Associazione culturale Assalam; entrambi i soggetti difettano di titolarità ex art. 70 l.r. n. 12/2005 necessaria alla realizzazione di attrezzature religiose e luoghi di culto: la legittimazione a realizzare luoghi di culto è venuta meno in capo alla Aedes Costruzioni s.r.l. ed è sub iudice in capo all'Associazione Assalam, stante la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 2018/2018 che ha accertato la legittimità dell'ordinanza di rispristino ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Né la Aedes Costruzioni s.r.l. né l'Associazione culturale Assalam sono enti di confessioni religiose ai sensi dell'art. 70, commi 1, 2 e 2-bis, l.r. 12/2005; 4) l'immobile, successivamente alla richiesta di permesso di costruire, è stato oggetto di procedimento sanzionatorio, con ordinanza n. 2 del 22 giugno 2017, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dichiarata legittima dal T.A.R. con sentenza n. 2018/2018, con permanenza dei suoi effetti sia pur in pendenza di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato];
il provvedimento prot. n. 16165 del 1° aprile 2021 è stato annullato con sentenza di questo Tribunale n. 483 del 21 febbraio 2024, avverso cui pende appello dinanzi al Consiglio di Stato;
con il ricorso in epigrafe l'Associazione culturale Assal[am] ha lamentato l'inottemperanza del Comune di Cantù alla sentenza n. 483/2024 e ha chiesto che sia ordinato al Comune di dare attuazione alla pronuncia con il rilascio del permesso di costruire per cambio di destinazione a luogo di culto; ha inoltre chiesto, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza;
si è costituito in giudizio il Comune di Cantù, chiedendo il rigetto del ricorso;
alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
il ricorso è fondato;
la sentenza n. 483/2024 ha caducato il provvedimento del 1° aprile 2021 con cui il Comune di Cantù, per la seconda volta, ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di costruire;
non vi è stata ottemperanza a quanto disposto alla sentenza, avendo l'amministrazione unicamente comunicato all'Associazione Assalam, in data 25 settembre 2024, l'avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, sulla domanda di permesso di costruire del 9 dicembre 2014;
il Comune di Cantù, chiamato a provvedere per la terza volta sull'istanza, non può che rilasciare il titolo edilizio;
trova, invero, applicazione il principio del c.d. one shot temperato, una regola elaborata in giurisprudenza al fine di individuare un punto di equilibrio più avanzato tra l'effettività della tutela assicurata dal giudicato amministrativo e la continuità (o inesauribilità) del potere amministrativo;
in forza di questo principio l'amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (in tal senso C.d.S., Sez. V, n. 2080/2023; Sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3480; Sez. III, sentt. nn. 660 del 2017 e 5087 del 2017; Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321; Sez. VI, 9 febbraio 2010, n. 633);
in ottemperanza alla sentenza il Comune di Cantù dovrà, pertanto, rilasciare il permesso di costruire nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza;
decorso tale termine provvederà, in luogo dell'amministrazione rimasta inadempiente, il commissario ad acta che si nomina, sin d'ora, nella persona del Prefetto di Milano, o suo delegato, appartenente alla medesima amministrazione e munito di adeguate competenze professionali, il quale dovrà provvedere al rilascio del titolo edilizio nei trenta giorni successivi al proprio insediamento, con la precisazione che, in base alla decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, resta in capo al Comune di Cantù il dovere-potere di provvedere anche dopo l'insediamento del commissario e comunque di collaborare con lo stesso (in tal caso, però, sopportando comunque i costi corrispondenti al compenso ed alle spese sostenute per le prestazioni effettivamente svolte da quest'ultimo);
la liquidazione dell'eventuale compenso al commissario - che pone sin da ora a carico del Comune di Cantù - va riservata alla presentazione di apposita istanza nel rispetto dei criteri e dei termini sanciti dal t.u. sulle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002;
in considerazione della contestuale nomina del commissario ad acta, non sussistono i presupposti per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes;
le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta, il Prefetto di Milano, con facoltà di delega, che provvederà agli incombenti specificati in motivazione nel termine pure ivi precisato.
Condanna il Comune di Cantù al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.