Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I-ter
Sentenza 31 ottobre 2024, n. 19206
Presidente: Francavilla - Estensore: Vergine
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Visto il ricorso indicato in epigrafe, con cui parte ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione in ordine alla richiesta di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo proposta il 28 febbraio 2024;
Visti gli atti difensivi del Ministero dell'interno;
Considerato che, allo stato, permane la situazione di inerzia dell'amministrazione e che vi è un interesse del ricorrente a che la stessa si pronunci;
Considerato, in particolare, che la condizione del ricorrente, richiedente la protezione internazionale, impone al Ministero dell'interno, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 142/2015, di riscontrare la richiesta di accesso alle misure di accoglienza con un provvedimento espresso da adottarsi nel termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 (in questo senso anche T.A.R. Lazio, Roma, n. 19314/2023);
Ritenuto, pertanto, che deve essere accolto il ricorso e che, conseguentemente, deve essere dichiarato l'obbligo dell'amministrazione resistente di pronunciarsi sulla richiesta presentata dal ricorrente, assegnando, a tal fine, il termine di venti giorni (così determinato alla luce del periodo di tempo già trascorso) decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, ad istanza di parte, della presente sentenza;
Considerato che, come previsto dall'art. 117, comma 3, c.p.a., è necessario, per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, nominare un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l'istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi venti giorni;
Considerato, quanto alle determinazioni che l'amministrazione o il commissario dovranno assumere, che, anche laddove il richiedente, a seguito della novella operata dalla l. 50/2023, non rientrasse tra i soggetti che possono beneficiare dell'accesso nei progetti della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), gli deve essere, comunque, garantito l'accesso in un CAS (Centro di accoglienza straordinaria) alla luce di quanto stabilito dal d.lgs. n. 142/2015 e che, in contrario, alcun motivo ostativo potrebbe essere costituito dal considerevole flusso di extracomunitari, poiché la stessa normativa, all'art. 11 d.lgs. cit., prevede che, nel caso di esaurimento dei posti all'interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi molto consistenti e ravvicinati, i richiedenti devono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza;
Ritenuto che, per la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione in ordine alla domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto l'accesso alle misure di accoglienza;
2) condanna il Ministero dell'interno ad adottare, nel termine di venti giorni, decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, ovvero dalla notificazione, ad istanza di parte, della presente sentenza, un provvedimento espresso in ordine all'istanza presentata dalla parte ricorrente, secondo quanto evidenziato in motivazione;
3) per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, nomina un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero dell'interno il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà a riscontrare l'istanza della parte ricorrente con un provvedimento espresso da adottarsi nei successivi venti giorni, secondo quanto indicato in motivazione;
4) dispone la compensazione delle spese processuali.