Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 12 novembre 2024, n. 902
Presidente: Giovagnoli - Estensore: Bottiglieri
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), pronunziando, nella resistenza della Regione Siciliana, sul ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'esecuzione della sentenza dello stesso T.A.R. n. 331/2020, passata in giudicato:
A) ha disposto, previa riqualificazione e accertamento della fondatezza della correlata domanda dei ricorrenti, la revoca dell'ordinanza n. 2718/2023 pronunziata nell'ambito dello stesso giudizio;
B) ha respinto la domanda dei medesimi di disporre l'ordine che il commissario ad acta nominato ai sensi della propria sentenza n. 2449/2021 ultimasse il proprio mandato;
C) ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'intervenuto dissesto finanziario dell'obbligato Comune di Caltagirone, con "inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto ai ricorrenti a titolo di capitale, accessori e spese".
2. Con l'odierno gravame gli appellanti chiedono la riforma della sentenza per quanto attiene alle statuizioni sub B) e C) e l'accoglimento delle domande con esse rigettate.
Sostengono che la statuizione sub B) è viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il T.A.R. "ha dato per certo", senza disporre alcuna istruttoria, e senza in particolare acquisire elementi dal Comune di Caltagirone, che fosse ancora in corso la procedura di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario.
Sostengono che la statuizione sub C):
- è viziata da difetto di istruttoria, di contraddittorio e di motivazione, in quanto il T.A.R., anche qui senza disporre alcuna istruttoria, ha desunto la circostanza del dissesto finanziario del Comune di Caltagirone da attività svolte "in proprio", non richieste dalle parti, non partecipate a queste ultime e nemmeno interamente verificabili, così pregiudicando la loro difesa, rimasta impossibilitata: "a svolgere le proprie ricerche e soprattutto a contestare, come può fare solo ora, le comunicazioni scritte dell'ente soccombente al Collegio eventualmente sopravvenute nell'ambito dell'interlocuzione da questi riferita; a prevenire che questi si determinasse come si è determinato, cioè senza un'effettiva verifica della sussistenza dei presupposti" per dichiarare l'estinzione del giudizio;
- è erronea per non avere considerato che la fattispecie per cui è causa sfugge, ratione temporis, all'attività dell'organo straordinario di liquidazione, ex art. 252, comma 4, t.u.e.l.
Sulla base di tali ragioni gli appellanti domandano: in via principale, "l'annullamento della statuizione di estinzione della procedura" e, per l'effetto, "il riesame della domanda del 10 luglio 2020 di disporre la riattivazione del commissario ad acta designato e l'accoglimento della stessa prendendosi atto che all'epoca l'ente aveva abbandonato la procedura di equilibrio finanziario"; in via subordinata, "la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata in ragione della nullità assoluta della motivazione per come sopra censurata, ossia apparente".
3. La Regione Siciliana si è costituita in giudizio rappresentando unicamente che il rapporto di lavoro con il commissario ad acta, funzionario regionale, si è risolto a decorrere dal 1° maggio 2023 per sopraggiunti limiti di età.
Il Comune di Caltagirone non si è costituito in giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 30 ottobre 2024.
5. L'appello è fondato nei sensi di cui appresso, aventi valore assorbente di ogni altra questione sollevata.
6. L'art. 111 della Costituzione afferma che "La giurisdizione si attua mediante giusto processo regolato dalla legge" e che "Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
Il codice del processo amministrativo ha attuato tali principi, stabilendo, con particolare riferimento al principio del contraddittorio, all'art. 2, comma 1, che "Il processo amministrativo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione", e all'art. 73, comma 3, che "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie".
Così regolato, il principio del contraddittorio impone che le parti del processo debbano essere poste nella condizione di poter interloquire, sino al momento finale della decisione, su ogni questione di fatto o di diritto rilevante ai fini della decisione della causa, ivi comprese quelle rilevate d'ufficio, e preclude per converso l'assunzione di decisioni c.d. "a sorpresa", formula che indica il dictum giudiziale che si fonda su ragioni delle quali le parti non hanno avuto preventiva conoscenza, con conseguente impossibilità di esercitare al riguardo le proprie difese.
Quest'ultima condizione si è inverata nel caso di specie, in cui il T.A.R.:
- ha dichiarato l'estinzione del giudizio, rilevando, d'ufficio, che "Come risulta da interlocuzioni istituzionali e dai dati reperibili al seguente indirizzo del sito ufficiale della Regione Siciliana (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratoautonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-autonomie-locali/enti-dissestofinanziario-anno-2023), il Comune di Caltagirone ha successivamente dichiarato il dissesto finanziario con delibera consiliare n. 22 in data 16 giugno 2022";
- non risulta avere indicato il predetto presupposto, dandone atto a verbale, nella camera di consiglio in cui la causa è stata posta in decisione, né, tenuto eventualmente conto della mancata presenza alla stessa della parte ricorrente, ha sollevato la questione mediante ordinanza.
Con la conseguenza che la parte ricorrente, come lamentato in questa sede, non ha potuto esercitare le sue difese su quanto rilevato d'ufficio, e ciò: sia nella forma minimale costituita dalla formulazione di istanze finalizzate ad acquisire al fascicolo di causa e a poter consultare la prova documentale di quanto affermato dal giudice sulla base di notizie reperite direttamente via internet e, ulteriormente, da non meglio chiarite "interlocuzioni istituzionali"; sia nel merito, quanto specificamente alla contestazione circa l'eventuale asserita irrilevanza nella controversia, ratione temporis, della dichiarazione di dissesto finanziario.
7. Al Collegio non resta, pertanto, che accogliere l'appello, e disporre, per l'effetto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con ricorso all'art. 105, comma 1, del codice del processo amministrativo, che stabilisce che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se "è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio".
Le spese del doppio grado, stante la spiccata particolarità della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l'effetto, l'annullamento parziale della sentenza gravata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 4018/2023.