Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 6 novembre 2024, n. 564

Presidente: Donadono - Estensore: Nappi

FATTO E DIRITTO

1. Parte deducente, con atto depositato il 14 giugno 2024, è insorta avverso il diniego tacito della Regione Basilicata in ordine all'istanza di accesso agli atti del 15 aprile, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere.

2. L'ente regionale intimato non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 25 settembre 2024 il Consigliere relatore ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione rilevata d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso, in quanto l'istanza di accesso agli atti non è stata firmata dalla parte. Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per dedurre su tale circostanza. Il Presidente ha conseguentemente assegnato alle parti dieci giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione. Indi l'affare è transitato in decisione.

3.1. Parte deducente ha quinti depositato rituali scritti difensivi insistendo per l'ammissibilità del ricorso.

3.2. La questione è stata definitivamente delibata alla camera di consiglio riconvocata del 9 ottobre 2024.

4. Il ricorso, re melius perpensa, è ammissibile.

4.1. L'art. 38, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone che «le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 65, comma 1, lett. c-bis): «le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [...] se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione».

Tale modalità di presentazione è posta quale opzione alternativa alla sottoscrizione «mediante una delle forme di cui all'articolo 20» del medesimo decreto.

Orbene, l'istanza di accesso agli atti di cui è causa ricade, come sostenuto da parte deducente, in tale ambito previsionale, essendo, appunto, stata trasmessa tramite utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata al mittente. Ciò consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma.

5. Nel merito, il ricorso è fondato in parte, alla stregua della motivazione che segue.

L'istanza di accesso concerne il procedimento volto all'autorizzazione unica istata dalla società controinteressata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Grottole.

5.1. Tale istanza è volta a conseguire, in particolare, copia dei seguenti atti: a) polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa rilasciata da intermediari finanziari autorizzata ex art. 107 del d.lgs. 385/1993 a favore della Regione Basilicata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, a garanzia dell'attività di dismissione degli impianti, di smaltimento dei rifiuti in discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, di importo al costo stimato progettualmente rivalutato ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata, da prestare per tutta la durata della vita utile degli impianti, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione, sottoscritta con firma autentica per esteso e completa di attestazione di poteri di firma dei contraenti, in alternativa l'impegno del legale rappresentante alla corresponsione della cauzione all'atto dell'avvio dei lavori; b) quadro economico-finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lett. m) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità; c) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto; d) progetto definitivo aggiornato con le modifiche richieste nel corso del procedimento unico; e) contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie sulle aree su cui ricade l'impianto in oggetto; f) dichiarazioni dei progettisti incaricati, redatte nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000, attestanti l'avvenuto pagamento delle spettanze professionali; g) autocertificazione di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 redatte secondo le modalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

5.2. Dei predetti atti, solo quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) rientra nel novero dei documenti di cui al punto «2.2.3.9. Documentazione da presentare prima del rilascio dell'autorizzazione» della "Appendice A" al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) della Basilicata.

5.3. Solo per i documenti di cui al precedente § 5.2 è quindi ravvisabile la pertinenza al procedimento autorizzatorio pendente presso la Regione Basilicata, mentre alcuna motivazione è stata resa, sia nell'istanza, sia nel ricorso, circa quelli ulteriori (contraddistinti innanzi con le lettere da "e" a "g"); rispetto questi ultimi, dunque, non sussistono, allo stato, gli estremi per ordinarne l'esibizione.

5.4. Occorre ulteriormente considerare che gli atti di cui al punto "2.2.3.9" dell'allegato "A" al PIEAR vanno acquisiti dall'Amministrazione regionale allorquando l'iter procedimentale si è effettivamente concluso in senso favorevole all'istante, trattandosi appunto di «documentazione da presentare prima del rilascio dell'autorizzazione».

Non vi è evidenza (non avendo l'ente regionale intimato riscontrato l'istanza attorea) che lo stato del relativo procedimento autorizzatorio, alla data di presentazione dell'istanza ostensiva, ossia il 15 aprile 2024, fosse effettivamente pervenuto alla fase di acquisizione dei documenti di cui al ripetuto al punto "2.2.3.9".

5.5. L'istanza ostensiva, quindi, può trovare accoglimento soltanto relativamente ai documenti di cui alle lettere da a) a d) del precedente § 5.2, e fermo restando il limite costituito dalla effettiva acquisizione degli stessi al procedimento autorizzatorio di cui è questione anteriormente al 15 aprile 2024.

6. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento in parte del ricorso, con conseguente accertamento - entro il ripetuto limite dell'acquisizione al procedimento anteriormente al 15 aprile 2024 - del diritto all'ostensione, per effetto del quale l'ente intimato dovrà consentire al ricorrente, previo rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, di prendere visione ed estrarre copia degli atti medesimi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

7. Le peculiarità della questione e la parziale soccombenza reciproca determinano l'irripetibilità delle spese di lite della ricorrente, salvo che per quanto attiene al contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese irripetibili, salvo che per quanto attiene all'importo del contributo unificato che è posto a carico della Regione Basilicata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.