Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 9 novembre 2024, n. 19797
Presidente: Stanizzi - Estensore: Bazuro
FATTO E DIRITTO
1. Con notifica perfezionatasi nei confronti del Ministero resistente in data 27 settembre 2024, i ricorrenti hanno presentato un atto che, mancando dei requisiti essenziali ai sensi dell'art. 40 c.p.a., va dichiarato nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a. per i motivi che seguono.
2. Come noto, nel giudizio amministrativo le domande si introducono con ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente (art. 41, comma 1, c.p.a.), di cui occorre esaminare: i) contenuto; ii) cause di nullità; iii) onere di notificazione; iv) deposito.
Con particolare riferimento al contenuto, il ricorso deve necessariamente e distintamente indicare ai sensi dell'art. 40 c.p.a. (in rubrica, "contenuto del ricorso"): "a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l'esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale".
La norma risponde ad una pluralità di principi ed esigenze che governano il processo e che possono, per sintesi e senza pretesa di esaustività, essere così indicati: invero, il contenuto specifico del ricorso, in relazione alla narrazione del fatto ed alla puntuale indicazione dell'oggetto della domanda, è necessario ai fini della individuazione dell'azione che viene proposta in relazione ad una specifica attività amministrativa; allo stesso tempo, la definizione nei termini detti della domanda introduttiva incide sul potere decisionale del giudice che non deve mai esondare i limiti del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo; opera, altresì, su di un piano più generale, per evitare il fenomeno della litispendenza o quello della connessione tra cause (appunto scrutinabili su criteri soggettivi - individuazione delle parti - e su criteri oggettivi - individuazione del petitum - come entrambi emergenti dal ricorso) o per evitare contrasti di giudicati e, quindi, evitare che un Tribunale si pronunci sulla stessa vicenda e sugli stessi atti già vagliati da altri giudici con pronunce divenute definitive; rileva, infine, per individuare le condizioni generali dell'azione stessa, ovverosia la legittimazione a ricorrere e l'interesse ad agire, che devono sussistere affinché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della domanda.
3. Tanto premesso, nel caso di specie l'atto introduttivo manca di una pluralità di elementi essenziali, come sopra individuati, lacune che portano ad un'incertezza assoluta dell'oggetto della domanda e determinano, per conseguenza, la nullità dello stesso.
Invero, in disparte dalla mancanza della titolazione come "ricorso" dell'atto in questione, esso:
- manca della narrazione dei fatti di causa [in violazione art. 40, lett. c), cit.];
- non indica in maniera distinta e puntuale quali siano gli atti effettivamente impugnati, indicando una frase in incipit del tutto generica "Ogni provvedimento impugnato appare, ictu oculi, manifestamente invalido, anche per i seguenti" [pag. 1, atto; in violazione art. 40, lett. b), cit.];
- contiene rinvii a circostanze di fatto non esposte che servirebbero alla specificazione del motivo di doglianza proposto [pag. 2, atto; in violazione art. 40, lett. c) et d), cit.];
- contiene rinvii ed indicazioni di altre azioni o iniziative giudiziarie, talvolta rivolti ad altri plessi giurisdizionali, che non definiscono ma anzi contribuiscono a rendere ancora più incerto e non individuabile l'oggetto della presente controversia (ad es. pag. 3, atto);
- impedisce, in ultima analisi, di individuare le condizioni dell'azione la cui sussistenza è necessaria, come visto, al vaglio del merito della domanda.
Per quanto detto, l'atto va dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 44, comma 1, lett. b), c.p.a. per incertezza assoluta dell'oggetto della domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
5. Tenuto conto del tenore letterale dell'atto, il Collegio reputa di mandare copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per eventuali provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara nullo.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione resistente che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, per eventuali provvedimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.