Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 6 novembre 2024, n. 8891
Presidente: Taormina - Estensore: Bruno
FATTO E DIRITTO
1. Le società appellanti impugnano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso proposto da una di esse, la società Powering s.r.l., avverso la deliberazione del Consiglio provinciale di Brindisi n. 13 del 25 settembre 2020, concernente la disposta alienazione del relitto stradale sito in agro di Oria lungo la SP 56 in favore del confinante, sig. Antonio P., nonché avverso i relativi atti esecutivi.
2. La declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione della società sopra indicata, stante la perdita della proprietà, nelle more della definizione del giudizio, dell'opificio catastalmente censito al foglio 24, particella 398, subalterni 3-4, confinante all'area oggetto della sopra indicata deliberazione, con conseguente radicale preclusione della possibilità di conseguire il bene della vita anelato, costituito dall'accertamento del "diritto... ad essere considerata unica confinante rispetto alle particelle di proprietà della Provincia di Brindisi per cui è causa, con seguente sua legittimazione all'acquisto dei beni mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento provinciale sulla vendita degli immobili". Pur concludendo con la definizione in rito del giudizio, per completezza di analisi il primo giudice ha anche rilevato l'infondatezza del ricorso, alla luce delle previsioni dell'art. 14 del regolamento provinciale di vendita dei beni immobili, in considerazione della natura di relitto dell'area in questione, tale da giustificare la relativa alienazione in favore del proprietario confinante, sig. Antonio P.
3. La parte appellante deduce che nel corso del giudizio di primo grado, con atto notarile del 20 luglio 2022, è stata deliberata la scissione parziale della Powering s.r.l., con l'assegnazione, tra gli altri rapporti patrimoniali, anche della predetta particella 398 alla società Immobiliare G&A s.r.l., la quale, pur senza essere intervenuta nel giudizio, è succeduta a titolo particolare nel rapporto processuale controverso, con conseguente erroneità della declaratoria di improcedibilità del ricorso contenuta nella sentenza appellata. Su tali basi, inoltre - sostenuta la piena legittimazione della società sopra indicata a proporre impugnazione avverso la sentenza in contestazione -, la parte appellante ha censurato anche le valutazioni espresse dal primo giudice quanto al merito della vicenda contenziosa.
4. La provincia di Brindisi non si è costituita in giudizio.
5. Si è costituito il giudizio il controinteressato, sig. Antonio P., articolando deduzioni sulla posizione sia della ricorrente originaria sia della società Immobiliare G&A s.r.l., non intervenuta nel giudizio di primo grado, e concludendo, con ampie argomentazioni, per l'infondatezza del ricorso in appello.
6. Successivamente le parti hanno prodotto memorie, anche in replica e, con atti depositati nelle date del 2 e dell'8 ottobre 2024, hanno richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza.
7. Alla udienza pubblica del 15 ottobre 2024, il Presidente ha prospettato anche ad abundantiam sebbene il controinteressato appellato ciò avesse eccepito, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la valutazione d'ufficio dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dalla coappellante, società Immobiliare G&A s.r.l., dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente il Collegio rileva l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Immobiliare G&A s.r.l.
8.1. A sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a. «possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado»; ai sensi dei successivi artt. 108 e 109 del c.p.a., il terzo (controinteressato pretermesso, sopravvenuto e autonomo, nonché in generale il titolare di una posizione autonoma e incompatibile), può fare opposizione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo quando sia già stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il terzo deve introdurre la domanda di opposizione intervenendo nel giudizio di appello (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, n. 329 del 2022; Sez. VI, n. 2220 del 2020); nel caso in esame, va precisato, non risultano proposte altre impugnazioni avverso la sentenza di primo grado.
8.2. Oltre al dato letterale, va considerato il carattere eccentrico che l'appello del terzo rivestirebbe nell'attuale sistema delle impugnazioni, in quanto quest'ultimo finirebbe per disporre di due rimedi giurisdizionali da azionare a suo piacimento, pendenti in gradi diversi (cfr. C.d.S., sent. n. 5279 del 2014).
8.3. Nella fattispecie deve, altresì, sottolinearsi che l'improcedibilità del ricorso è stata espressamente eccepita nel giudizio di primo grado dalla provincia di Brindisi ma la società Immobiliare non è intervenuta né ha proposto opposizione, pur avendo acquisito la proprietà del bene in questione sin dalla data 20 luglio 2022 e, dunque, in epoca ampiamente antecedente alla definizione del giudizio, e nonostante emerga dal ricorso in appello che la sig.ra Maria Antonia A. fosse socio unico sia della Powering s.r.l. che della Immobiliare G&A di cui è anche amministratore unico. Né, ovviamente, l'appello della suddetta società può essere convertito o riqualificato in opposizione di terzo, perché non è stato proposto davanti al giudice che ha reso la sentenza impugnata, ma davanti a quello d'appello (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 151 del 2014). Del pari ed esclusivamente per completezza, deve rilevarsi che, in ogni caso, è precluso anche un ampliamento del thema decidendum da parte dell'interveniente, come nel caso in cui il medesimo prospetti una posizione autonoma.
9. Deriva da quanto esposto, dunque, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Immobiliare G&A s.r.l. mentre, peraltro, erano aperti i termini per proporre l'impugnazione straordinaria.
10. Nella restante parte e, cioè, con riferimento all'impugnazione proposta dalla Powering s.r.l., l'appello è infondato e va, quindi, respinto.
10.1. Come sopra evidenziato, infatti, far data dal 20 luglio 2022 la società ricorrente non è più proprietaria dell'opificio de quo, con conseguente sopravvenuta carenza di entrambe le fondamentali condizioni dell'azione (legittimazione e interesse). Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario.
11. Le considerazioni che precedono rivestono carattere dirimente ai fini del rigetto dell'appello, nei limiti di ammissibilità dello stesso.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti con il controinteressato e vengono liquidate, in favore del sig. Antonio P. e, per esso, dei relativi difensori dichiaratisi antistatari (avvocati Roberto Palmisano e Pierluigi D'Urso), nella misura indicata in dispositivo; nulla deve essere disposto, invece, quanto alle spese nei rapporti con la provincia di Brindisi, poiché non costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 585 del 2024), come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore del sig. Antonio P., che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori del medesimo dichiaratisi antistatari; nulla per le spese nei rapporti con la Provincia di Brindisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1095/2023.