Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 novembre 2024, n. 905
Presidente: Giovagnoli - Estensore: Lo Presti
FATTO E DIRITTO
1. Viene all'esame di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, l'appello avverso la sentenza del T.A.R. Palermo, Sez. III, indicata in epigrafe, resa tra le parti nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 3976 del 16 dicembre 2023 del Tribunale di Palermo, Sez. lav., che ha dichiarato il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato fino all'immissione in ruolo, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL di settore al personale con contratto a tempo indeterminato, e per l'effetto ha condannato l'Amministrazione a collocare i ricorrenti al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata; ha altresì e conseguentemente condannato l'Amministrazione convenuta a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive, nonché quelle dovute a titolo di quote F.A.M.P., maturate a partire dal 12 gennaio 2016, oltre interessi come per legge, ed ha condannato l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 12.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
2. La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza non quantifica le somme dovute ai ricorrenti a titolo di differenze retributive, né reca l'indicazione dei livelli spettanti ai singoli ricorrenti, in considerazione dell'attività di servizio maturata, né le relative quote di F.A.M.P. maturate.
2.1. Il T.A.R. accoglieva il ricorso per il capo relativo alla condanna alle spese e nominava commissario ad acta; lo dichiarava inammissibile per il resto con ampia e articolata motivazione che in sintesi si riassume nella considerazione che il giudice amministrativo, "a fronte di una condanna non quantificata del giudice ordinario, non può esercitare poteri sostitutivi di accertamento nel merito del rapporto sottostante sul quale non può esercitare la giurisdizione".
2.2. L'appello dispiega in un unico, articolato, motivo la "violazione dell'art. 112 c.p.a. e l'errata applicazione dell'art. 474 c.p.c.; travisamento in merito ai contenuti fattuali argomentativi e dispositivi della sentenza del Tribunale di Palermo"; censure che in buona sostanza sono volte ad affermare che trattandosi nel caso di specie, non di una condanna generica ma determinata o determinabile, sarebbe demandato in prima battuta all'Amministrazione soccombente o in sua vece al giudice dell'ottemperanza (anche attraverso il suo ausiliario) l'accertamento della precisa quantificazione dell'importo della condanna, verificando se alla stregua della interpretazione del titolo giurisdizionale quali accertamenti ulteriori debbano costituire oggetto di una ulteriore fase giurisdizionale di cognizione ovvero siano esperibili da parte del soggetto pubblico onerato.
3. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3.1. Il Collegio osserva che, come ricordato dalla sentenza impugnata, l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo di sentenze definitive del giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., può essere richiesta al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato e, quindi, per dare esecuzione a specifiche statuizioni rimaste non eseguite e non anche per introdurre nuove questioni di cognizione che sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario.
Con particolare riguardo alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l'ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica, del giudice civile passata in giudicato.
In tal senso, la sentenza di condanna che non contiene l'esatta determinazione della somma dovuta può costituire titolo esecutivo solo a condizione che dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, possa procedersi alla quantificazione con un'operazione meramente matematica.
In assenza di tali requisiti come esattamente motivato dalla condivisibile decisione dei primi giudici la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo indiscutibile, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo.
Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza di una sentenza del giudice civile, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario (C.d.S., Sez. VI, 15 maggio 2020, n. 3098).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza del giudice civile della quale si richiede l'ottemperanza non contiene una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro determinata nel quantum, né reca l'indicazione dei livelli spettanti ai singoli ricorrenti, in considerazione dell'attività di servizio maturata, né le relative quote di F.A.M.P. maturate ma contiene solo una pronuncia dichiarativa del diritto dei ricorrenti alla percezione delle differenze retributive maturate, la cui quantificazione necessita di un accertamento nel merito del rapporto sottostante che non può essere effettuato in sede di esecuzione da parte del giudice amministrativo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto.
Sussistono giustificati moti[vi] per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 1932/2024.