Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 12 novembre 2024, n. 899

Presidente: Gabbricci - Estensore: Siccardi

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 4 agosto 2024 al Ministero dell'interno ed alla Prefettura di Brescia, depositato il successivo 17 agosto 2024, M. Eva ha impugnato il decreto n. 37685 del Prefetto della Provincia di Brescia, datato 5 giugno 2024 e notificato in pari data, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.

2. Detto decreto ha dichiarato l'irricevibilità del ricorso gerarchico, proposto dalla ricorrente in data 14 febbraio 2024 avverso il provvedimento del Comune di Bedizzole di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero, disposto a fronte della dichiarazione presentata nel febbraio 2022 dal nipote che la ospitava.

3. In punto di fatto la ricorrente ha dedotto:

- di abitare in Italia dal 23 giugno 1998, avendo cambiato diverse volte residenza, essendosi, da ultimo, stabilita presso il nipote, Alberto C., in via Bussago Bedizzole (BS);

- che nel febbraio 2022 il predetto nipote, a causa di un litigio, si è recato in municipio e ne ha dichiarato il trasferimento in Romania, dove effettivamente si era recata per qualche settimana, per fare poi ritorno a Bedizzole nell'aprile di quello stesso anno;

- che nel dicembre 2022 l'Inps ha cessato di corrisponderle l'assegno sociale;

- di aver genericamente appreso da un patronato, nel gennaio 2023, che era intervenuta la cancellazione della residenza;

- di avere nuovamente presentato, il 31 agosto 2023, domanda di assegno sociale, a seguito di riformalizzazione della residenza nel febbraio 2023;

- che la corresponsione della misura assistenziale è condizionata alla residenza continua negli ultimi 10 anni sul territorio italiano;

- di aver preso visione, a seguito di accesso del 9 novembre 2023, di tutta la documentazione relativa alla sua cancellazione della residenza e di aver quindi provveduto alla presentazione del ricorso gerarchico.

4. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. All'esito dell'udienza camerale del 4 settembre 2024 è stata rilevata la mancata asseverazione della procura alle liti, con conseguente assegnazione di termine per la regolarizzazione e rinvio alla successiva udienza del 6 novembre 2024.

6. Nel corso dell'udienza camerale del 6 novembre 2024, appurata l'intervenuta regolarizzazione della procura, il Presidente del Collegio ha sottoposto alle parti, anche ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Le parti hanno argomentato in proposito.

7. Va, effettivamente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.

8. Oggetto del presente giudizio, infatti, è un provvedimento di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente.

Se è vero, infatti, che dal combinato disposto dell'art. 5, comma 2, l. 1228/1954 e 36 d.P.R. 223/1989 si evince come avverso il provvedimento d'ufficio dell'Ufficiale dell'anagrafe sia ammesso ricorso gerarchico improprio al Prefetto, in alternativa al ricorso dinnanzi al giudice civile, è altrettanto vero che avverso la decisione adottata da quest'ultimo è possibile ricorrere dinnanzi all'autorità giudiziaria, che, sulla base della posizione giuridica fatta valere, va individuata nel giudice ordinario o in quello amministrativo.

Nel caso di specie si rileva come sulla materia della cancellazione/iscrizione anagrafica non ci sia la giurisdizione di quest'ultimo, come affermato in maniera concorde dalla giurisprudenza, secondo cui "non è in questa sede che il ricorrente può contestare la cancellazione o la discontinuità dell'iscrizione anagrafica, appartenendo le controversie aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione alla cognizione del giudice ordinario, in quanto concernenti posizioni di diritto soggettivo (cfr. T.A.R. Milano, 4 settembre 2017, n. 1779; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 9 aprile 2015, n. 253; T.A.R. Lazio, Roma, 19 maggio 2009, n. 5172; Trib. Ferrara, ord. 24 settembre 2019; Trib. Padova, 19 giugno 2020; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276)" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V-bis, 30 agosto 2024, n. 16008). Le norme che disciplinano l'attività dell'ufficiale d'anagrafe, infatti, non attribuiscono alcuna discrezionalità all'Amministrazione, predefinendo in modo rigido i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni: la posizione giuridica del privato, pertanto, ha consistenza di diritto soggettivo.

Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ad avviso del Collegio impedisce una pronuncia oltre che sul merito della vicenda, anche sulle questioni preliminari, vieppiù considerando che è stata richiesta la rimessione in termini, che implica un accertamento di fatto e diritto su cui non vi è potestas iudicandi.

In ogni caso, stante il petitum sostanziale, dinnanzi al giudice ordinario la questione della tardività del ricorso gerarchico è irrilevante, sia nel caso che la ricorrente intenda in seguito agire in riassunzione ex art. 11 c.p.a. per l'accertamento del suo diritto alla corretta iscrizione anagrafica, senza subire alcuna decadenza, sia che preferisca, con una nuova autonoma azione, fare accertare incidentalmente, dinnanzi al giudice del lavoro, la sua reale residenza ai fini della riattivazione della misura assistenziale.

9. Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto che lo stesso provvedimento impugnato ha individuato erroneamente nel T.A.R. l'Autorità dinanzi alla quale proporre ricorso giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.