Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 22 novembre 2024, n. 9391
Presidente: Franconiero - Estensore: Zeuli
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto la restituzione dei terreni, previo ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento danni da mancato godimento per gli anni di illegittima occupazione dei terreni, siti nel Comune di Golfo Aranci per mq. 158.220, meglio identificati in atti.
A supporto del gravame la parte, proprietaria dei suindicati terreni, espone le seguenti circostanze:
- con verbale C.c. n. 55 del 2001 il Comune aveva avviato la procedura per costituire una società pubblica di trasformazione urbana (s.t.u.), inserendo i terreni di cui sopra all'interno del perimetro di intervento, apponendovi un vincolo preordinato all'esproprio;
- con verbale C.c. n. 42/2005 il Comune addiveniva all'effettiva costituzione della propria partecipata Golfo Aranci s.t.u. s.p.a.;
- con verbale C.c. n. 44/2005 il Comune confermava il vincolo preordinato all'esproprio, in seguito prorogato con verbale C.c. n. 70/2006;
- con verbale C.c. n. 71/2006 il Comune di Golfo Aranci delegava alla società così costituita i poteri di occupazione ed esproprio delle aree oggetto del progetto di espansione urbana;
- la Regione autonoma Sardegna, con atto prot. n. 17481/2006 rilasciava autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del r.d.l. 30 dicembre del 1923 n. 3267 per eseguire la trasformazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico e per la realizzazione di un complesso turistico e delle opere accessorie, per conto della partecipata del Comune, la Società Golfo Aranci s.p.a.;
- con comunicazione del 18 gennaio del 2007 la s.t.u. preannunciava l'esercizio del potere espropriativo, in nome e per conto del Comune, al quale seguiva l'apprensione materiale dei terreni, con realizzazione di opere propedeutiche di scavo;
- con la sentenza n. 1328 del 2009 il T.A.R. Sardegna, adìto dalla parte appellante, accertava l'illegittimità della procedura, annullando tutti gli atti, compreso il bando di selezione del socio privato, gli atti di aggiudicazione, i successivi atti posti in essere dalla s.t.u. in quanto illegittimamente composta;
- con atto di diffida e messa in mora del 9 settembre del 2011 la parte appellante intimava pertanto al Comune di riconsegnare i terreni appresi e modificati sine titulo;
- peraltro, se da un lato il Comune seguitava illegittimamente a pretendere il versamento dell'imposta comunale sugli immobili per tutto il periodo 2007-2011, dall'altro ometteva di restituire i terreni de quibus, sicché veniva proposto il ricorso con cui si chiedeva la restituzione dei terreni e il risarcimento danni per il mancato godimento, salva l'emanazione di provvedimento di acquisizione non retroattiva ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. 327/2001.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di procura alle liti; ha inoltre affermato che comunque il ricorso sarebbe stato inammissibile in quanto il possesso dei terreni non è mai stato in capo al Comune in quanto mai oggetto di decretazione d'urgenza e comunque perché non notificato alla Golfo Aranci s.p.a., l'unica eventualmente tenuta alla restituzione.
2. Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I) omesso accertamento della validità della procura - violazione e falsa applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e dell'art. 37 c.p.a. - violazione del diritto alla difesa - violazione della CEDU, art. 6 (diritto ad un equo processo);
II) omesso accertamento della ammissibilità del ricorso anche se notificato solo all'Amministrazione resistente - violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.p.c.;
III) erronea declaratoria di difetto di giurisdizione/inammissibilità per difetto di decretazione di urgenza - sussistenza di collegamento con l'esercizio di pubblica funzione;
IV) erronea declaratoria dell'infondatezza dell'azione - irrilevanza del mancato possesso dei terreni in capo all'Amministrazione resistente - violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 1372 c.c.;
V) richiesta di restituzione dei terreni e risarcimento del danno da mancato godimento - richiesta di attivazione dei poteri di acquisizione sanante - violazione della CEDU, prot. add.le n. 1, art. 1 (protezione della proprietà).
Si è costituito in giudizio il Comune di Golfo Aranci, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d'appello contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo pronunciata dal giudice di prime cure per mancanza del requisito di specialità della procura in quanto priva di data, conferita su foglio separato e senza riferimento all'oggetto dell'impugnazione.
Secondo la parte appellante detta pronuncia è erronea, atteso che il mandato difensivo risultava apposto in calce al ricorso notificato - o comunque contenuto su di un foglio materialmente congiunto a quest'ultimo - e risultava espressamente conferito "per il presente giudizio".
Pertanto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., l'atto avrebbe dovuto essere correttamente qualificato quale mandato speciale e come tale era pienamente valido, anche perché era inequivocamente riferibile al contenzioso per cui è causa.
La doglianza in esame contesta anche che la procura fosse mancante di data, essendo quest'ultima evincibile da quella del ricorso, al quale era materialmente congiunta.
Infine, e conclusivamente, in via subordinata la parte appellante rappresenta di avere, nel corso del giudizio, depositato una nuova procura, in rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. - norma applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all'art. 39 del c.p.a. - contenente gli estremi delle parti e del giudizio, che valeva quale sanatoria e che il Collegio, in modo indebito, non avrebbe considerato nella sua efficacia sanante malgrado le ricordate espresse previsioni codicistiche.
3.1. Il motivo, nella sua articolazione subordinata, è fondato.
Sul punto il collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questo plesso (da ultimo C.d.S., V, 17 ottobre 2022, n. 8837), che si è da tempo uniformata all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto può essere sanato in qualunque stato o grado del giudizio (Cass. civ., Sez. un., 10 gennaio 2024, n. 2075; 19 gennaio 2024, n. 2077; Sez. III, n. 20913 del 2005); l'art. 182 c.p.c., norma pacificamente applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 del c.p.a., concede infatti il potere al giudice di verificare, d'ufficio, la regolarità della costituzione in giudizio e, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assegnare alla parte un termine per sanare il vizio.
A tale riguardo va precisato che, secondo la prevalente giurisprudenza processualistica, quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire e, pertanto, inerendo ad un difetto di legittimazione processuale, il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti (Cass. civ., Sez. un., n. 4248 del 2016).
3.2. Tanto premesso, nel merito sono fondate le censure con cui si contesta la mancata chiamata in giudizio dalla società di trasformazione urbana, che a fronte della laudatio auctoris nei confronti di quest'ultima ha omesso di integrare il contraddittorio nei suoi confronti, come pure avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo periodo, c.p.a.
3.3. L'accertato difetto di contraddittorio costituisce motivo [di] annullamento della medesima pronuncia e di regresso nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 105 del c.p.a., il che implica che va disposta la rimessione della causa al primo giudice.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini sopra esposti e, per l'effetto, annulla la sentenza e rinvia ex art. 105 del c.p.a. la causa al giudice di primo grado.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 275/2020.