Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV
Sentenza 19 novembre 2024, n. 20556

Presidente: Mele - Estensore: La Malfa

L'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, reso nell'ambito della procedura concorsuale per il reclutamento di 1.673 finanzieri, con cui è stato giudicato "non idoneo" dalla commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale in quanto non in linea con le aree "intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva e dell'assunzione del ruolo".

A fondamento dell'impugnazione ha lamentato il difetto di motivazione dell'esito negativo dell'accertamento, evidenziando al contempo che negli anni prestati al servizio dell'Esercito italiano non gli sono mai stati contestati profili di inidoneità attitudinale.

Costituendosi, il Ministero ha depositato copia dei test attitudinali svolti dal candidato, unitamente al parere dello psicologo e al giudizio finale.

Nelle more del giudizio è stata approvata la graduatoria, anch'essa impugnata dal candidato con ricorso per motivi aggiunti.

All'udienza camerale del 13 novembre 2024, fissata per l'esame della domanda cautelare, è stata indicata alle parti - ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. - la possibilità che il giudizio possa essere deciso sulla base di una questione rilevabile d'ufficio da individuarsi nella possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica nei confronti dei controinteressati, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo. Il Collegio ha inoltre dato avviso alle parti dell'intenzione di definire il contenzioso con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, si rileva che sussistono i presupposti per definire il presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

I motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per mancata notifica ai controinteressati sopravvenuti, da identificarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito - ed in essa nominativamente individuati - destinati ad essere sopravanzati in caso di accoglimento del gravame.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che è proprio l'approvazione della graduatoria l'atto che radica in capo ai vincitori ivi dichiarati l'interesse a contraddire alla domanda di annullamento dell'esclusione, giuridicamente non configurabile anteriormente, e che dunque trasforma - solo rispetto alla nuova necessaria impugnazione della graduatoria - il c.d. controinteressato successivo (che di per sé non lo è) in litisconsorte necessario (cfr. C.d.S., Sez. II, 16 febbraio 2022, n. 1167).

Per tale ragione, l'aver impugnato l'atto di esclusione da un concorso non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria finale, con notifica ad almeno uno dei controinteressati c.d. "successivi" (C.d.S., Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2599).

Non vale a superare l'inammissibilità del ricorso la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata dal ricorrente, il quale non ha dimostrato in alcun modo di essersi attivato al fine di ottenere l'indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.

Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami (cfr. C.d.S., Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524). Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate (C.d.S., Sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595).

Il ricorso per motivi aggiunti deve essere perciò dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. in quanto non è stato notificato ad almeno un controinteressato.

L'inammissibilità dell'impugnazione della graduatoria di merito comporta l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla medesima procedura, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento di tale provvedimento possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.

In definitiva, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.

La chiusura in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara i motivi aggiunti inammissibili e, conseguentemente, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.