Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 3 dicembre 2024, n. 887

Presidente: Carpentieri - Estensore: Falferi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione - a seguito di sentenza del Tribunale di Bologna n. 2194/2024 con cui è stata declinata la giurisdizione - depositato in data 24 ottobre 2024, munito di istanza cautelare, Rachad E. ha impugnato il provvedimento di data 28 settembre 2023, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Ferrara ha respinto la domanda, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per il tramite della società Amalog s.r.l.

Il provvedimento impugnato trova fondamento sulle seguenti ragioni: "dalla consultazione della banca dati non risulta un reddito sufficiente ad affrontare i costi diretti ed indiretti per l'assunzione del lavoratore pertanto si dovrà produrre l'ultima dichiarazione dei redditi anno 2023 periodo di imposta 2022. Manca il modello Q del contratto e la proposta allegata è per 20 h sett., non sufficienti per la conversione".

Il ricorrente, per quanto qui rileva, ha premesso di aver ricevuto il preavviso di rigetto in data 18 settembre 2023, di aver depositato in data 28 settembre 2023 memoria integrativa inviando all'Ufficio del responsabile del procedimento integrazioni e osservazioni supportate anche da idonea documentazione, ma di aver ricevuto, in pari data (28 settembre 2023) il decreto di rigetto in questa sede gravato.

Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: "1. Violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta"; in buona sostanza e in sintesi, il ricorrente lamenta che il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto notificato prima della scadenza dei 10 giorni assegnati nel preavviso di rigetto per depositare memorie difensive e documenti, con conseguente mancato esame della documentazione inviata entro la scadenza del suddetto termine e relativo difetto istruttorio; "2. Illegittimità del provvedimento di rigetto in merito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per tirocinio ex art. 39 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta"; l'asserita assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda (smentita dai documenti depositati nel procedimento) avrebbe comunque dovuto determinare il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.

Alla camera di consiglio del 20 novembre 2024, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.

Appare, invero, decisivo ed assorbente il vizio dedotto con il primo motivo di ricorso, relativamente alla violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990.

Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis è stato inviato al ricorrente in data 18 settembre 2023 ed ivi era espressamente precisato che il destinatario avrebbe potuto inviare all'Amministrazione "entro 10 giorni dal ricevimento della presente lettera - osservazioni e documenti di cui si terrà conto nell'adozione del provvedimento finale".

Il provvedimento finale è stato assunto in data 28 settembre 2023, quindi il decimo giorno dall'invio del preavviso di rigetto, giorno che, al contrario di quanto ritenuto dall'Amministrazione, era giorno ancora utili ai fini della trasmissione di memorie e documenti, atteso che il 18 settembre - giorno dell'invio del preavviso rigetto - non poteva essere conteggiato. Nel provvedimento stesso è (erroneamente) precisato che il ricorrente, a seguito della comunicazione ex art. 10-bis, "non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica", circostanza smentita dal ricorrente, che sostiene di aver inviato memoria difensiva con documentazione in data 28 settembre 2023 - giorno, come detto, ancora utile - e, comunque, errata in quanto alla data del 28 settembre 2023 il termine per produrre osservazione non poteva (ancora) ritenersi scaduto.

Giova, a tal proposito, ricordare che l'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, dispone che "Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. (...)"; il successivo art. 21-octies, comma 2, della medesima legge prevede che "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis".

Dunque, per chiara disposizione normativa, la violazione dell'art. 10-bis per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda (cui va equiparata l'ipotesi di assunzione del provvedimento finale prima della scadenza del termine assegnato all'interessato per produrre le proprie osservazioni) determina sempre l'annullamento del provvedimento tranne il solo caso in cui si tratti di materia caratterizzata da attività vincolata; anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, la violazione dell'art. 10-bis comporta comunque l'annullamento del provvedimento, dato che l'unica eccezione normativamente prevista è costituita dall'assunzione di un atto vincolato.

Ebbene, nel caso in esame l'atto adottato dalla Questura non rientra certo tra quelli vincolati, atteso che per la sua adozione l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi evidenziati dal ricorrente nella memoria trasmessa nel termine assegnato e in questa sede ribaditi.

In conclusione, sotto tale assorbente profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Naturalmente, resta salvo il potere/dovere dell'Amministrazione resistente di attentamente esaminare, in sede di ri-esercizio del potere, la complessiva situazione personale del ricorrente, alla luce degli elementi dal medesimo forniti in ambito procedimentale, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.