Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 11 dicembre 2024, n. 860
Presidente: Caruso - Estensore: Bolognesi
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Zoagli, di un'area catastalmente identificata al foglio 9, mappali n. 98, 38, 30, 37, 461, 13 e 12 ove si snoda un tratto della strada ad uso pubblico denominata Via Pietrafraccia.
2. Il Comune, con delibera di Consiglio comunale (DCC) n. 39 del 2017, dopo avere ottenuto il consenso di tutti i proprietari frontisti interessati (tra cui la ricorrente), ha stabilito di "autorizzare ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, l. n. 448/1998 l'accorpamento al demanio stradale comunale del tratto privato di Via Pietrafraccia che va dal mappale 133 del foglio 9 al mappale 38 del foglio 9, in quanto strada carrabile utilizzata ad uso pubblico per un periodo ininterrotto di oltre vent'anni".
3. La ricorrente, ritenendo che detto tratto stradale sia stato acquisito al demanio comunale in forza della citata DCC con le conseguenti attribuzioni del Comune in materia di gestione e manutenzione, con diffida del 14 novembre 2023, ha intimato al Comune di procedere entro 30 giorni:
i) alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisizione della strada al demanio comunale;
ii) alla messa in sicurezza del tratto della Via Pietrafraccia, realizzando le opere necessarie per ripristinare la sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità.
4. Il Comune, in riscontro alla diffida suddetta, non ha adottato alcun provvedimento (se non la nota del 4 dicembre 2023 del legale incaricato dal Comune, priva di natura provvedimentale).
5. La ricorrente, pertanto, ha notificato il ricorso di cui in epigrafe censurando il silenzio-inadempimento tenuto dal Comune chiedendo di: "1) accertare l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di procedere a dar corso agli adempimenti disposti dalla Deliberazione di Consiglio Comunale 31 marzo 2017, n. 39, entro e non oltre trenta giorni, nessuno eccettuato od escluso ed ivi compreso l'aggiornamento catastale mediante intestazione in capo alla medesima della strada carrabile viario denominato Via Pietrafaccia ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche mediante frazionamenti catastali ed adempimenti conseguenti e connessi; 2) ordinare all'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso teso all'immediata messa in sicurezza e realizzazione delle opere necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità del tratto viario di cui trattasi, entro e non oltre trenta giorni".
6. Si è costituito in giudizio il Comune eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 22 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente si deve scrutinare l'eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione.
L'eccezione è fondata.
7.1. Il Comune ha fatto presente che questo Tribunale, in due precedenti giudizi su questioni del tutto analoghe a quella ora in decisione, ha declinato la propria giurisdizione a favore di quella del Giudice ordinario.
L'oggetto di tali giudizi ha riguardato il comportamento tenuto dal medesimo Comune di Zoagli che, in seguito ad un'analoga DCC di "accorpamento" al demanio comunale di una strada privata ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, l. n. 448/1998 (al pari di quella del presente giudizio), in oltre sei anni dalla pubblicazione della delibera non ha proceduto alla trascrizione della stessa nei pubblici registri immobiliari, né ha effettuato alcuna manutenzione della strada.
In tale situazione gli ex proprietari della strada che avevano acconsentito al suo accorpamento al demanio comunale hanno sollecitato il Comune a compiere tali attività e:
- con il primo ricorso (RG. n. 562/23) hanno censurato l'inerzia comunale in ordine all'attività di trascrizione della DCC e di manutenzione della strada;
- con il secondo ricorso (RG. n. 106/24) hanno impugnato il provvedimento di revoca della citata DCC.
Questo Tribunale ha ritenuto che la situazione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti riguardasse, da un lato, mere attività di facere materiali e, dall'altro, l'accertamento della proprietà della strada, con la conseguenza che il contenzioso riguardava attività prive di potere (e aliene alle ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A.) ed attinenti all'accertamento di diritti soggettivi.
In particolare, in relazione al primo dei citati ricorsi, con ordinanza n. 952 del 27 novembre 2023 è stata rilevata la possibile inammissibilità atteso che l'attività reclamata "non sembra implicare l'esercizio di una funzione amministrativa autoritativa, bensì un facere esecutivo conseguente alla citata deliberazione consiliare n. 40/2017 o, comunque, un'attività materiale e non provvedimentale". Il giudizio è stato, infine, definito con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in seguito all'adozione del provvedimento espresso (sent. n. 190/2024).
In merito al secondo ricorso, con sentenza n. 830 del 5 dicembre 2012, è stata declinata la giurisdizione in quanto il petitum sostanziale della controversia implica l'accertamento della proprietà pubblica o privata della strada, con conseguente rilievo nella controversia di una posizione di diritto soggettivo riservata alla cognizione del Giudice ordinario.
7.2. Ebbene il Collegio, in linea con i precedenti suddetti, rileva che il presente giudizio, per quanto attiene sia alla richiesta di trascrizione della DCC che a quella di effettuazione dell'attività manutentiva della strada, riguarda comunque attività materiali che, come tali, restano estranee all'esercizio del potere amministrativo e sono, pertanto, sottratte alla giurisdizione di legittimità di questo Giudice (non ricorrendo ipotesi di giurisdizione esclusiva).
Sotto tale profilo la Corte di cassazione ha chiarito che "l'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere" (Cass. civ., Sez. un., ord. 14 marzo 2011, n. 5926).
Inoltre, per quanto attiene alla richiesta di effettuare l'attività manutentiva della strada, tale attività appare finalizzata in concreto ad ottenere l'accertamento del soggetto proprietario della strada, riguardando anche in questo caso l'accertamento di un diritto devoluto alla cognizione del G.O.
7.3. Ne consegue che l'eccezione del difetto di giurisdizione è fondata.
8. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione dei Giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 del c.p.a.
9. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riproposto il processo con le modalità e i termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.