Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 6 dicembre 2024, n. 9772
Presidente: Simonetti - Estensore: Gallone
FATTO
1. La Comunità montana Alburni, con istanza prot. n. 427 inviata a mezzo PEC il 15 febbraio 2022 e successivamente integrata il 23 febbraio 2022 con nota prot. n. 511, ha avanzato al Ministero dello sviluppo economico domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione dei progetti pilota, con indicativo PP0056, denominata "Progetto Pilota degli Alburni-Calore Salernitano" ai sensi dell'art. 9 del decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, recante disposizioni attuative per l'assegnazione delle risorse residue dei patti territoriali, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.l. 34/2019 e del decreto interministeriale del 30 novembre 2020.
1.1. Con nota recante comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 del 20 luglio 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato "che il Soggetto Gestore dell'intervento agevolativo - Unioncamere, nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'art. 3 del Decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, ha trasmesso alla scrivente le risultanze di tale attività, evidenziando che non sono state soddisfatte tutte le condizioni ai fini del prosieguo dell'iter agevolativo. In particolare, la domanda di assegnazione dei contributi, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 del decreto in oggetto, per la realizzazione di Progetti Pilota, non risulta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto responsabile, come richiesto, pena l'improcedibilità della stessa, dall'art. 9, comma 3 dello stesso decreto. Inoltre, in violazione dell'art. 9 comma 4, non risultano firmati gli ulteriori documenti previsti dalla suddetta disposizione".
Con successivo provvedimento del 18 ottobre 2022 il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha defin[i]tivamente rigettato la domanda di agevolazione presentata da parte della Comunità montana Alburni.
A fondamento del predetto diniego il Ministero ha posto la seguente motivazione: "la domanda di assegnazione dei contributi per la realizzazione di Progetti Pilota, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato 1 del Bando, non risulta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto responsabile, come richiesto, pena l'improcedibilità della stessa, dall'art. 9, comma 3 dello stesso decreto. Inoltre, in violazione dell'art. 9 comma 4, non risultano firmati gli ulteriori documenti previsti dalla suddetta disposizione". In tale provvedimento l'amministrazione ha altresì preso posizione in ordine alle deduzioni formulate dalla Comunità montana Alburni in seguito alla comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, come segue: "L'istante ha controdedotto con nota prot. 287675 del 2 agosto 2022, sostenendo che l'invio con PEC potrebbe sostituire la firma digitale e che di fatto rappresenta un mero elemento formale che non può costituire un motivo ostativo alla prosecuzione dell'iter valutativo, nonché che sarebbe diritto dell'interessato quello di integrare ex post i documenti non inviati per errore, che sono stati trasmessi in sede di controdeduzione. Inaccoglibile si rivela la deduzione dell'interessato, con la quale si è erroneamente dedotto che la sottoscrizione della domanda, contenente dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non costituisca un elemento essenziale della stessa. Né l'omesso invio della documentazione prescritta dal Bando, in forma regolamentare, risulta attribuibile a caso fortuito o forza maggiore. Talché, attesa la carenza del necessario requisito di ammissibilità della domanda, in conformità con quanto indicato nel provvedimento di avvio, si comunica il rigetto della domanda di assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto pilota in oggetto".
2. Con ricorso notificato il 16 dicembre 2022 e depositato il 10 gennaio 2023 la Comunità montana Alburni ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Campania - Sez. di Salerno, domandone l'annullamento, il predetto provvedimento del 18 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, la comunicazione contenente avviso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 dei motivi ostativi del 20 luglio 2022 e, per quanto di ragione, la relazione/parere di estremi e contenuti ignoti con il quale Unioncamere, soggetto gestore dell'intervento agevolativo nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'art. 3 del decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, ha ritenuto l'intervento in parola non accoglibile ed ha trasmesso al Ministero le risultanze di tale attività, evidenziando che non sono state soddisfatte tutte le condizioni ai fini del prosieguo dell'iter agevolativo.
2.1. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione di legge - erronea e falsa applicazione della lex specialis - violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 3, 6 e 10 della l. n. 241/1990 - violazione e falsa degli artt. 14, commi 1 e 2, e 23, commi 1, 2 e 3, delle "regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", nonché dell'art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005 (c.d. cad, codice dell'amministrazione digitale) - violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c. in combinato disposto con l'art. 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale - violazione e falsa dell'art. 30, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 - violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del disciplinare di gara e dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 - eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria - sviamento - violazione del principio di massima partecipazione e della par condicio - violazione dell'onus clare loquendi - violazione del principio dell'affidamento - violazione del giusto procedimento - arbitrarietà - contraddittorietà - difetto di ponderazione.
3. Ad esito del relativo giudizio, con sentenza breve resa nelle forme dell'art. 60 c.p.a. l'adito T.A.R., disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato in parte qua il bando ed il provvedimento di diniego oggetto di impugnazione.
4. Con ricorso notificato il 30 maggio 2024 e depositato il 31 maggio 2024 il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
4.1. In particolare ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) sull'omessa notifica del ricorso ai controinteressati quale motivo di inammissibilità del gravame di primo grado;
2) sulla qualifica di elemento imprescindibile della domanda di partecipazione.
5. In data 18 giugno 2024 si è costituita in giudizio per resistere avverso l'appello la Comunità montana Alburni.
6. Ad esito della udienza in camera di consiglio del 20 giugno 2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2314 del 21 giugno 2024 ha accolto, ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'istanza cautelare proposta da parte appellante e, ferma l'esecutività della sentenza di primo grado, ha fissato la discussione di merito della causa alla pubblica udienza del 21 novembre 2024 ritenendo che "le ragioni di parte appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sede nella quale potrà essere più approfonditamente delibata la questione della perdurante procedibilità del ricorso di primo grado alla luce della mancata impugnazione della graduatoria e degli atti conclusivi della procedura di che trattasi nonché il connesso tema della necessità o meno dell'integrazione, in prime cure, del contraddittorio rispetto ai soggetti in essa utilmente collocati".
7. In data 16 ottobre 2024 la difesa erariale ha formulato richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione.
8. All'udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. In via del tutto preliminare occorre rilevare, in ossequio agli insegnamenti dell'Adunanza plenaria di questo Consiglio (26 aprile 2018, n. 4) e nel solco di quanto già segnalato alle parti con l'ordinanza cautelare n. 2314 del 2024, che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della mancata impugnazione della graduatoria definitiva (pubblicata il 13 aprile 2023).
E, infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in caso di giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'esclusione da una procedura selettiva, è la graduatoria definitiva l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso con la conseguenza che, se quest'ultima diviene inoppugnabile perché non tempestivamente gravata in giudizio, il ricorrente non si trova più in condizione di potere trarre alcuna concreta utilità dall'accoglimento del gravame proposto (ex multis C.d.S., Sez. II, 1° settembre 2023, n. 8136).
1.1. Dalla accertata sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso di primo grado consegue l'annullamento della sentenza impugnata.
2. Le spese del doppio grado di giudizio seguono, ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., la soccombenza e sono pertanto da porre integralmente a carico di parte appellata, originaria ricorrente in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.
Condanna l'appellata Comunità montana Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Ministero delle imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, a titolo di spese processuali del doppio grado di giudizio, la somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 2984/2023.