Consiglio di Stato
Sezione IV
Sentenza 10 dicembre 2024, n. 9941
Presidente: Caputo - Estensore: Fratamico
FATTO E DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 30 maggio 2019, prot. 2678 del Comune di Bonifati di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2 del 3 maggio 2018, rilasciato per la realizzazione di una villetta sul territorio comunale in loc. Santa Maria;
- dalla nota prot. 2141 del 3 maggio 2019 di comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 2/2018 ai sensi dell'art. 21-nonies della l. 241/1990.
2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. per la Calabria dai signori Laura e Daniele M., proprietari del terreno sul quale l'intervento autorizzato avrebbe dovuto essere realizzato, sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, della l. n. 1150/1942, dell'art. 11 tomo 4 del QTRP (Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica) Calabria, dell'art. 101 del regolamento edilizio e urbanistico del Comune di Bonifati approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2018, della l. n. 241/1990, eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, violazione dei principi del giusto procedimento, nonché dei canoni di proporzionalità, trasparenza, correttezza, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa, violazione del legittimo affidamento;
b) violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, eccesso di potere per presupposto erroneo, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, motivazione carente, travisamento, contraddittorietà, sviamento, violazione dei principi di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa e dei principi di lealtà e tutela dell'affidamento, di buona fede, correttezza, trasparenza, violazione dell'art. 97 della Costituzione.
3. Con la sentenza n. 319 del 20 febbraio 2020 il T.A.R. per la Calabria ha accolto il ricorso, per difetto di motivazione dell'esercizio del potere di autotutela.
4. I signori D.A. Anna Rita, D.A. Francesca, L. Carmelina, L. Annunziata Amalia, S. Francesco e C. Lucia in proprio e quali eredi di L. Luigina, R. Anna Rosa e la S. & G. Menagement s.r.l., interventori ad adiuvandum nel giudizio dinanzi al T.A.R., hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale pronuncia - ritenendola "pregiudizievole per come strutturata sotto il profilo motivazionale, della (loro) posizione giuridica... nella parte in cui: a) non (era) stata riconosciuta efficacia ultrattiva alle prescrizioni del Piano particolareggiato CT - Zona di Espansione Turistica Rada del previgente P.R.G. (punto 7 della parte motiva); b) (era)... stata accolta la prospettazione dell'Amministrazione resistente secondo cui l'art. 88, punto 11, del REU dispone iure proprio un divieto assoluto di edificazione, con la conseguenza che le aree classificate come Ambito misto residenziale-servizi con inibizione all'edificazione soggiacciono a tale vincolo indipendentemente dalla loro antropizzazione o urbanizzazione (punto 8 della parte motiva)".
5. Gli originari interventori hanno affidato il loro appello a tre motivi, così rubricati:
I) error in procedendo et in iudicando, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 tomo 4 del QTRP Calabria, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 88, punto 11, e 101 del regolamento edilizio e urbanistico del Comune di Bonifati, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2018, eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento;
II) error in procedendo et in iudicando, erroneità della pronuncia in ordine all'ultrattività del Piano particolareggiato CT Zona di espansione turistica rada del previgente P.R.G., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 l. n. 1150/1942, eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento;
III) eccesso di potere per presupposto erroneo, manifesta carenza di motivazione e di istruttoria, erroneità di fatto e di diritto, travisamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, abnormità, sviamento, arbitrarietà, disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento.
6. Si è costituito in giudizio il Comune di Bonifati, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'intervento in primo grado, il difetto di legittimazione degli interventori a proporre appello in via autonoma, l'irricevibilità del ricorso e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello.
7. Con memoria dell'8 luglio 2024 e replica del 26 luglio 2024 il Comune e gli appellanti hanno sviluppato ulteriormente le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
8. Con note del 12 settembre 2024 il Comune ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti, senza previa discussione.
9. All'udienza pubblica straordinaria del 18 settembre 2024, svoltasi ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Gli odierni appellanti, come detto interventori ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, in quanto proprietari dei terreni ubicati in aree limitrofe a quello dei signori M. (ricorrenti dinanzi al T.A.R.), tutte ricadenti nella medesima zona omogenea, hanno lamentato, in primo luogo, il fatto che, con una sorta di "inversione logico-giuridica", il T.A.R., pur avendo accolto il ricorso, lo avesse fatto per la fondatezza del vizio di difetto di motivazione dell'esercizio dell'autotutela, respingendo, invece, i motivi "sostanziali" formulati dai ricorrenti, relativi all'ultrattività del Piano particolareggiato e all'esclusione delle zone riconosciute come urbanizzate dall'applicazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
11. Deducendo di essere danneggiati nei loro interessi di proprietari dalle statuizioni contenute nella pronuncia del T.A.R., a loro dire erronee, gli appellanti hanno sostenuto, da un lato, che l'intera area in questione, essendo classificata dal nuovo Piano strutturale comunale (PSC) nella tavola DCT come "territorio urbanizzato", fosse sottratta, ai sensi di quanto specificato dal QTRP Calabria, al vincolo di inedificabilità assoluta recato dal regolamento urbanistico-edilizio, dall'altro, che il Piano particolareggiato "CT Zona di espansione turistica rada" del previgente P.R.G. fosse dotato di ultrattività proprio per consentire il completamento delle zone per cui la pianificazione era stata avviata.
12. Il Comune di Bonifati ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione e interesse, essendo il gravame stato proposto dai meri interventori ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, non destinatari diretti di alcuno dei provvedimenti impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
13. Tale eccezione è fondata e deve essere accolta.
14. In proposito va rammentato, in linea generale, che sono legittimati a proporre intervento ad adiuvandum nel giudizio amministrativo i titolari di posizioni soggettive dipendenti da quella del ricorrente, o, comunque, coloro che vantino un interesse indiretto alla demolizione degli effetti prodotti dall'atto impugnato, che si riflettono negativamente sulla propria posizione giuridica (cfr. C.d.S., Ad. plen., 3 luglio 2017, n. 3), senza poter far valere un interesse autonomo al riguardo.
15. Sul punto specifico dell'interesse, questo Consiglio ha avuto modo di ribadire più volte, in verità, l'orientamento secondo cui "l'intervento ad adiuvandum in primo grado presuppone la titolarità di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta dal ricorrente in giudizio, ad essa accessoria, e non autonoma" (cfr., in termini, C.d.S., Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; Sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5268, e 26 ottobre 2016, n. 4487; nonché Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1).
16. Proprio il carattere dipendente della posizione o la sussistenza di un interesse indiretto alla decisione finale conferiscono, quindi, all'interessato il titolo per intervenire in giudizio, senza che sia necessaria la proposizione di un autonomo ricorso. Ciò si traduce, però, in sede di impugnazione, nel fatto che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, "l'interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nell'ipotesi in cui l'intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio" (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 567; Sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 384; Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3409, e 22 febbraio 2016, n. 724; nonché Cass., Sez. un., 29 novembre 2019, n. 31266, e 17 aprile 2012, n. 5992).
17. Nel caso in questione, non avendo la sentenza n. 319/2020 statuito in ordine all'intervento ad adiuvandum degli odierni appellanti, né avendo disposto nei loro confronti la condanna alle spese del giudizio di primo grado, gli interventori stessi non appaiono legittimati a proporre appello, risultando, soprattutto, privi di un interesse attuale e concreto all'impugnazione, che non può evidentemente consistere nell'intento di rimettere in discussione la motivazione di una pronuncia giudiziale su di un provvedimento diretto a terzi per "evitare che l'azione amministrativa successiva al giudizio svoltosi tra altre parti possa pregiudicare la (propria) sfera giuridica" (come dichiarato dagli stessi appellanti nel ricorso in appello).
18. In conclusione, l'appello deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
19. Per la particolarità della fattispecie sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, sez. II, sent. n. 319/2020.