Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 13 dicembre 2024, n. 10054

Presidente: Lipari - Estensore: Noccelli

FATTO E DIRITTO

1. Con l'istanza rivolta al Comune di Monopoli in data 10 maggio 2016, il sig. Luca D., in qualità di legale rappresentante di Tema s.r.l., ha chiesto il rilascio dell'atto unico, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 160 del 2010, al fine di acquisire l'autorizzazione all'installazione di strutture amovibili, ex art 3.5.2 del regolamento edilizio, previo accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181, comma 1-quater, del d.lgs. n. 42 del 2004.

2. Si trattava di manufatti precari destinati ad attività di ricezione turistico-ricreativa connessa alla balneazione, già autorizzati con la determinazione dirigenziale n. 546 del 30 aprile 2014 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla Contrada Losciale - nell'area identificata in catasto terrenti al foglio 25 - particella 277/parte.

3. Veniva, così, avviata l'attività finalizzata al rilascio dei seguenti atti:

a) l'autorizzazione edilizia;

b) l'autorizzazione paesaggistica semplificata;

c) il parere igienico-sanitario unico dell'Azienda sanitaria locale;

d) l'autorizzazione ex art. 19 del d.lgs. n. 374 del 1990 dell'Agenzia delle dogane;

e) l'autorizzazione ex art. 55 del codice della navigazione dell'Autorità marittima.

4. Gli atti e i pareri predetti venivano acquisiti al procedimento.

5. In particolare, veniva rilasciato:

- l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria n. 27/2017 del 6 aprile 2017, giusta parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio dell'8 novembre 2016;

- il parere favorevole della Soprintendenza A.B.A.P. di Bari protocollo n. 16475 del 22 marzo 2017, nel quale veniva specificato che «tutte le strutture precarie autorizzate (pedane in legno, strutture ombreggianti, cabine, gazebi etc.) dovranno essere smontate a fine stagione balneare e pertanto entro il 31 ottobre di ogni anno per rimontarle a partire dal 31 marzo dell'anno successivo»;

- l'autorizzazione edilizia protocollo n. 21831 del 19 aprile 2017, nella quale venivano riportate tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'accertamento di compatibilità n. 27/2017 e, pertanto, l'obbligo di smontare le strutture entro il 31 ottobre di ogni anno e rimontarle successivamente a partire dal 31 marzo dell'anno successivo.

6. Con la determinazione n. 29915 datata 31 maggio 2017, a firma del dirigente dell'Area organizzativa I - Affari generali e sviluppo locale - S.U.A.P. - del Comune di Monopoli, Tema s.r.l. veniva così autorizzata all'installazione di strutture amovibili, con le prescrizioni già riferite.

7. Alla scadenza del titolo abilitativo predetto, la società ha inoltrato la domanda di rinnovo/proroga dei titoli stessi.

8. Con la nota acquisita indirizzata al Comune di Monopoli il 13 febbraio 2023, Tema s.r.l. ha evidenziato che l'art. 10-septies del d.l. n. 21 del 2022, convertito con l. n. 51 del 2022, aveva prorogato di un anno la validità delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire in scadenza fino al 31 dicembre 2022, ivi compresi quelli che avevano goduto della proroga ex art. 103, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020.

9. Pertanto, la società da un lato ha comunicato il mantenimento annuale, sino al 31 dicembre 2023, delle strutture amovibili autorizzate con la determinazione dirigenziale n. 29915 del 31 maggio 2017 in virtù della normativa sopra richiamata e della giurisprudenza formatasi sulla materia e, dall'altro, ha chiesto l'emissione di un atto ricognitivo finalizzato:

a) alla proroga sino alla data del 31 dicembre 2023 della validità dell'atto unico - determinazione dirigenziale n. 29915 del 31 maggio 2017 nonché dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione edilizia allo stesso collegate;

b) al mantenimento annuale e sino al 31 dicembre 2023 delle strutture amovibili autorizzate con l'atto unico - determina dirigenziale n. 29915 del 31 maggio 2017.

10. Con la nota recante protocollo n. 25.41 datata 11 aprile 2023 il dirigente dell'A.O. III del Comune di Monopoli ha espresso parere negativo sulle richieste avanzate dalla società odierna ricorrente.

10.1. Con il provvedimento prot. n. 0027199 del 19 aprile 2023, infine, il Comune di Monopoli ha comunicato il rigetto, e contestuale inefficacia, della domanda/comunicazione innanzi indicata.

11. Tema s.r.l. è insorta avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) avverso il diniego del Comune di Monopoli e ne ha chiesto l'annullamento al Tribunale stesso, unitamente agli atti presupposti.

11.1. A sostegno del ricorso essa ha dedotto in prime cure le seguenti censure:

1) la violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del d.l. n. 21 del 2022, convertito con l. n. 51 del 2022, l'eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; motivazione errata;

2) la violazione di legge, in particolare dell'art. 8, comma 5, della l.r. Puglia n. 17 del 2015, l'eccesso di potere per violazione dell'ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia, la violazione dell'art. 45 delle NTA del P.P.T.R., l'eccesso di potere per illogicità manifesta, l'eccesso di potere per violazione della circolare Regione Puglia n. 15 del 16 ottobre 2008.

11.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Monopoli per resistere al ricorso con la memoria depositata il 29 maggio 2023.

12. All'esito del giudizio, il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego con la sentenza n. 283 del 6 marzo 2024.

13. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Monopoli, lamentandone l'erroneità con tre distinti motivi di censura, e ne ha chiesto, previa sospensione dell'esecutività, la riforma.

13.1. Non si è costituita l'appellata Tema s.r.l.

13.2. Nella camera di consiglio del 10 settembre 2024, fissata per l'esame dell'istanza sospensiva proposta dal Comune ai sensi dell'art. 98 c.p.a., il Collegio, su richiesta del difensore dell'appellante, ha rinviato la causa all'udienza pubblica del 26 novembre 2024 per l'esame del merito.

13.3. Con l'atto depositato il 25 ottobre 2004, ha spiegato intervento ad opponendum nel presente grado di appello Erre Cinque s.r.l., la quale è proprietaria dell'azienda "Lido 2 Losciale" e dei relativi beni e strutture a mezzo le quali è stata esercitata l'attività di Tema s.r.l., in virtù di regolare contratto di affitto d'azienda che si deposita in atti (doc. 1).

13.4. Tuttavia, quest'ultimo risulta cessato nella sua efficacia a far data dal 30 settembre 2024, giusta disdetta formalizzata da Erre Cinque s.r.l., anch'essa allegata (doc. 2).

13.5. Pertanto, l'interventrice ha chiesto la volturazione al SUAP del Comune di Monopoli di tutti i titoli che facevano capo a Tema s.r.l., stante l'avvenuta retrocessione dell'azienda per scadenza del contratto di affitto (doc. 3), come essa ha attestato con la ricevuta di inoltro.

13.6. La società interventrice, tra l'altro, ha fatto presente che, stante la cessazione dell'affitto d'azienda, Tema s.r.l. ha provveduto a rimuovere le opere amovibili site in Monopoli alla C.da Losciale, nell'area identificata in catasto terreni al Fg 95, p.lla 277/parte, come emerge dai rilievi fotografici che ha esibito (doc. 5), sicché ha chiesto a questo Consiglio di annullare senza rinvio la sentenza impugnata in quanto l'avvenuta rimozione delle strutture per cui era stata richiesta autorizzazione al predetto ente locale determinerebbe la cessazione della materia del contendere o, gradatamente, il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'originaria domanda di annullamento dell'impugnato provvedimento amministrativo.

13.7. Infine, nella pubblica udienza del 26 novembre 2024, il Collegio, sentito il difensore del Comune appellante e sulle conclusioni come rassegnate in atti dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

14. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

15. Come ha infatti rappresentato (e documentato) l'interventrice ad oppone[n]dum, senza che la circostanza sia stata smentita dal Comune, il cui difensore ha confermato tale circostanza nel corso della discussione orale, la rimozione delle opere, per il cui mantenimento annuale Tema s.r.l., originaria ricorrente in prime cure, aveva formulato la domanda respinta con il provvedimento di rigetto gravato in prime cure e annullato dal Tribunale, determina il venir meno dell'interesse ad impugnare tale provvedimento, con la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto in primo grado e, conseguentemente, l'annullamento della sentenza qui impugnata senza rinvio.

16. Si deve rammentare che, come afferma la costante giurisprudenza di questo Consiglio, nel giudizio amministrativo, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, di talché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello - indipendentemente da chi l'abbia proposto - ma pure dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 21 maggio 2024, n. 4487).

17. Le spese del doppio grado del giudizio, per la peculiarità della vicenda esaminata, possono essere interamente compensate tra le parti del presente giudizio, compresa l'interventrice Erre Cinque s.r.l.

17.1. Rimane definitivamente a carico di Tema s.r.l., che ha spontaneamente rimosso le opere, il contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso proposto in primo grado, mentre essa deve essere condannata a rimborsare al Comune il contributo unificato corrisposto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal Comune di Monopoli, annulla la sentenza impugnata senza rinvio per la sopravvenuta carenza di intesse alla proposizione del ricorso proposto in primo grado da Tema s.r.l.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Tema s.r.l. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.

Condanna Tema s.r.l. a rimborsare in favore del Comune di Monopoli il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Puglia, sez. III, sent. n. 283/2024.