Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione I stralcio
Sentenza 17 dicembre 2024, n. 22865

Presidente: Daniele - Estensore: Belfiori

FATTO E DIRITTO

Nel ricorso all'esame il ricorrente afferma essere stato assegnatario nel 2006 (bando del 2003), di un alloggio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203), "per l'attuazione dei programmi straordinari d'edilizia residenziale, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato".

Contro gli atti in epigrafe, con cui è stata comunicata la decadenza dal diritto all'alloggio, muove critiche di violazione di legge attesa la dedotta omessa comunicazione dell'avvio del procedimento (primo motivo); censure di eccesso di potere per violazione del canone di buon andamento dell'amministrazione pubblica, nonché violazione dell'art. 10 del bando di assegnazione degli alloggi, violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, violazione della delibera del CIPE del 20 dicembre 1991 (secondo motivo); violazione del legittimo affidamento e difetto di istruttoria (terzo motivo); difetto assoluto di potere (quarto motivo); violazione del "principio di coerenza dell'ordinamento ed economia dell'azione amministrativa", con riferimento al d.l. 47/2017 (conv. in l. 80/2014) (quinto motivo).

Con il ricorso è anche proposta questione di legittimità costituzionale, «con richiesta di rinvio alla Corte costituzionale, in relazione alla violazione degli artt. 2, 3, 14 e 29 della Costituzione, dell'art. 3, comma 1-bis, della l. n. 80/2014 laddove prevede che gli assegnatari pensionati anche per cause non dipendenti dal servizio (rectius "riformati") conservano il godimento dell'alloggio realizzato ex art. 18 della l. n. 203/1991, mentre risulta esclusa da questa previsione favorevole l'ipotesi del congedo illimitato».

È, inoltre, avanzata istanza istruttoria relativamente ai seguenti documenti: 1) certificato di agibilità e abitabilità dell'alloggio sito in via Nicola Abbagnano n. 2 in Roma; 2) numero degli alloggi di edilizia sovvenzionata ex art. 18 della l. 203/1991 disponibili e liberi perché non assegnati dalla Prefettura di Roma, presenti nel territorio di Roma Capitale; 3) istanze presentate da soggetti interessati all'assegnazione dell'alloggio abitato dal sig. M. Stefano Giuseppe a seguito dello scorrimento dell'iniziale graduatoria; 4) istruttoria della Commissione prefettizia istituita ex artt. 1 e 3, commi 4-5-6, del d.m. infrastrutture e trasporti n. 185 del 2014 ai fini della revoca del diritto all'assegnazione nei confronti del sig. M. Stefano Giuseppe.

Si sono costituiti per resistere l'A.T.E.R. e l'Amministrazione dell'interno (Ministero e Prefettura UTG Roma).

All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, sollevata da A.T.E.R. con memoria del 25 ottobre 2024.

Vanno, sul punto, richiamati i seguenti precedenti: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 29 gennaio 2020, n. 1202, confermata in appello da C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831; nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I stralcio, 1° marzo 2024, n. 4202, confermata in appello da C.d.S., Sez. III, 7 novembre 2024, n. 8905.

Va ribadito che "il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato" (C.d.S., n. 1831/2021, cit.).

Nella specie la controversia attiene alla fase successiva alla assegnazione dell'alloggio, avvenuta nel 2006, dunque deve declinarsi la giurisdizione a favore del Giudice ordinario, avanti al quale la causa andrà riassunta nei termini e modi di legge.

Data la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.