Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 19 dicembre 2024, n. 383
Presidente ed Estensore: Caso
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza n. 297/2024 in data 3 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia - provvedendo sulla causa proposta dalla sig.ra Valentina M. - è stato condannato il «... Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, tramite il sistema della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente", l'importo di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994...»;
che l'interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell'istruzione e del merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che se ne disponga l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 2 luglio 2024) della cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale per Emilia-Romagna;
che alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il termine perentorio di deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza è pari a quindici giorni, risultando esso dimezzato rispetto al termine ordinario (v., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 17 maggio 2024, n. 3235);
che nella fattispecie la notificazione del ricorso all'Amministrazione statale si è perfezionata il 17 settembre 2024 (agli indirizzi di posta elettronica certificata "ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it" e "drer@postacert.istruzione.it"), mentre il deposito dello stesso è avvenuto solo in data 7 ottobre 2024, oltre il termine decadenziale di legge;
che, quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.;
che, in assenza di costituzione in giudizio dell'Amministrazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.