Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione I
Sentenza 30 dicembre 2024, n. 1053
Presidente: Gabbricci - Estensore: Siccardi
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13 settembre 2024 al Ministero dell'interno ed alla Prefettura di Bergamo, tempestivamente depositato, A.B.A.H. ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso agli atti presentata il 16 luglio 2024 dall'avv. Ivana Nicolò.
2. Il ricorrente ha premesso che, in data 19 giugno 2020, il sig. A.T.R. aveva presentato richiesta di emersione da lavoro irregolare in suo favore, ma che non gli era mai pervenuta alcuna comunicazione circa lo stato della pratica: di conseguenza, il 16 luglio 2024, tramite il difensore, ha richiesto alla Prefettura di Bergamo l'accesso agli atti del procedimento, provvedendo al successivo sollecito, nel silenzio dell'Amministrazione, in data 28 agosto 2024, senza ottenere riscontro alcuno.
3.1. A.B.A.H. ha chiesto a questo T.A.R. di "dichiarare la illegittimità del silenzio perpetrato dalla Prefettura di Bergamo in riferimento al silenzio formatosi in seguito all'istanza di accesso agli atti del 16.07.2024 e per l'effetto ordinare la Prefettura di Bergamo di rilasciare copia conforme degli atti", articolando due motivi di doglianza.
3.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce "Violazione dei principi Costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90, di cui all'art. 2, art. 24. Difetto di motivazione - violazione art. 3 l. 241/90": il silenzio serbato dall'Amministrazione violerebbe l'art. 2 della l. 241/1990, volto a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
A fondamento delle pretese il ricorrente ha richiamato l'art. 24 della l. 241/1990, che garantirebbe di accedere ai documenti amministrativi necessari per curare o per difendere i propri interessi, sostenendo l'impossibilità per l'Amministrazione di sindacare la fondatezza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere a seguito della richiesta ostensione.
3.3. Il secondo motivo di ricorso lamenta "Violazione delle norme generalmente applicabili relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990": l'Amministrazione avrebbe violato i principi generali dell'attività amministrativa ed aggravato il procedimento, in aperta violazione del disposto dell'art. 1 della l. 241/1990, non consentendo la realizzazione del diritto ad una celere risposta in relazione al procedimento di emersione lavorativa.
Da ultimo, il ricorrente evidenzia come l'Amministrazione abbia violato i termini di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della medesima legge, nell'assenza di ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta.
4. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di mero stile.
5. Il ricorso è inammissibile, dal momento che la richiesta di accesso per cui è causa non ha fatto sorgere in capo alla Prefettura di Bergamo alcun obbligo di provvedere, essendo stata irritualmente presentata.
Ciò si afferma in quanto:
- sebbene l'istanza indichi quale richiedente "A.H.A.B., nato in Benin il 01.01.1980", risulta, tuttavia, sottoscritta esclusivamente dall'avv. Ivana Nicolò, che ne ha poi curato la trasmissione alla Prefettura di Bergamo tramite la propria pec;
- all'istanza predetta non è allegata alcuna procura che autorizzi l'avv. Nicolò a rappresentare il sig. A.H.A.B.;
- di conseguenza l'istanza di cui trattasi va ricondotta al suo sottoscrittore, avv. Nicolò e non all'odierno ricorrente.
6. In proposito si rileva come "l'Amministrazione che riceve l'istanza di accesso agli atti deve essere posta in condizioni di accertare la sua riferibilità all'interessato, al fine di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto nel caso in cui l'istanza sia formulata dal difensore è necessario che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato ovvero sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere rappresentativo di avanzare la stessa in nome e per conto dell'interessato, secondo quanto espressamente previsto dal combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, del d.P.R. 184/2006 ("Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato"). In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio (ed è il caso in esame), l'istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo d.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell'istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l'imputabilità giuridica della stessa (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. II, 5 marzo 2021, n. 609; T.A.R. Campania, Sez. VI, 19 ottobre 2020, n. 4568)» (cfr. T.A.R. Potenza, n. 5 del 13 gennaio 2024).
Del resto, neppure potrebbe predicarsi il dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 del d.P.R. 184/2006, giacché questo "si riferisce a situazioni di irregolarità o incompletezza dell'istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l'imputabilità giuridica della stessa; e, per altro verso, non rileva il rifermento al parallelo contenzioso ed al copioso carteggio con l'amministrazione, in quanto elementi esterni allo specifico segmento procedurale de quo ed inidonei ad offrire la riferita certezza in ordine all'imputazione dell'istanza al fine di poter riscontrare la sussistenza dell'interesse all'accesso" (cfr. T.A.R. Napoli, n. 4568 del 19 ottobre 2020).
7. Attese le peculiarità concrete della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.