Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 14 novembre 2024, n. 2044

Presidente: Dovere - Estensore: Miccichè

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il 24 giugno 2024, ha condannato P. Antonino alla pena di anni due di reclusione, applicando la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha determinato la durata della sospensione della patente di guida tenendo conto "della tipologia del sinistro, le circostanze in cui esso è avvenuto, il grado della colpa". La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, non prende in considerazione gli elementi di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s., secondo cui il periodo di sospensione, nei limiti minimo e massimo, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. È stato infatti più volte affermato che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 c.d.s., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p. [recte: c.p. - n.d.r.], ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, c.d.s., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome (Sez. 4, n. 4740 del 18 novembre 2020, Di Marco, Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 55130 del 9 novembre 2017, Fiorini, Rv. 271661-01).

3. Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione non è stata contenuta nei limiti del medio edittale, e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dar conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29 gennaio 2014, Armanetti, Rv. 259211-01; Sez. fer., n. 24023 del 20 agosto 2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635-02). Nella specie la motivazione inerente alla determinazione della durata, oltre ad essere carente, non tiene in considerazione i parametri sopra indicati.

4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.

Depositata il 17 gennaio 2025.