Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 15 gennaio 2025, n. 32
Presidente: La Guardia - Estensore: Grauso
Considerato:
- che il Comune di Montecatini Terme agisce per ottenere l'esecuzione della convenzione urbanistica sottoscritta con la società intimata il 7 agosto 2003, a sua volta modificativa di precedente convenzione del 3 giugno 1999;
- che, in occasione dell'udienza pubblica dell'11 aprile 2022, la difesa dello stesso Comune ricorrente ha chiesto un differimento della trattazione, esponendo di avere stipulato con la controparte, nel 2018, un accordo sostitutivo degli impegni assunti con le convenzioni del 1999 e del 2003, omologato ai sensi dell'art. 182-bis l. fall.;
- che, in occasione dell'udienza del 19 dicembre 2024, le parti hanno congiuntamente chiesto un ulteriore rinvio, rappresentando che, a seguito di revoca dell'omologazione dell'accordo del 2018, Monaco s.r.l. ha predisposto un nuovo piano di ristrutturazione, nell'ambito del quale è stato raggiunto con il Comune di Montecatini Terme un accordo ex art. 57 d.lgs. n. 14/2019, sostitutivo anch'esso delle convenzioni del 1999 e del 2003 e omologato dal Tribunale di Verona con sentenza n. 84 del 29 marzo 2024;
- che detto accordo avrebbe già avuto un principio di esecuzione, la quale dovrebbe perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026;
- che, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., non è possibile disporre la cancellazione della causa dal ruolo a istanza di parte, mentre il rinvio può essere disposto solo per ragioni eccezionali, che la giurisprudenza condivisibilmente ritiene possano essere integrate solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, fermo restando che non è configurabile un diritto delle parti al rinvio della discussione del ricorso (per tutte, da ultimo cfr. C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024; Sez. IV, 19 aprile 2024, n. 3557);
- che la pendenza del presente giudizio eccede di gran lunga il termine ragionevole di tre anni, stabilito dall'art. 2 della l. n. 89/2001;
- che nella specie, inoltre, la stipula fra le parti di un nuovo accordo, sostitutivo degli obblighi assunti con la convenzione del 2003 e debitamente omologato, rende palese il venire meno dell'interesse all'azione e alle domande proposte in questa sede dal Comune ricorrente, che si fondano proprio su quella risalente convenzione;
- che, in virtù delle sopravvenienze, quantomeno sul versante processuale si è dunque realizzata una situazione di conclamata improcedibilità del ricorso, rispetto alla quale la causa è certamente matura per la decisione;
- che il rinvio richiesto non appare pertanto giustificato, e, del resto, la declaratoria di improcedibilità non appare idonea a pregiudicare i diritti e gli interessi delle parti;
- che le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.