Corte di giustizia dell'Unione Europea
Settima Sezione
Sentenza 23 gennaio 2025
«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Requisiti relativi alle informazioni da inserire in un tale contratto di credito - Obbligo di informazione - Durata del contratto - Tasso annuo effettivo globale (TAEG) - Ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG».
Nella causa C-677/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 12 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2023, nel procedimento A. B., F. B. contro Slovenská sporiteľňa, a.s.
[...]
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22), nonché della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66, e rettifiche in GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46), come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011 (GU 2011, L 296, pag. 35) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra A. B. e F. B., due consumatori, da un lato, e la Slovenská sporiteľňa, a.s., una banca, dall'altro, in merito a una domanda diretta a far constatare la nullità di talune clausole di un contratto di credito (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi nel procedimento principale») e a far dichiarare che il credito in questione è esente da interessi e spese.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Direttiva 2005/29
3. L'articolo 3 della direttiva 2005/29, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all'articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto».
Direttiva 2008/48
4. Il considerando 31 della direttiva 2008/48 così recita:
«Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».
5. L'articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. (...)
Le informazioni di cui trattasi riguardano:
(...)
g) il tasso annuo effettivo globale [TAEG] e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;
(...)».
6. L'articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici», così dispone:
«1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni di cui trattasi precisano:
(...)
f) il [TAEG] illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
(...)».
7. Ai sensi del successivo articolo 10, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito»:
«1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.
2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
(...)
c) la durata del contratto di credito;
(...)
g) il [TAEG] e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
(...)».
8. L'articolo 14 della direttiva 2008/14, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.
Tale periodo di recesso ha inizio:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
9. Ai sensi dell'articolo 19 di detta direttiva, intitolato «Calcolo del [TAEG]»:
«(...)
3. Il calcolo del [TAEG] è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
4. Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel [TAEG] ma non quantificabili al momento del calcolo, il [TAEG] è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
5. Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all'allegato I per il calcolo del [TAEG].
Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il [TAEG] o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, la Commissione [europea] può determinare le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del [TAEG] o modificare quelle esistenti. (...)».
10. L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva in parola, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», è del seguente tenore:
«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».
11. L'articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni», prevede quanto segue:
«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
12. L'allegato I della direttiva 2008/48 elenca, nella parte II, lettere da a) a j), ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG.
Diritto slovacco
13. Lo zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 129/2010, relativa ai crediti ai consumatori e agli altri crediti e prestiti erogati ai consumatori e che modifica e integra alcune altre leggi), del 9 marzo 2010, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 129/2010»), è inteso a recepire nell'ordinamento slovacco la direttiva 2008/48.
14. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 129/2010:
«1. Il contratto di credito ai consumatori deve essere redatto in forma scritta. Ciascuna parte del contratto ne riceve perlomeno un esemplare in forma cartacea o su altro supporto durevole che sia accessibile al consumatore.
2. Il contratto di credito deve contenere, oltre agli elementi generali previsti dall'Občiansky zákonník [codice civile] (...), gli elementi seguenti:
(...)
f) la durata del contratto e la data dell'ultima scadenza per il rimborso del credito;
g) l'importo totale e la valuta specifica del credito nonché le modalità del suo utilizzo;
(...)
i) il tasso di interesse del credito, le condizioni applicabili a tale tasso, l'indice o il tasso di interesse di riferimento al quale è collegato il tasso di interesse del credito, nonché i periodi di modifica del tasso di interesse del credito, le condizioni e le modalità di realizzazione di tale modifica; se, a seconda delle circostanze, si applicano diversi tassi di interesse del credito, tali informazioni riguardano tutti i tassi di interesse del credito ai consumatori applicabili;
j) il [TAEG] e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati in base ai dati attuali al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale [TAEG];
k) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti a rimborso del capitale, degli interessi e delle altre spese e, se del caso, l'ordine di imputazione dei pagamenti ai vari saldi dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
(...)
m) un riepilogo della periodicità e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese ricorrenti e non ricorrenti connesse, se vi è pagamento di spese e di interessi senza ammortamento del capitale;
n) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
(...)
r) l'importo delle spese dovute dal consumatore per gli atti notarili, se note al creditore.
(...)».
15. L'articolo 11, paragrafo 1, della legge n. 129/2010 così dispone:
«Il credito erogato è considerato esente da interessi e spese se:
(...)
b) il contratto di credito [(...)] non contiene gli elementi richiesti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a k), r) e y) [(...)]».
16. L'articolo 122 del codice civile dispone che i termini siano espressi, in particolare, in mesi e in anni.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17. Il 29 ottobre 2014, A. B. e F. B. hanno concluso con la Slovenská sporiteľňa il contratto di cui trattasi nel procedimento principale, il cui capitale è stato loro accreditato su un conto bancario lo stesso giorno. Il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso a tempo determinato, in quanto i ricorrenti nel procedimento principale si impegnavano a rimborsare il credito in questione in 108 rate mensili di EUR 54,20. Ogni mensilità era dovuta per il ventesimo giorno del mese. La prima scadenza era dovuta entro il 20 dicembre 2014 e si era convenuto che l'ultima sarebbe stata versata il 20 novembre 2023.
18. Il contratto di cui trattasi nel procedimento principale prevedeva un TAEG del 17,93% e un importo totale da rimborsare di EUR 5 858,98. La rubrica di tale contratto intitolata «Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG» era così formulata: «Il credito è stato versato immediatamente, nella sua interezza, il debitore adempirà ai suoi obblighi alle condizioni ed entro i termini indicati nel contratto di credito, il tasso d'interesse è valido fino alla fine del rapporto di credito». Il punto 12 della parte III di detto contratto prevedeva quanto segue: «Il contratto è concluso per un periodo determinato, fino alla completa liquidazione di tutte le obbligazioni sorte in relazione al credito».
19. I ricorrenti nel procedimento principale hanno ritenuto che quest'ultima clausola fosse «poco chiara» e si sostituisse all'indicazione obbligatoria della durata del contratto di credito. Inoltre, essi hanno rilevato che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non conteneva l'indicazione della sua durata né delle ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG.
20. Ritenendo quindi che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale violasse i loro diritti di consumatore, i ricorrenti nel procedimento principale hanno adito l'Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia) con una domanda diretta a far constatare la nullità delle clausole del contratto controverse e a far dichiarare che il credito era esente da interessi e spese.
21. Investito di un appello interposto dai ricorrenti nel procedimento principale avverso la sentenza di tale giudice, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), giudice del rinvio, ritiene che le date della prima e dell'ultima scadenza del pagamento del credito non corrispondano necessariamente alla durata effettiva di un contratto. A suo avviso, sarebbe «estremamente problematico» determinare il momento preciso della prestazione del credito, la durata dello stesso nonché la data dell'adempimento effettivo completo di tutte le obbligazioni del contratto di credito.
22. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni della direttiva 2008/48, in particolare il suo articolo 10, paragrafo 2, impongono che la durata del contratto di credito sia specificata in tale contratto; la sola possibilità, per il consumatore, di calcolare tale durata tenendo conto delle scadenze di rimborso del credito non sarebbe sufficiente al riguardo.
23. Peraltro, poiché l'articolo 122 del codice civile dispone che i termini siano espressi segnatamente in mesi e in anni, la determinazione della durata del contratto di cui trattasi nel procedimento principale potrebbe essere considerata esplicita e, pertanto, rispondente al requisito di chiarezza e di concisione stabilito dalla direttiva 2008/48.
24. Per quanto riguarda la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e la direttiva 2005/29, il giudice del rinvio, pur non avendo sollevato alcuna questione relativa alla loro interpretazione, da un lato, ritiene che sia necessario tener conto della direttiva 93/13 al fine di interpretare il requisito di precisione delle clausole contrattuali, conformemente alla direttiva 2008/48, e, dall'altro, constata che la questione se le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG abbiano un carattere essenziale presenta un nesso con l'esame dell'eventuale esistenza di una pratica commerciale sleale. A tal riguardo si porrebbe la questione se, nel caso di specie, il periodo successivo alla fine della prestazione del servizio di credito, che potrebbe andare oltre la durata del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, corrisponda al periodo successivo all'operazione commerciale di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.
25. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla ragione per cui la direttiva 2008/48 richiede l'indicazione nel contratto di credito non solo del TAEG, ma anche di tutte le ipotesi utilizzate per calcolare tale tasso, dato che tutte le ipotesi necessarie per tale calcolo sono elementi obbligatori di detto contratto da menzionare specificamente in quest'ultimo.
26. A suo avviso, il requisito, previsto da tale direttiva, di esporre nel contratto di credito le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG è giustificato dal fatto che un consumatore medio non può essere considerato in grado di identificare egli stesso tutte queste ipotesi.
27. In tali circostanze, il Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che l'indicazione in modo chiaro e conciso, in una clausola contrattuale, della durata del contratto di credito
- richiede una definizione esplicita del periodo di durata del contratto di credito, come l'indicazione della data di stipula e della data di cessazione del contratto (dal ... al...), se del caso mediante termini di calendario, come i mesi o gli anni (ad esempio, per la durata di un anno), oppure
- se sia sufficiente che il consumatore calcoli da sé la durata del contratto o la deduca in altro modo dalle clausole contrattuali, ad esempio dal numero di rate mensili o dalla data del rimborso completo del credito.
2) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della [direttiva 2008/48] debba essere interpretato nel senso che l'indicazione, nel contratto di credito, della durata di quest'ultimo determina il periodo "durante l'operazione" ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2005/29].
3) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva [2008/48], nella parte in cui recita: "in modo chiaro e conciso" e "tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso", debba essere interpretato nel senso che
- le ipotesi utilizzate per calcolare il [TAEG] devono essere esplicitamente indicate nel contratto come ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG, o
- se il consumatore debba identificare da sé le ipotesi pertinenti per il calcolo del TAEG nelle clausole contrattuali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che un contratto di credito deve menzionare in modo esplicito la durata di quest'ultimo o se sia sufficiente, alla luce di tale disposizione, che le clausole di tale contratto consentano al consumatore di determinare senza difficoltà e con certezza tale durata.
29. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi di detta disposizione, il contratto di credito menziona, in modo chiaro e conciso, la durata del contratto di credito.
30. Dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest'ultima, emerge che il requisito consistente nell'indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione de qua, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi (sentenze del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 31, e del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).
31. La conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve obbligatoriamente contenere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, sono necessarie per la corretta esecuzione del contratto stesso (sentenza del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
32. Tale requisito contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 32, e del 9 settembre 2021, Volkswagen Bank e a., C-33/20, C-155/20 e C-187/20, EU:C:2021:736, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
33. La Corte si è inoltre pronunciata in modo più puntuale sulla portata di detto requisito per quanto riguarda la menzione, in un contratto di credito, dell'importo, del numero e della periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), di tale direttiva.
34. Al riguardo la Corte ha dichiarato che l'obiettivo di tale disposizione è di garantire che il consumatore conosca la data in cui ciascuna rata da versare diventa esigibile. Di conseguenza, qualora le condizioni di tale contratto consentano al consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate, tale obiettivo è raggiunto (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punti 48 e 49).
35. Al termine di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni scadenza delle rate che il consumatore deve versare, in riferimento ad una data precisa, purché le condizioni del contratto di cui trattasi consentano a detto consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 50).
36. Occorre applicare nella presente causa il ragionamento seguito in quest'ultima sentenza al fine di interpretare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48.
37. Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente sentenza, la conoscenza, da parte del consumatore, del momento in cui il contratto cessa è di fondamentale importanza per l'esercizio da parte di quest'ultimo dei suoi diritti ed obblighi nonché per la corretta esecuzione di tale contratto.
38. Inoltre, come dichiarato dalla Corte, l'esecuzione di un contratto costituisce il meccanismo naturale di estinzione delle obbligazioni contrattuali (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 279).
39. Orbene, l'estinzione delle obbligazioni contrattuali segna la fine del contratto e ne determina quindi la durata.
40. La Corte ha considerato che, in caso di esecuzione integrale del contratto di credito, l'obbligo di fornire le informazioni previste all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 in linea di principio non è più idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nel consentire al consumatore di ottenere tutte le informazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto e, in particolare, per l'esercizio dei suoi diritti, tra i quali figura il diritto di recesso, affinché il consumatore sia in condizione di conoscere la portata dei propri diritti ed obblighi. Ne consegue che un tale obbligo non presenta più lo stesso grado di utilità una volta che il contratto sia stato integralmente eseguito (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a., C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 277).
41. Nel caso di specie, il contratto di cui trattasi nel procedimento principale non specifica espressamente la sua durata, ma indica il numero delle rate mensili che i ricorrenti nel procedimento principale devono pagare nonché la data di scadenza della prima e dell'ultima di tali mensilità.
42. Alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 37 a 40 della presente sentenza, occorre constatare che la durata di un contratto di credito come il contratto di cui trattasi nel procedimento principale presenta uno stretto collegamento con la piena esecuzione delle obbligazioni ad opera di ciascuna delle parti di tale contratto e quindi, essenzialmente, con lo sblocco del capitale da parte del mutuante e con il rimborso integrale del credito da parte del mutuatario.
43. Pertanto, l'indicazione della durata del contratto di credito, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48, non deve necessariamente essere effettuata mediante un'indicazione formale della data precisa dell'inizio e della fine di tale contratto, purché le clausole di quest'ultimo consentano al consumatore di determinare senza difficoltà e con certezza tale durata.
44. Spetterà al giudice del rinvio tener conto di tutte le clausole contenute nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare di quelle che indicano il numero di rate mensili da pagare e la data di scadenza della prima e dell'ultima mensilità prevista per il rimborso del credito, nonché di eventuali altre clausole che stabiliscono gli obblighi delle parti, al fine di verificare se l'insieme di tali clausole consente, nel caso di specie, al consumatore di determinare senza difficoltà e con certezza la durata del contratto.
45. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che un contratto di credito non deve obbligatoriamente menzionare in modo esplicito la durata del contratto purché le clausole di tale contratto consentano al consumatore di determinare senza difficoltà e con certezza tale durata.
Sulla seconda questione
46. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che l'indicazione, in un contratto di credito, della durata di quest'ultimo determina il periodo che si colloca «durante» l'operazione di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.
47. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi di quest'ultima disposizione, la direttiva 2005/29 si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come definite al suo articolo 5, «poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto».
48. Occorre aggiungere che, certamente, la Corte ha già tenuto conto delle disposizioni della direttiva 2005/29 al fine di interpretare la direttiva 2008/48 [v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, Ultimo Portfolio Investment (Lussemburgo), C-303/20, EU:C:2021:479, punti da 42 a 45].
49. Nel caso di specie, occorre tuttavia constatare che, con il loro ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale mirano, in primo luogo, a far constatare la nullità delle clausole del contratto di cui trattasi nel procedimento principale a causa di una violazione delle disposizioni della direttiva 2008/48 e della normativa nazionale che recepisce tale direttiva e, in secondo luogo, a far dichiarare che il credito di cui trattasi è esente da interessi e spese.
50. Orbene, la semplice indicazione, in un contratto di credito, che la sua durata si colloca «durante l'operazione» di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, non ha, a priori, alcuna incidenza sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48.
51. Peraltro, la decisione di rinvio non contiene indicazioni che consentano di determinare l'ipotesi sulla quale la seconda questione è fondata e non indica i motivi per i quali una risposta a tale questione sarebbe, nel caso di specie, necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale.
52. In tali circostanze, la seconda questione ha carattere ipotetico ed è, pertanto, irricevibile.
Sulla terza questione
53. Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG devono essere esplicitamente menzionate in un contratto di credito, o se sia sufficiente che il consumatore possa egli stesso identificarle mediante l'esame delle clausole di tale contratto.
54. In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, il contratto di credito menziona, in modo chiaro e conciso, il TAEG e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito, dovendo essere parimenti menzionate tutte le ipotesi utilizzate per calcolare tale tasso.
55. Per quanto riguarda tali ipotesi, occorre rilevare che l'articolo 19 della direttiva 2008/48 stabilisce, in primo luogo, al suo paragrafo 3, che il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito resti valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date specificati nel contratto di credito. In secondo luogo, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo, per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel TAEG ma non quantificabili al momento del calcolo, il TAEG è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito. In terzo luogo, il paragrafo 5 di detto articolo prevede che, se necessario, possano essere utilizzate per il calcolo del TAEG le ulteriori ipotesi di cui all'allegato I di tale direttiva. In quarto luogo, tale allegato precisa, nella parte II, lettere da a) a j), le diverse ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del TAEG.
56. Occorre aggiungere che l'obbligo di menzionare le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG mediante un esempio rappresentativo è previsto anche all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/48 come un obbligo in materia di informazione precontrattuale.
57. La menzione, allo stadio precontrattuale, delle diverse ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG consente di attuare l'obiettivo menzionato all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, relativo alle informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di consentire al consumatore di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito, posto che tale raffronto deve poter essere effettuato tenendo conto del TAEG secondo le diverse durate delle offerte a sua disposizione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Soho Group, C-686/19, EU:C:2020:582, punto 48).
58. Per quanto riguarda l'obbligo di menzionare tali differenti ipotesi nel contratto di credito, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, dalla giurisprudenza citata al punto 30 della presente sentenza risulta che tale obbligo è destinato a garantire che il consumatore sia in grado di conoscere i propri diritti e obblighi.
59. Tale indicazione deve quindi consentire al consumatore di verificare se il TAEG sia stato calcolato dal professionista in modo corretto e, in caso negativo, di far valere i suoi diritti, in particolare il diritto di recesso previsto all'articolo 14 della direttiva 2008/48, essendo il termine per esercitare tale recesso prorogato in caso di violazione dei requisiti previsti all'articolo 10 di tale direttiva, nonché di violazione degli altri diritti previsti nella normativa nazionale, quale sanzione adottata conformemente all'articolo 23 di detta direttiva.
60. A tal riguardo la Corte ha dichiarato che riveste un'importanza essenziale l'obbligo di indicare, nel contratto di credito, elementi quali, in particolare, il TAEG, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 70).
61. In applicazione di tale giurisprudenza, occorre constatare che l'indicazione, in un contratto di credito, delle ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG riveste anch'essa, in particolare per le ragioni esposte ai punti 58 e 59 della presente sentenza, un'importanza essenziale per il consumatore.
62. Poiché la mancata menzione di tali elementi, nel contratto di credito, può mettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del suo impegno, la sanzione della decadenza del creditore dal suo diritto agli interessi e alle spese, prevista nella normativa nazionale, deve essere considerata proporzionata, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/48 (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 71).
63. Dato che, come ricordato al punto 55 della presente sentenza, le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG possono rivestire un carattere complesso, è necessario menzionarle in modo chiaro, conciso ed esplicito in un contratto di credito, non essendo sufficiente la sola possibilità, per il consumatore, di identificarle mediante la lettura delle diverse clausole di tale contratto.
64. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che le ipotesi utilizzate per calcolare il TAEG devono essere esplicitamente menzionate nel contratto di credito; non è sufficiente, al riguardo, che il consumatore possa identificarle da sé mediante l'esame delle clausole di tale contratto.
Sulle spese
65. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che un contratto di credito non deve obbligatoriamente menzionare in modo esplicito la durata del contratto purché le clausole di tale contratto consentano al consumatore di determinare senza difficoltà e con certezza tale durata.
2) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, come modificata dalla direttiva 2011/90, deve essere interpretato nel senso che le ipotesi utilizzate per calcolare il tasso annuo effettivo globale (TAEG) devono essere esplicitamente menzionate nel contratto di credito; non è sufficiente, al riguardo, che il consumatore possa identificarle da sé mediante l'esame delle clausole di tale contratto.