Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 22 gennaio 2025, n. 449

Presidente: De Felice - Estensore: Gallone

FATTO

1. La Sivopac s.a.s. di Baumgartner Günther (di seguito semplicemente "Sivopac") è proprietaria della p.m. 2 della p.ed. 304/1 C.C. Mareta.

La Weiden s.r.l. (di seguito anche solo "Weiden") è proprietaria della p.ed. 304/2 C.C. Mareta e della p.ed. 530 C.C. Mareta.

Come emerge dalla ortofoto nonché dal Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Racines, le predette particelle si trovano entrambe nella zona artigianale di Mareta (Zona per insediamenti produttivi D1 con una superficie di 25372 mq), per la quale nell'anno 1979 è stato approvato un apposito piano di attuazione.

Sul terreno di proprietà di Sivopac insiste un immobile attiguo ad uno dei due edifici di proprietà della Weiden.

1.1. In data 10 giugno 2021 Weiden ha presentato al Comune di Racines una domanda di modifica del piano di attuazione concernente una piccola parte della zona artigianale de qua e che prevede, tra l'altro, l'aumento del rapporto massimo di copertura dal 60% all'85%.

Detta modifica è stata approvata con delibera della Giunta comunale di Racines n. 575 del 20 ottobre 2021, previo parere positivo della commissione edilizia comunale del 29 giugno 2021 e pubblicata sulla Rete civica dell'Alto Adige, assieme a soli due documenti tecnici (una relazione tecnica ed un altro documento tecnico con varie planimetrie).

Con delibera della Giunta comunale n. 93 del 19 gennaio 2022 il Comune di Racines ha definitivamente approvato la predetta modifica al piano di attuazione; al contempo il Comune ha rigettato l'osservazione espressa dal legale rappresentante della Sivopac, sig. Günther Baumgartner, con la motivazione, che la modifica approvata riguarderebbe esclusivamente l'aumento del rapporto massimo di copertura.

2. Con ricorso notificato l'11 aprile 2022 e depositato il 14 aprile 2022 Sivopac ha impugnato dinanzi al T.R.G.A. di Bolzano, chiedendone l'annullamento, la delibera della Giunta comunale n. 93 del 19 gennaio 2022 il Comune di Racines, la delibera della Giunta comunale di Racines n. 575 del 20 ottobre 2021 nonché il della commissione edilizia comunale del 29 giugno 2021.

3. Con la sentenza n. 256/2022, il T.R.G.A. di Bolzano ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza originaria di interesse a ricorrere.

4. Con ricorso notificato il 12 aprile 2023 e depositato il 2 maggio 2023 Sivopac ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l'annullamento ovvero in subordine la riforma.

4.1. A sostegno dell'appello ha dedotto i motivi così rubricati:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo anche in connessione con il principio della mancata contestazione di cui all'art. 64 del codice del processo amministrativo;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 33, 34, 35 c.p.a.; violazione e falsa applicazione dell'art. 113 della Costituzione.

Ripropone, quindi, i motivi di gravame già spigati in primo grado e non esaminati dal T.R.G.A.:

1) violazione e falsa applicazione della l.p. 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in particolare art. 60; violazione e falsa applicazione della l. del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, in particolare art. 1;

2) violazione e falsa applicazione della l.p. 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in particolare artt. 57 e 60; violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del piano di attuazione per la zona per insediamenti produttivi D1 a Mareta; eccesso di potere per contraddittorietà tra i componenti del presunto atto approvativo, per manifesta illogicità e motivazione contraddittoria;

3) violazione e falsa applicazione della l.p. 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in particolare artt. 57 e 60; violazione e falsa applicazione del d.P.p. 26 giugno 2020, n. 24, e successive modifiche, in combinato disposto con il P.U.C. del Comune di Racines;

4) violazione e falsa applicazione della l.p. 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in particolare art. 60; violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2 e successive modifiche; carenza di competenza del Consiglio comunale per l'approvazione di un[o] strumento di pianificazione.

5. In data 9 giugno 2023 si è costituita in giudizio per resistere avverso l'appello Weiden s.r.l.

6. Nelle date, rispettivamente, del 12 e del 13 dicembre 2024 parte appellante e Weiden s.r.l. hanno depositato memorie difensive.

6.1. Il 19 ed il 23 dicembre 2024 le medesime parti hanno depositato memorie in replica.

7. All'udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato.

2. Con il primo motivo si chiede l'annullamento ex art. 105 c.p.a. della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa di parte appellante in quanto il T.R.G.A. avrebbe rilevato ex officio la questione della inammissibilità del ricorso di prime cure per carenza originaria di interesse a ricorrere senza prima indicare la stessa alle parti a verbale sottoponendola al contradditorio ex art. 73, comma 3, c.p.a.

2.1. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado in quanto con esso l'odierna appellante avrebbe agito per la soddisfazione di un interesse pretensivo analogo a quello della controinteressata Weiden s.r.l.

Osserva parte appellante che detta lettura si baserebbe prevalentemente sull'osservazione presentata durante il procedimento di approvazione della modifica al piano di attuazione.

In particolare, il T.R.G.A. non mette in dubbio la legittimazione a ricorrere ma, seguendo un ragionamento sofistico cercherebbe di differenziare la legittimazione a ricorrere dall'interesse a ricorrere.

Si aggiunge che il giudice di primo grado, anziché prendere atto della circostanza che nel ricorso introduttivo sarebbero stati lamentati pregiudizi direttamente derivanti al patrimonio della ricorrente dalla modifica al piano di attuazione, si sarebbe spinto sino a valutare la plausibilità dell'asserzione dell'interesse sostenendo che "da un'analisi più approfondita delle considerazioni nel ricorso ed anche delle osservazioni presentate in merito alla proposta di modifica del piano di attuazione sembra essere preminente l'interesse pretensivo ad ottenere un nuovo bene della vita (estensione dei medesimi parametri riconosciuti alla società Weiden Srl con spalmatura della cubatura derivante dalle aree pubbliche anche sulle altre particelle)".

Parte appellante deduce, poi, di aver chiaramente esplicitato il proprio interesse a contestare la scelta urbanistica evidenziando che è proprietaria di immobili che si trovano all'interno del medesimo piano di attuazione e che la modifica al piano di attuazione prevede la realizzazione di un limite edificabile che attraversa un complesso immobiliare rappresentato dalla particella edificiale 304/1 da un lato e dalla particella edificiale 304/2 dall'altro lato.

In particolare, come emergerebbe dalla documentazione fotografica esibita, il confine tra la particella edificiale 304/1 e la particella edificiale 304/2 non dividerebbe due edifici chiaramente distinti ma passerebbe attraverso una struttura che, almeno dall'esterno, risulterebbe essere unitaria, sia per quanto riguarda le strutture sia per quanto riguarda il tetto.

Inoltre, si deduce che la modifica al piano di attuazione di che trattasi conterrebbe oltre alla formale creazione di un lotto edificatorio intestato alla controinteressata Weiden s.r.l. anche la specifica previsione di un diritto di costruire in aderenza/adiacenza senza limite di altezza e senza disciplina urbanistica che possa giustificare una deroga alle distanze dai confini e dalle distanze tra le costruzioni.

Se ne deduce, quindi, che la previsione pianificatoria inciderebbe direttamente sul patrimonio dell'appellante.

3. Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante l'intima connessione che le avvince, colgono nel segno.

3.1. Con riguardo al primo motivo è sufficiente rilevare che, come incontestato tra le parti e come risulta dagli atti del giudizio di primo grado, il T.R.G.A., in spregio del disposto dell'art. 73, comma 3, primo periodo, c.p.a., ha posto alla base della propria decisione una questione rilevabile d'ufficio senza sottoporre preventivamente la stessa alle parti.

La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che costituisce violazione del diritto di difesa porre a fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata d'ufficio, senza previa assegnazione di un termine per controdedurre al riguardo, con conseguente obbligo per il giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. (ex multis C.d.S., Sez. VI, 1° marzo 2019, n. 1428).

Né vale ad escludere la sussistenza di una lesione del diritto di difesa, come invece opina la difesa di parte appellata, la circostanza che la società ricorrente in primo grado (odierna appellante) abbia, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, accennato alla questione dell'ammissibilità del ricorso sub specie sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse ad agire (così a pag. 4 e 5) atteso che nel caso di specie:

- dette deduzioni sono state svolte in via di mera prolessi e, quindi, "al buio";

- possono essere diversi i profili e le ragioni per le quali possono ritenersi carenti dette condizioni dell'azione sicché era obbligo del giudice circostanziare le stesse sì da consentire alla parte interessata di controdedurre efficacemente sul punto;

- le altre parti non erano costituite e non poteva neppure operare rispetto ai fatti che fondano tali condizioni del ricorso il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.

3.2. La lesione del diritto di difesa cagionata dall'omessa indicazione a verbale delle questioni poste a base della decisione è ancor più lampante se si pone mente a quanto denunciato con il secondo motivo di appello, anch'esso fondato.

E, infatti, il T.R.G.A. ha manifestamente errato nell'escludere che sussista un interesse ad agire dell'odierna appellante.

Il primo giudice si è, infatti, all'evidenza, limitato a prendere atto di quanto dedotto dalla Sivopac s.a.s. di Baumgartner Günther alle pag. 4 e 5 del ricorso introduttivo di primo grado laddove la stessa ha affermato, in maniera invero generica, di avere legittimazione ad agire ed interesse agire rispetto alla vicenda che occupa.

Il T.R.G.A. ha, tuttavia, omesso di prendere in considerazione quanto ulteriormente dedotto dall'odierna appellante nel corpo dei singoli motivi del ricorso di primo grado e, segnatamente, ove si faceva riferimento all'inserimento nel piano di attuazione gravato di un limite edificabile che avrebbe potuto arrecare un pregiudizio alla ricorrente (pag. 8 - "Es wird eine Baurechtsgrenze (lila strichliert Linie) entlang der Bauparzelle 304/2 KG Mareit eingefügt mit der augenscheinlichen Absicht, dort die Abstände anders zu regeln, und zwar zum Nachteil der Bauparzelle 304/1 KG Mareit").

Deve aggiungersi che, come ulteriormente dedotto in questa sede da parte appellante, non può trascurarsi neppure la peculiare situazione di fatto riscontrabile nella vicenda in esame e, in particolare, la circostanza che il confine tra la particella edificiale 304/1 e la particella edificiale 304/2 passa attraverso una struttura che [è] fisicamente unitaria nonché la specifica previsione in seno al piano di un diritto di costruire in aderenza/adiacenza rispetto al confinante senza limite di altezza.

Sono, queste, circostanze, che nella prospettiva ex ante che deve accompagnare la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, valgono a radicare un interesse personale, concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. alla proposizione della domanda di annullamento spiccata dinanzi al T.R.G.A.

Ne discende che devono qui trovare applicazione i principi da ultimo stabiliti da C.d.S., Ad. plen., sent. 20 novembre 2024, n. 16 secondo cui "L'art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del ricorrente". In particolare, ricorrono, nel caso che occupa, ambedue le ipotesi delineate alle lett. a) e b) del punto 11.9 della suddetta sentenza (essendo qui oggetto di appello una decisione di inammissibilità che ha "omesso l'esame del merito inteso come fatti di causa, ossia decisioni che non prendono in considerazione la specifica situazione fattuale" e che non ha esaminato "il merito inteso come motivi di ricorso").

4. Per le ragioni sopra esposte l'appello è fondato e va accolto.

Per l'effetto va disposto ex art. 105, comma 1, c.p.a. l'annullamento dell'impugnata sentenza con remissione al primo giudice.

La parte interessata avrà l'onere di riassumere dinanzi a questo il processo ex art. 105, comma 3, c.p.a.

4.1. Sussistono nondimeno, anche in considerazione della circostanza che l'accoglimento dell'appello si fonda su profili di rito, giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rimessione al giudice di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 256/2022.